Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/07/2004, n. 13594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13594 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AI ON, AI RO, AI PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CODERONI, che li difende unitamente all'avvocato MICHELE REGINA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 24/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.11.1988 ON AI, OS AI e PI AI convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Torino PE AI e, premesso che con rogito notaio Borgo del 30.3.1983 le parti avevano proceduto alla divisione del bene immobile di cui erano comproprietarie con il convenuto, esponevano:
- in seguito a tale divisione era stato tra l'altro assegnato in proprietà esclusiva a PE AI il giardino sito in fondo al cortile vincolandone la destinazione a zona verde;
nel medesimo atto era stato convenuto che su tale porzione non avrebbero potuto essere edificate costruzioni ad eccezione di un ricovero per cani di proprietà di PE AI;
- quest'ultimo aveva ricavato nel sottosuolo del giardino due vani oltre servizi igienici per una superficie di mq. 54,72, e sul tetto di tali vani quattro lucernari che sorgevano sulla superficie del giardino e, nel muro di contenimento di quest'ultimo, due porte a giorno in modo da consentire l'accesso ai locali ricavati nel sottosuolo del giardino stesso.
Le attrici chiedevano la condanna del convenuto alla eliminazione di tale opera in quanto realizzata in violazione delle clausole dell'atto divisionale.
Il AI si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per valore del Pretore e contestando la fondatezza delle domande attrici. A seguito di declaratoria di incompetenza per valore da parte del Pretore e di atto di riassunzione del 26.4.1992 da parte delle attrici dinanzi al Tribunale di Torino, quest'ultimo con sentenza del 5.10.1993 rigettava le domande formulate da ON, OS e PI AI, ritenendo che la realizzazione dei vani in muratura non violasse l'atto divisionale.
Proposto gravame da parte di queste ultime la Corte di Appello di Torino rigettava l'impugnazione.
ON, OS e PI AI proponevano avverso tale sentenza ricorso per Cassazione;
questa Corte con sentenza del 18.2.1999 accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e cassava l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
A seguito di atto di riassunzione da parte delle AI cui resisteva PE AI, la Corte di Appello di Torino con sentenza del 12.1.2001 dichiarava l'illegittimità delle opere eseguite da quest'ultimo e conseguentemente lo condannava al ripristino dei luoghi, riedificando il muro di contenimento, ricostituendo integralmente il sottosuolo del giardino ed abbattendo i lucernari sulla superficie dello stesso.
La Corte territoriale, premetteva che la Corte di Cassazione aveva affermato il principio di diritto secondo cui, nell'interpretare le clausole di cui all'atto pubblico notaio Borgo, dovevano essere applicati i canoni interpretativi degli articoli 1362 e 1363 c.c. secondo i quali la lettera delle dichiarazioni contrattuali è elemento ineliminabile e, quando non vi siano divergenze tra la manifestazione. di volontà ed il suo contenuto esaustivo, quelle debbono essere intese non atomisticamente, ma nel senso della loro interrelazione;
assumeva quindi che la formulazione letterale contenuta nel menzionato rogito Borgo secondo cui a PE AI veniva assegnata la porzione di terreno in fondo al cortile da destinare esclusivamente a verde con divieto di costruzioni sia nel sottosuolo che nel soprassuolo, fatta eccezione che per l'esecuzione di ricoveri in muratura per i cani di sua proprietà, consentiva di affermare che le parti con tale pattuizione avevano inteso escludere ogni possibilità edificatoria dell'area; la Corte di Appello di Torino evidenziava per altro verso la limitatezza della deroga a tale divieto, atteso che un ricovero per cani doveva essere inteso come un rifugio di limitate dimensioni, mentre invece dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio era emerso che i due vani realizzati dal AI nel sottosuolo del giardino avevano un'ampiezza di circa 50 mq. ed un volume di 135 mq. ed erano tra l'altro dotati di impianti elettrici ed idrici e di quattro lucernari per illuminazione, cosicché tali locali erano caratterizzati da una conformazione costruttiva che violava la lettera e lo spirito dell'accordo contenuto nel menzionato atto divisionale.
Per la cassazione di tale sentenza il AI ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui ON, OS e PI AI hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver correttamente applicato il principio di diritto affermato dalla sopra menzionata sentenza di questa Corte del 18.2.1999; invero l'interpretazione dell'atto divisionale Borgo del 30.3.1983 alla luce delle indicazioni fornite da tale decisione consentiva di affermare che le parti avevano inteso escludere ogni possibilità edificatoria dell'area assegnata all'esponente ad eccezione di un ricovero per cani in muratura senza stabilire limiti dimensionali ne' imporre che lo stesso venisse costruito nel soprassuolo o nel sottosuolo. Il AI inoltre rileva che il giudice di appello, con riferimento al canile come effettivamente costruito, non ha considerato che i lucernari realizzati sulla zona sovrastante sottoposta al vincolo di destinazione a verde erano necessari per dare luce ed aria ai locali sottostanti, che la fossa biologica era necessaria allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai cani e che la superficie di mq. SO era appena sufficiente per far vivere in libertà di movimento i cani lupo di proprietà del ricorrente.
Il AI sostiene pertanto che il canile realizzato era conforme alle caratteristiche idonee alle esigenze dei suddetti animali ed anche agli indirizzi in proposito formulati dalla Comunità Europea;
in ogni caso il giudice di rinvio avrebbe potuto disporre l'eliminazione degli elementi della costruzione ritenuti eccessivi per un canile e non certo condannare l'esponente alla rimozione del manufatto. La censura è infondata.
Il giudice di rinvio, conformandosi correttamente al principio di diritto affermato dalla menzionata sentenza di questa Corte in tema di interpretazione della volontà contrattuale delle parti, ha evidenziato che la formulazione letterale delle dichiarazioni contenute nell'atto di divisione a rogito notaio Borgo del 30.3.1983, interpretata alla luce delle espressioni e delle parole adoperate dai contraenti e del collegamento logico tra le varie parti della clausola e dell'intero contesto contrattuale, consentiva di ritenere che con tali pattuizioni essi avevano inteso escludere ogni possibilità edificatoria dell'area assegnata a PE AI;
tale porzione infatti era destinata esclusivamente a zona verde con esclusione di costruzioni sia sul soprassuolo che nel sottosuolo, ad eccezione di ricoveri in muratura per i cani di proprietà dell'attuale ricorrente.
La Corte territoriale ha quindi affermato che, data l'assolutezza del divieto edificatorio e la limitatezza della deroga, il riferimento al ricovero per cani doveva essere inteso come possibilità di una struttura di limitate dimensioni destinata al riposo del suddetti animali ed alla protezione degli stessi dalle intemperie. Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che PE AI non si fosse attenuto a tali vincoli negoziali, avendo realizzato nel sottosuolo dell'area destinata a giardino due vani caratterizzati da una ampiezza di circa 50 mq. e da un volume di 135 mq. dotati di impianti elettrici ed idrici, impianto antifurto, fossa biologica, canna fumaria, 4 lucernari per illuminazione ed impianti di ventilazione, e di due portoni in ferro per l'accesso a tali locali. Si è quindi in presenza di un convincimento sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, in riferimento al quale il ricorrente, trascurando i limiti entro i quali è censurabile in sede di legittimità l'interpretazione della volontà contrattuale da parte del giudice di merito, incentra inammissibilmente le sue censure sulla prospettazione di una interpretazione non letterale della richiamata clausola del menzionato atto divisionale, sottolineando in particolare che tale pattuizione non prevedeva limiti dimensionali alla costruzione da destinare a ricovero per cani.
A tale ultimo proposito la Corte territoriale, in puntuale applicazione del criterio letterale da adottare ai fini della interpretazione della volontà delle parti contraenti, criterio non specificatamente censurato dal ricorrente, ha ritenuto che, nel comune modo di sentire, l'espressione ricovero per cani doveva essere intesa come indice di uno spazio ristretto, in assenza di indicazioni in senso contrario nell'atto divisionale con riferimento all'esigenza di custodire un numero di animali superiore a quello che abitualmente tiene un nucleo familiare che abiti in città o ad una eventuale passione cinofila del AI;
pertanto, rilevata la mancanza di parametri Idonei ad ampliare la deroga al divieto di costruzione, correttamente il giudice del rinvio ha affermato che, diversamente ricostruendo la volontà delle parti, ovvero riconoscendo al AI la possibilità di realizzare il ricovero per cani senza osservare alcuna restrizione, si sarebbe consentito a quest'ultimo di vanificare lo spirito e la lettera della disposizione negoziale che prevedeva la destinazione della porzione di terreno sita in fondo al cortile della superficie di mq. 107,77 esclusivamente a zona verde. È poi appena il caso di osservare che non può essere esaminato in tale sede il testo della convenzione della Comunità Europea per la protezione degli animali menzionato nel ricorso ed ad esso allegato, trattandosi di documento del quale non è ammissibile il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Infine neppure è fondato il profilo di censura con il quale il AI si duole comunque del fatto che il giudice di rinvio ha disposto la rimozione dell'intero manufatto realizzato e non già invece di quelle parti di esso ritenute in contrasto con la menzionata clausola del rogito Borgo;
una volta invero accertato che la costruzione realizzata dal AI per le sue dimensioni e le sue caratteristiche strutturali configurava nella sua interezza una violazione delle pattuizioni contenute nel suddetto atto divisionale, correttamente la Corte territoriale, dichiarata l'illegittimità di tale opera, ha condannato il AI al ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 1500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004