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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 758 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), res.te in Fiumicino (RM), Via OR IE n. 65 A e C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), res.te in Parte_2 C.F._2
Fiumicino (RM), Via OR IE n. 65 A, elett.te dom.ti in Roma, Via Conte Rosso n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore AL (C.F. ; PEC: C.F._3
; Tel/Fax: 06.7009316) e CA AL (C.F. Email_1
; PEC: ; Tel/Fax: 06.7009316), C.F._4 Email_2 che li rappresentano e difendono giusta delega in atti RICORRENTI contro
nata a [...], il [...] e residente in [...], (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Civitavecchia, largo Plebiscito n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Renzo Marchetti del Foro di Civitavecchia (C.F. Fax 0766/501349 - PEC. CodiceFiscale_6
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Email_3
-convenuto- E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e res.te a Controparte_2 C.F._7
Cerveteri (RM), via Santa Augusta n. 3; (C.F. Parte_3
), nato a [...], il [...] e res.te a Fiumicino (RM), via OR C.F._8
Guthier n. 65/A e (C.F. ), nata a [...] il Parte_4 C.F._9
18/08/1998 e res.te a Cerveteri (RM), via Italo Chirieletti n. 18/R, tutti elett.te dom.ti a Roma, via Conte Rosso n. 5, presso lo studio dell'Avv. Valeria Peditto (C.F
PEC: ), che li rappresenta e C.F._10 Email_4 difende giusta delega in atti convenuti
CONCLUSIONI: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 24.2.23 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la signora per sentir accertare e dichiarare l' CP_1 occupazione “sine titulo” dell'immobile sito in Fiumicino (RM), Via OR IE n. 65 e da parte della sig.ra , attesa la mancata conferma in sede di divorzio del CP_1 provvedimento di assegnazione della casa coniugale in suo favore;
in via subordinata affinché il Tribunale dichiarasse cessato ed estinto il contratto verbale di comodato legato alla destinazione familiare essendo la stessa venuta meno stante il trasferimento altrove della stessa SZ e dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con conseguente condanna della all'immediato rilascio del bene libero e vuoto di persone CP_1
e cose a favore degli istanti e al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità di occupazione nella misura pari al valore locativo del bene, indicato in € 1.200,00 mensili, a far data dal termine di scadenza della lettera di messa in mora fino all'effettivo rilascio o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso ordinando alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (Agenzia Entrate) la cancellazione della trascrizione pregiudizievole (registro generale n. 26005 e registro particolare n. 18115 del 29/05/2019), con esonero di ogni responsabilità del Conservatore al riguardo;
con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento obbligatorio di mediazione.
Premettevano i ricorrenti che evocano in giudizio anche i figli della in quanto CP_1 comproprietari del bene nella misura di un sesto: che la sig.ra era Parte_1 comproprietaria, dapprima con il defunto marito e successivamente con gli Persona_1 eredi dello stesso, dell'immobile di causa con ingresso indipendente al piano terra, facente parte di un villino da cielo a terra dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, composto da salone, tre camere, cucina, due bagni, disimpegni, garage, mansarda, seminterrato e portico;
che detto immobile, sin dal 2000, era in comproprietà al 50% indiviso con il sig.
e dal 2012 diveniva di proprietà esclusiva dei coniugi Parte_2 Parte_1
e , per effetto di atto di divisione;
che nel 2009 l'immobile veniva attribuito Persona_1 in uso esclusivo ai comproprietari e , i quali lo avevano Parte_1 Persona_1 concesso in comodato ventennale al figlio;
che detto contratto di comodato Parte_5 veniva risolto consensualmente dalle parti nel 2013; che in data 26/1/2011 a seguito di separazione consensuale, il Tribunale Civile di Civitavecchia, con sentenza n. 93/11 (R.G. 124/10) aveva assegnato la casa coniugale alla moglie di , sig.ra Parte_5 CP_1
trascritta in Conservatoria solo il 29/5/2019; che in data 13/5/2018 il sig.
[...] Per_1
decedeva lasciando, quali eredi, la moglie la quale accresceva
[...] Parte_1 così la quota di proprietà dell'immobile in questione da un mezzo a 4 sesti, ed i figli Pt_5
e per i restanti 2 sesti;
che a seguito di causa di divorzio intentata dal sig. Pt_2 Parte_5
, veniva emessa, in data 16/03/2018, sentenza parziale sullo status passata in
[...] giudicato;
che il 18/11/2019 il sig. decedeva, lasciando quali eredi i figli Parte_5
, e che divenivano così comproprietari dell'immobile per un sesto;
CP_2 Pt_3 Pt_4 che in data 19/01/2022 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in ossequio ai principi della Suprema Corte (Sezioni Unite n. 20494/2022), emetteva sentenza n. 62/2022 in cui dichiarava la cessazione della materia del contendere sulle statuizioni economiche, nulla statuendo sulla casa coniugale;
che figli del sig. erano ormai maggiorenni Parte_5 ed economicamente autosufficienti e erano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare;
che vani erano stati gli inviti al rilascio dell'immobile. Precisavano i ricorrenti che la sig.ra risultava trasferita a ES (via Fratelli CP_1
Omarini n. 23) non abitando più nell'immobile oggetto di controversia, ma non aveva riconsegnato le chiavi e anche il procedimento di mediazione era esitato negativamente;
che l'agenzia immobiliare Gala Group Real Estate ha accertato il valore locativo in € 1.000,00 mensili. Si costituiva in giudizio la resistente che chiedeva al Tribunale di CP_1 accertare e dichiarare legittima l'occupazione del bene in capo ad essa resistente in quanto assegnataria della casa coniugale in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
accertare e dichiarare in via subordinata l'efficacia attuale del contratto di comodato d'uso gratuito ventennale con scadenza 2029; riconoscere e quantificare un assegno a carico dell'eredità, tenuto conto dello stato di necessità della sig.ra ipotizzando di CP_1 poterlo sostituire con diritto di abitazione vita natural durante. Deduceva che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso introduttivo, la casa coniugale, sia in sede di separazione e conseguentemente in sede di divorzio, era stata assegnata alla signora (provvedimento del Presidente in data 5.11.2015); che tutte le disposizioni CP_1 emesse dal Presidente Mantelli in data 05.11.2015 e recepite dal Presidente Istruttore Gianì all'udienza dell'08.03.2018 facendo parte degli aspetti economici GIA' non erano Pt_6 stati colpiti dalla dichiarazione, del Tribunale di Civitavecchia, di cessazione della materia del contendere;
che la resistente risiedeva ancora in quella che era la casa coniugale, essendo l'unico immobile che aveva a disposizione assieme all'ex marito defunto e dove aveva cresciuto i loro 3 figli i quali, a seguito della morte del padre, erano diventati proprietari dell'immobile per la quota di un sesto. Si costituivano in giudizio anche , e che confermavano Controparte_2 Pt_3 Pt_4 le circostanze in fatto dedotte dai ricorrenti ed in particolare di essere ormai economicamente autosufficienti e di essersi trasferiti altrove, così come si era trasferita altrove la propria madre Aderivano, quindi, alle domande tutte avanzate Parte_7 dai ricorrenti e chiedevano, ove fosse accolta la domanda principale di occupazione senza titolo e non quella subordinata di cessazione di comodato proposte dai ricorrenti in quanto estranei all'instaurazione del comodato, che l'ordine di rilascio e la condanna risarcitoria (pro – quota), fosse disposta a favore di tutti i proprietari del bene, vale a dire i ricorrenti e fratelli . Pt_5
Disposto l'interrogatorio formale di la stessa non si presentava a renderlo. CP_1
La causa veniva assunta in decisione all'udienza dell'11.11.2025. La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta per quanto di ragione. L'occupazione della sig.ra deve ritenersi sine titulo. CP_1
Infatti, il comodato d'uso inerente l'immobile – comunque venuto meno per cessazione della destinazione familiare - è stato consensualmente risalto già con atto avente data certa del 15.3.2013, quindi in data ben antecedente l'assegnazione della casa coniugale alla signora con provvedimento presidenziale del 5.11.2015. CP_1
Quest'ultimo provvedimento “provvisorio” è risultato caducato, poi, a sua volta, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.62 del a 20.1.22 che, in disparte la statuizione sullo “status”, ormai passata in giudicato, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sugli aspetti economici tra i coniugi atteso il decesso di senza Parte_5 confermare, quindi, il citato provvedimento di assegnazione. Va quindi ordinato anche alla a Quanto alla indennità di occupazione la domanda va respinta in difetto di allegazione e prova di danni. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso che ci occupa alcuna prova è stata fornita della volontà seria di porre sul mercato l'immobile (peraltro in comproprietà) e di eventuali guadagni perduti. Le spese di lite tra ricorrenti e la convenuta seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate quelle tra i ricorrenti e i signori
, e Controparte_2 Pt_3 Pt_4
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, così provvede nel giudizio iscritto al n. 758/2023: accoglie la domanda dei ricorrenti per quanto di ragione e, accertata la occupazione senza titolo da parte della convenuta signora dell'immobile sito in Fiumicino, Via CP_1
OR IE n. 65, condanna la predetta al rilascio dell'immobile in CP_1 favore dei ricorrenti;
Ordina alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (Agenzia Entrate) la cancellazione della trascrizione pregiudizievole (registro generale n. 26005 e registro particolare n. 18115 del 29/05/2019); condanna la convenuta alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in euro 458,21 per esborsi ed euro 5.518,00 per compensi, comprensivi di quelli della mediazione, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%); nulla per le spese tra i ricorrenti e i signori , e . Controparte_2 Pt_3 Pt_4
Civitavecchia 11 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone