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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1025/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Glenda Prochilo presso il cui studio, sito in
Taurianova (RC) via D. Alighieri n. 17, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Maria Concetta Bernava, presso il cui studio, in Taurianova (RC), via Sen. Loschiavo n. 16, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Glenda Prochilo presso il cui studio, sito in
Taurianova (RC) via D. Alighieri n. 17, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da verbale. In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 27.07.2023, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Taurianova, in data 30.10.1978, Controparte_1 matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1978 - Atto
Numero 109 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nate quattro figlie, Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), tutte
[...] CP_2 maggiorenni;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato, per aspri e insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del dai quali era scaturita una denuncia penale per lesioni CP_1
e maltrattamenti in famiglia. La ricorrente inoltre lamentava che il marito, nonostante avesse utilizzato il denaro, accantonato di comune accordo dai coniugi per la IA per CP_2 approvvigionarsi della merce in seguito commercializzata, non dava conto dei guadagni e contribuiva in maniera irrisoria al mantenimento della famiglia, costringendo la moglie e la IA a fare richiesta del reddito di cittadinanza per il loro sostentamento, non avendo mai la stessa svolto Parte_1 alcuna attività lavorativa, dedicandosi sempre alla cura della famiglia per decisione concordata dei coniugi. Pertanto, chiedeva: “- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al Sig. perché con la sua condotta contraria ai doveri nascenti dal Controparte_1 matrimonio per i motivi dedotti in narrativa ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra in ragione dell'esclusiva Parte_1 responsabilità della cessazione dell' affectio coniugalis al resistente e per le motivazioni espresse in parte motiva nonché in considerazione del fatto che la sig.ra convive tutt'oggi nella Parte_1 predetta casa sita in Taurianova (RC) alla via San Matteo n. 40 unitamente alla IA maggiorenne
non economicamente autosufficiente;
- Obbligare il sig. a versare in CP_2 Controparte_1 favore della moglie e della IA un assegno di mantenimento pari ad € 550,00 mensili (somma CP_2 così divisa in € 250,00 per il mantenimento della ricorrente ed € 300,00 per la IA) da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie concernenti la IA;
Con vittoria di spese e compensi, oltre CP_2 accessori di legge, da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa di cui al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”
Si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei fatti della ricorrente, Controparte_1 sottolineava come gli atteggiamenti della moglie e della IA nei suoi confronti altro non erano CP_2 che un tentativo di farlo allontanare di casa, estorcere allo stesso somme non dovute a titolo di mantenimento ed appropriarsi di somme (€ 11.000,00) frutto del suo lavoro e conservate dalla moglie.
Evidenziava come era stato lui ad essere vessato, maltrattato ed aggredito fisicamente dalla moglie. Inoltre, in relazione alla situazione reddituale, evidenziava come la moglie trattenesse anche la quota del reddito di cittadinanza spettante al marito;
la IA era economicamente autosufficiente, CP_2 svolgendo l'attività di commessa in un negozio di abbigliamento e la faceva la badante e Parte_1 aveva lavorato in vari locali. Infine, sosteneva come nessun addebito poteva essergli mosso rispetto alla separazione, in quanto l'insostenibilità della convivenza era riconducibile al crollo della situazione economica del e della di lui famiglia avvenuta tra il 2012/2013, ed era ancor meglio CP_1 da individuarsi nella totale intolleranza della alla reazione mite del rispetto al torto Parte_1 CP_1 subito della chiusura dell'azienda agricola, senza che gliene fosse derivato alcun profitto. Pertanto chiedeva di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
3) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore della Sig.ra CP_1
; 4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore Parte_1 CP_1 della IA , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) assegnare in favore del CP_2 la casa coniugale o in alternativa ordinare che con la somma di € 11.000,00 trattenuta dalla CP_1
si provveda a far dividere l'immobile di 240 mq. in due parti uguali da assegnare ai Parte_1 coniugi;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Le parti depositavano memorie integrative contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle richieste istruttorie avversarie e l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate. La ricorrente, nell'ulteriore memoria, insisteva in tutte le domande ed eccezioni formulate e chiedeva l'esibizione ex art 210 cpc di documentazione da parte del resistente.
All'udienza del 15.12.2023, ove le parti non comparivano personalmente, i procuratori chiedevano la decisione sullo status precisando in tal senso le conclusioni e, pertanto, la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con separata ordinanza veniva esteso il contraddittorio nei confronti della IA maggiorenne;
inoltre, il Collegio adottava i seguenti provvedimenti provvisori: CP_2
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. assegna la casa coniugale, sita nel Comune di Taurianova
(RC) alla via San Matteo n. 40, alla madre , quale genitore presso cui è domiciliata Parte_1 la IA;
3. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro CP_2 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, allo stato disoccupata e priva di reddito, la somma di 150,00 Euro e, quale contributo al mantenimento della IA , CP_2
l'ulteriore somma di 150,00 Euro, salvo gli ulteriori approfondimenti istruttori nel corso del giudizio.
Tali importi, devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse di;
-dispone che il CP_2 resistente depositi la documentazione prevista dall'art. 473bis.12 terzo comma Controparte_1
c.p.c. (così come richiamato dall'art. 473bis.48 c.p.c.); - dispone che, a cura della parte resistente
venga integrato il contraddittorio nei confronti della IA maggiorenne Controparte_1 CP_2
(nata a [...] [...]); - fissa per l'eventuale comparizione delle parti
[...]
l'udienza del 24 maggio 2024”.
Il resistente depositava in data 13.02.2024 istanza di modifica inaudita altera parte Controparte_1 dei provvedimenti provvisori relativi all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento della IA Infatti, sosteneva che la IA, avendo lavorato sin dal 2021, fosse CP_2 Controparte_1 economicamente autosufficiente e ciò, oltre a far venir meno il diritto al mantenimento, escludeva anche quello all'assegnazione della casa coniugale alla . Continuava evidenziando che Parte_1 esso resistente non percepiva alcun reddito e non aveva una dimora alternativa alla casa familiare.
Pertanto, chiedeva di “1. Assegnare temporaneamente la casa familiare ad entrambi i coniugi, previa divisione della stessa nei termini prospettati nella proposta di progetto prodotta dal sig. o in CP_1 altra soluzione che sia comunque idonea a garantire i servizi indispensabili a tutti i componenti della famiglia, con ripartizione al 50% delle spese necessarie.
2. In subordine, nell'improbabile ipotesi di rigetto della superiore richiesta, disporre l'assegnazione in via provvisoria della casa familiare al sig. stante l'assenza di reddito dello stesso e le condizioni di quasi indigenza nonché la CP_1 indisponibilità di dimora alternativa, e in considerazione del fatto che, per contro, la sig.ra
percepisce reddito e la IA è provato che lavora stabilmente già da tre Parte_1 CP_2 anni;
3. per le medesime motivazioni, escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore della Sig.ra nonché in favore della IA , maggiorenne ed CP_1 Parte_1 CP_2 economicamente autosufficiente.
4. Disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per le dichiarazioni false e/o mendaci contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla sig.ra , negli allegati modelli ISEE oltre Parte_1 che negli atti di causa.”
Il Giudice con decreto rigettava l'inaudita altera parte sull'istanza e fissava l'udienza del 5.4.2024 per la discussione della stessa nel contraddittorio con le parti.
Il 4.4.2024 si costituiva anche la quale, unitamente alla madre CP_2 Parte_1 contestavano in toto quanto ex adverso dedotto nell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta, l'infondatezza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 473 bis.23 c.p.c. Madre e IA specificavano come l'istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza fosse inammissibile perché tesa alla valutazione di elementi di fatto già vagliati, nonché infondata nel merito. Inoltre, la richiesta di divisione della casa coniugale era irrituale in quanto non proponibile in sede di separazione poiché, non solo ingiustificata rispetto all'assenza di elementi nuovi o non vagliati, ma anche perché destinata ad essere oggetto di separato giudizio di divisione. Evidenziavano comunque che la suddivisione delle spese di divisione dell'immobile, quantificate in € 3.000,00, non risultava praticabile poiché le stesse non avevano la disponibilità di risparmi. Tale richiesta confliggeva inoltre con l'asserita indigenza del il CP_1 quale, oltre i proventi del commercio, percepiva l'assegno sociale su una carta prepagata, non documentata in atti. Ancora e eccepivano l'infondatezza della CP_2 Parte_1 richiesta di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, non essendoci alcuna omissione di dichiarazione reddituale. Pertanto, deducevano la violazione dei doveri deontologici del difensore di controparte. Quindi concludevano per “rigettare per tutte le ragioni esposte l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza del
05.02.2024 relativa ai provvedimenti temporanei ed urgenti anche in merito alla prospettata divisione dell'immobile coniugale, e contestualmente accogliere l'istanza qui proposta di aumento del contributo di mantenimento da porre a carico del Sig. già disposto fino all'ammontare di CP_1
€ 250,00 in favore di ognuna delle istanti.”
All'udienza del 5.4.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste e il Giudice si riservava.
Inoltre, il 23.4.2024, depositava comparsa di risposta la IA maggiorenne , la quale CP_2 sottolineava che il padre aveva sempre contribuito in maniera irrisoria alle esigenze della famiglia ed essa aveva dovuto accettare lavori part time e sottopagati, rinunciando alla sua aspirazione di seguire un corso per estetista. Sottolineava che i redditi percepiti erano esigui e anche attualmente la busta paga si attestava a 265,00 € di talché non poteva dirsi raggiunta l'autosufficienza economica. CP_2 ribadiva che la madre, percettrice del reddito di cittadinanza fino alla sua abolizione, per la sua
[...] età non risultava occupabile mentre le capacità reddituali del padre erano maggiori di quanto sostenuto dal resistente, avendo lo stesso oltre la pensione sociale anche altre entrate derivanti da lavoro sommerso. Pertanto chiedeva di “- Condannare il sig. a versare in favore Controparte_1 della IA un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 entro il 5 di ogni mese, somma CP_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per tutte le ragioni espresse in parte motiva;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra in Parte_1 ragione della stabile convivenza con la IA secondo le ragioni indicate in parte motiva con CP_2 ogni consequenziale effetto di legge;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa di cui al gratuito patrocinio
a spese dello Stato.”
Con ordinanza del 2.5.2024, a scioglimento della riserva assunta il 5.4.2024, il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti temporanei ed urgenti resi con ordinanza del 6.02.2024 disponendo: a) la revoca del contributo al mantenimento del resistente alla IA Controparte_1 CP_2 nonché la revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
b) poneva a Parte_1 carico del marito l'obbligo di versare alla moglie , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, di 100,00 Euro salvo gli ulteriori approfondimenti istruttori nel corso del giudizio;
-dichiarava inammissibili rigettando nel resto le ulteriori richieste formulate dalle parti con spese al merito. Infine, confermava l'udienza del 24 maggio 2024 con le modalità di cui all'art 127 ter cpc per il prosieguo della causa anche per le determinazioni di cui all'art. 473bis.22 comma terzo c.p.c.
Le parti, con le memorie ex art 473bis.17 cpc, insistevano nelle loro conclusioni, approfondendo le argomentazioni già dedotte, e avanzavano le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice ammetteva le prove, escludendo i capitoli inammissibili, irrilevanti e inconducenti ai fini del decidere;
dava mandato alla Guardia di Finanza per gli accertamenti patrimoniali e finanziari a carico delle parti, rinviando la causa al 27.09.2024 per l'escussione dei testi.
Dopo alcuni rinvii, su richiesta delle parti, per tentare di addivenire ad un accordo conciliativo, all'udienza del 14.03.2025 le parti precisavano le conclusioni indicando le condizioni dell'intesa raggiunta. Il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
2. Preliminarmente si dà atto che con Sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti la domanda di addebito della separazione al Sorace si intende rinunciata. Mentre sulle restanti questioni economiche, relative al mantenimento e alla casa familiare, ritiene il Collegio che le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia e non sono contrarie all'ordine pubblico.
3. Considerato l'accordo raggiunto tra le parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di separazione (già dichiarata con sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024) promossa da e Parte_1
contro così provvede: CP_2 Controparte_1
- dispone che:
“1) il resistente si obbliga a contribuire economicamente al mantenimento della Controparte_1 ricorrente , fino a quando non varieranno le condizioni economiche della stessa, Parte_1 corrispondendole mensilmente la somma di € 100,00 mediante bonifico sul conto corrente postale ad essa intestato;
2) il resistente si obbliga a contribuire economicamente al mantenimento della Controparte_1 IA maggiorenne corrispondendole, dal mese di Dicembre 2024 al mese di Dicembre CP_2
2026, la somma mensile di € 50,00 mediante bonifico sul conto corrente ad essa intestato;
3) il pagamento delle utenze (gas-luce-acqua) verrà egualmente diviso tra la ricorrente
[...]
e il resistente nel caso in cui uno dei coniugi dovesse anticipare per Parte_1 Controparte_1 intero le spese di un'utenza, l'altro coniuge si impegna a versare, al momento del pagamento della bolletta successiva, l'importo corrispondente alla quota anticipata;
4) la casa coniugale di proprietà della ricorrente e del resistente Parte_1 Controparte_1 sita a Taurianova in Via San Matteo n. 40 e già posta in vendita mediante l'Agenzia Immobiliare
Gabetti, rimane assegnata a entrambi i coniugi nei termini da loro già concordati, fatta salva ogni altra determinazione dagli stessi assunta;
5) la ricorrente e il resistente dichiarano di non avere alcun bene Parte_1 Controparte_1 in comunione e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro;
6) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1025/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Glenda Prochilo presso il cui studio, sito in
Taurianova (RC) via D. Alighieri n. 17, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Maria Concetta Bernava, presso il cui studio, in Taurianova (RC), via Sen. Loschiavo n. 16, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Glenda Prochilo presso il cui studio, sito in
Taurianova (RC) via D. Alighieri n. 17, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da verbale. In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 27.07.2023, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Taurianova, in data 30.10.1978, Controparte_1 matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1978 - Atto
Numero 109 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nate quattro figlie, Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), tutte
[...] CP_2 maggiorenni;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato, per aspri e insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del dai quali era scaturita una denuncia penale per lesioni CP_1
e maltrattamenti in famiglia. La ricorrente inoltre lamentava che il marito, nonostante avesse utilizzato il denaro, accantonato di comune accordo dai coniugi per la IA per CP_2 approvvigionarsi della merce in seguito commercializzata, non dava conto dei guadagni e contribuiva in maniera irrisoria al mantenimento della famiglia, costringendo la moglie e la IA a fare richiesta del reddito di cittadinanza per il loro sostentamento, non avendo mai la stessa svolto Parte_1 alcuna attività lavorativa, dedicandosi sempre alla cura della famiglia per decisione concordata dei coniugi. Pertanto, chiedeva: “- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al Sig. perché con la sua condotta contraria ai doveri nascenti dal Controparte_1 matrimonio per i motivi dedotti in narrativa ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra in ragione dell'esclusiva Parte_1 responsabilità della cessazione dell' affectio coniugalis al resistente e per le motivazioni espresse in parte motiva nonché in considerazione del fatto che la sig.ra convive tutt'oggi nella Parte_1 predetta casa sita in Taurianova (RC) alla via San Matteo n. 40 unitamente alla IA maggiorenne
non economicamente autosufficiente;
- Obbligare il sig. a versare in CP_2 Controparte_1 favore della moglie e della IA un assegno di mantenimento pari ad € 550,00 mensili (somma CP_2 così divisa in € 250,00 per il mantenimento della ricorrente ed € 300,00 per la IA) da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie concernenti la IA;
Con vittoria di spese e compensi, oltre CP_2 accessori di legge, da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa di cui al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”
Si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei fatti della ricorrente, Controparte_1 sottolineava come gli atteggiamenti della moglie e della IA nei suoi confronti altro non erano CP_2 che un tentativo di farlo allontanare di casa, estorcere allo stesso somme non dovute a titolo di mantenimento ed appropriarsi di somme (€ 11.000,00) frutto del suo lavoro e conservate dalla moglie.
Evidenziava come era stato lui ad essere vessato, maltrattato ed aggredito fisicamente dalla moglie. Inoltre, in relazione alla situazione reddituale, evidenziava come la moglie trattenesse anche la quota del reddito di cittadinanza spettante al marito;
la IA era economicamente autosufficiente, CP_2 svolgendo l'attività di commessa in un negozio di abbigliamento e la faceva la badante e Parte_1 aveva lavorato in vari locali. Infine, sosteneva come nessun addebito poteva essergli mosso rispetto alla separazione, in quanto l'insostenibilità della convivenza era riconducibile al crollo della situazione economica del e della di lui famiglia avvenuta tra il 2012/2013, ed era ancor meglio CP_1 da individuarsi nella totale intolleranza della alla reazione mite del rispetto al torto Parte_1 CP_1 subito della chiusura dell'azienda agricola, senza che gliene fosse derivato alcun profitto. Pertanto chiedeva di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
3) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore della Sig.ra CP_1
; 4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore Parte_1 CP_1 della IA , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) assegnare in favore del CP_2 la casa coniugale o in alternativa ordinare che con la somma di € 11.000,00 trattenuta dalla CP_1
si provveda a far dividere l'immobile di 240 mq. in due parti uguali da assegnare ai Parte_1 coniugi;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Le parti depositavano memorie integrative contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle richieste istruttorie avversarie e l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate. La ricorrente, nell'ulteriore memoria, insisteva in tutte le domande ed eccezioni formulate e chiedeva l'esibizione ex art 210 cpc di documentazione da parte del resistente.
All'udienza del 15.12.2023, ove le parti non comparivano personalmente, i procuratori chiedevano la decisione sullo status precisando in tal senso le conclusioni e, pertanto, la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con separata ordinanza veniva esteso il contraddittorio nei confronti della IA maggiorenne;
inoltre, il Collegio adottava i seguenti provvedimenti provvisori: CP_2
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. assegna la casa coniugale, sita nel Comune di Taurianova
(RC) alla via San Matteo n. 40, alla madre , quale genitore presso cui è domiciliata Parte_1 la IA;
3. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro CP_2 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, allo stato disoccupata e priva di reddito, la somma di 150,00 Euro e, quale contributo al mantenimento della IA , CP_2
l'ulteriore somma di 150,00 Euro, salvo gli ulteriori approfondimenti istruttori nel corso del giudizio.
Tali importi, devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse di;
-dispone che il CP_2 resistente depositi la documentazione prevista dall'art. 473bis.12 terzo comma Controparte_1
c.p.c. (così come richiamato dall'art. 473bis.48 c.p.c.); - dispone che, a cura della parte resistente
venga integrato il contraddittorio nei confronti della IA maggiorenne Controparte_1 CP_2
(nata a [...] [...]); - fissa per l'eventuale comparizione delle parti
[...]
l'udienza del 24 maggio 2024”.
Il resistente depositava in data 13.02.2024 istanza di modifica inaudita altera parte Controparte_1 dei provvedimenti provvisori relativi all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento della IA Infatti, sosteneva che la IA, avendo lavorato sin dal 2021, fosse CP_2 Controparte_1 economicamente autosufficiente e ciò, oltre a far venir meno il diritto al mantenimento, escludeva anche quello all'assegnazione della casa coniugale alla . Continuava evidenziando che Parte_1 esso resistente non percepiva alcun reddito e non aveva una dimora alternativa alla casa familiare.
Pertanto, chiedeva di “1. Assegnare temporaneamente la casa familiare ad entrambi i coniugi, previa divisione della stessa nei termini prospettati nella proposta di progetto prodotta dal sig. o in CP_1 altra soluzione che sia comunque idonea a garantire i servizi indispensabili a tutti i componenti della famiglia, con ripartizione al 50% delle spese necessarie.
2. In subordine, nell'improbabile ipotesi di rigetto della superiore richiesta, disporre l'assegnazione in via provvisoria della casa familiare al sig. stante l'assenza di reddito dello stesso e le condizioni di quasi indigenza nonché la CP_1 indisponibilità di dimora alternativa, e in considerazione del fatto che, per contro, la sig.ra
percepisce reddito e la IA è provato che lavora stabilmente già da tre Parte_1 CP_2 anni;
3. per le medesime motivazioni, escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del in favore della Sig.ra nonché in favore della IA , maggiorenne ed CP_1 Parte_1 CP_2 economicamente autosufficiente.
4. Disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per le dichiarazioni false e/o mendaci contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla sig.ra , negli allegati modelli ISEE oltre Parte_1 che negli atti di causa.”
Il Giudice con decreto rigettava l'inaudita altera parte sull'istanza e fissava l'udienza del 5.4.2024 per la discussione della stessa nel contraddittorio con le parti.
Il 4.4.2024 si costituiva anche la quale, unitamente alla madre CP_2 Parte_1 contestavano in toto quanto ex adverso dedotto nell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda proposta, l'infondatezza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 473 bis.23 c.p.c. Madre e IA specificavano come l'istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza fosse inammissibile perché tesa alla valutazione di elementi di fatto già vagliati, nonché infondata nel merito. Inoltre, la richiesta di divisione della casa coniugale era irrituale in quanto non proponibile in sede di separazione poiché, non solo ingiustificata rispetto all'assenza di elementi nuovi o non vagliati, ma anche perché destinata ad essere oggetto di separato giudizio di divisione. Evidenziavano comunque che la suddivisione delle spese di divisione dell'immobile, quantificate in € 3.000,00, non risultava praticabile poiché le stesse non avevano la disponibilità di risparmi. Tale richiesta confliggeva inoltre con l'asserita indigenza del il CP_1 quale, oltre i proventi del commercio, percepiva l'assegno sociale su una carta prepagata, non documentata in atti. Ancora e eccepivano l'infondatezza della CP_2 Parte_1 richiesta di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, non essendoci alcuna omissione di dichiarazione reddituale. Pertanto, deducevano la violazione dei doveri deontologici del difensore di controparte. Quindi concludevano per “rigettare per tutte le ragioni esposte l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza del
05.02.2024 relativa ai provvedimenti temporanei ed urgenti anche in merito alla prospettata divisione dell'immobile coniugale, e contestualmente accogliere l'istanza qui proposta di aumento del contributo di mantenimento da porre a carico del Sig. già disposto fino all'ammontare di CP_1
€ 250,00 in favore di ognuna delle istanti.”
All'udienza del 5.4.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste e il Giudice si riservava.
Inoltre, il 23.4.2024, depositava comparsa di risposta la IA maggiorenne , la quale CP_2 sottolineava che il padre aveva sempre contribuito in maniera irrisoria alle esigenze della famiglia ed essa aveva dovuto accettare lavori part time e sottopagati, rinunciando alla sua aspirazione di seguire un corso per estetista. Sottolineava che i redditi percepiti erano esigui e anche attualmente la busta paga si attestava a 265,00 € di talché non poteva dirsi raggiunta l'autosufficienza economica. CP_2 ribadiva che la madre, percettrice del reddito di cittadinanza fino alla sua abolizione, per la sua
[...] età non risultava occupabile mentre le capacità reddituali del padre erano maggiori di quanto sostenuto dal resistente, avendo lo stesso oltre la pensione sociale anche altre entrate derivanti da lavoro sommerso. Pertanto chiedeva di “- Condannare il sig. a versare in favore Controparte_1 della IA un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 entro il 5 di ogni mese, somma CP_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per tutte le ragioni espresse in parte motiva;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra in Parte_1 ragione della stabile convivenza con la IA secondo le ragioni indicate in parte motiva con CP_2 ogni consequenziale effetto di legge;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa di cui al gratuito patrocinio
a spese dello Stato.”
Con ordinanza del 2.5.2024, a scioglimento della riserva assunta il 5.4.2024, il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti temporanei ed urgenti resi con ordinanza del 6.02.2024 disponendo: a) la revoca del contributo al mantenimento del resistente alla IA Controparte_1 CP_2 nonché la revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
b) poneva a Parte_1 carico del marito l'obbligo di versare alla moglie , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, di 100,00 Euro salvo gli ulteriori approfondimenti istruttori nel corso del giudizio;
-dichiarava inammissibili rigettando nel resto le ulteriori richieste formulate dalle parti con spese al merito. Infine, confermava l'udienza del 24 maggio 2024 con le modalità di cui all'art 127 ter cpc per il prosieguo della causa anche per le determinazioni di cui all'art. 473bis.22 comma terzo c.p.c.
Le parti, con le memorie ex art 473bis.17 cpc, insistevano nelle loro conclusioni, approfondendo le argomentazioni già dedotte, e avanzavano le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice ammetteva le prove, escludendo i capitoli inammissibili, irrilevanti e inconducenti ai fini del decidere;
dava mandato alla Guardia di Finanza per gli accertamenti patrimoniali e finanziari a carico delle parti, rinviando la causa al 27.09.2024 per l'escussione dei testi.
Dopo alcuni rinvii, su richiesta delle parti, per tentare di addivenire ad un accordo conciliativo, all'udienza del 14.03.2025 le parti precisavano le conclusioni indicando le condizioni dell'intesa raggiunta. Il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
2. Preliminarmente si dà atto che con Sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti la domanda di addebito della separazione al Sorace si intende rinunciata. Mentre sulle restanti questioni economiche, relative al mantenimento e alla casa familiare, ritiene il Collegio che le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia e non sono contrarie all'ordine pubblico.
3. Considerato l'accordo raggiunto tra le parti le spese si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di separazione (già dichiarata con sentenza non definitiva R.S. n. 109/2024 pubbl. il 06/02/2024) promossa da e Parte_1
contro così provvede: CP_2 Controparte_1
- dispone che:
“1) il resistente si obbliga a contribuire economicamente al mantenimento della Controparte_1 ricorrente , fino a quando non varieranno le condizioni economiche della stessa, Parte_1 corrispondendole mensilmente la somma di € 100,00 mediante bonifico sul conto corrente postale ad essa intestato;
2) il resistente si obbliga a contribuire economicamente al mantenimento della Controparte_1 IA maggiorenne corrispondendole, dal mese di Dicembre 2024 al mese di Dicembre CP_2
2026, la somma mensile di € 50,00 mediante bonifico sul conto corrente ad essa intestato;
3) il pagamento delle utenze (gas-luce-acqua) verrà egualmente diviso tra la ricorrente
[...]
e il resistente nel caso in cui uno dei coniugi dovesse anticipare per Parte_1 Controparte_1 intero le spese di un'utenza, l'altro coniuge si impegna a versare, al momento del pagamento della bolletta successiva, l'importo corrispondente alla quota anticipata;
4) la casa coniugale di proprietà della ricorrente e del resistente Parte_1 Controparte_1 sita a Taurianova in Via San Matteo n. 40 e già posta in vendita mediante l'Agenzia Immobiliare
Gabetti, rimane assegnata a entrambi i coniugi nei termini da loro già concordati, fatta salva ogni altra determinazione dagli stessi assunta;
5) la ricorrente e il resistente dichiarano di non avere alcun bene Parte_1 Controparte_1 in comunione e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro;
6) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola