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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3295/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3295/2022, promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Calderisi Roberta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazzetta Carlo Zavagli n. 1
47921 Rimini, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] in [...], (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Nanni Vainer e Dyella Gloria Pangoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Corso d'Augusto n. 97/B 47921 47921 (Rimini), PEC e PEC Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 22.10.2022, la IG. ha convenuto in giudizio il IG. Parte_1 CP_1
[...
, esponendo di aver contratto matrimonio in Kavaje (Albania) in data 1.9.2004 e che dalla loro unione sono nati i loro tre figli (14.06.2006), (4.10.2008) e (9.07.2011). Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 10 La ricorrente ha riferito che, a far data dal 10.08.2022, è stata collocata unitamente ai figli in una struttura protetta ad indirizzo segreto e che, in data 22.09.2022, è stato necessario il ricollocamento del nucleo in altra struttura ad indirizzo segreto poiché il resistente era riuscito a rintracciarla mentre era in visita da dei parenti a Mantova.
Con riferimento alla storia familiare, la IG.ra ha dichiarato di aver vissuto in Italia dal Parte_1
2005 al 2009 quando, per decisione del resistente, la famiglia (nel frattempo allargatasi per la nascita delle figlie e è rientrata nel paese di origine ove, nel 2011, è nato il terzogenito La Per_1 Per_2 Per_4 ricorrente ha esposto che dal momento del trasferimento in Albania, complice il lungo periodo di disoccupazione e la prossimità ad amici e parenti, il IG. ha iniziato a frequentare bar e ad abusare di Pt_1 alcolici nonché, in continuo stato di alterazione, a insultarla e aggredirla anche fisicamente (con calci e pugni); condotte violente che si sono protratte anche successivamente al loro rientro in Italia. La ricorrente ha precisato che sino al 10.08.2022 non ha mai denunciato il resistente ma in quella occasione, dopo l'ennesima lite per futili motivi, si è recata con i figli al Comando di Polizia e, in tale circostanza, è stata disposta la loro collocazione in destinazione segreta.
Con riferimento all'attività lavorativa, la ricorrente ha affermato che durante la permanenza in Italia il marito ha lavorato per la società Cargo-Terminal, operante nel settore di import-export con la Russia, e lei si si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia. Dal 2010 al 2016 la coppia ha gestito un esercizio stagionale di bar/ristorante sulla spiaggia a Kavaj Spille (Albania) e, dopo il rientro in Italia, il marito ha esercitato attività di commercio con l'Albania di brandine e attrezzature dismesse dagli stabilimenti balneari in Italia. La ricorrente ha dichiarato che lei in Italia ha lavorato con continuità in orario diurno e serale nel settore della ricezione turistica, arrivando a sostenere economicamente la famiglia in maniera pressoché esclusiva.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori con collocamento prevalente presso di lei e diritto di visita del padre nella modalità protetta prevista e disposta dai Servizi Sociali;
obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della prole nella somma mensile complessiva di euro
1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'Assegno Unico.
Si è regolarmente costituito in giudizio il IG. con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 2.12.2022, non opponendosi alla pronuncia di separazione ma contestando la narrazione dei fatti resa da controparte. In particolare, il resistente ha dichiarato che al rientro da un viaggio di lavoro in Albania, nell'agosto 2022, ha appreso della collocazione di moglie e figli in struttura protetta a lui ignota ed ha quindi rappresentato di essere stato privato della possibilità di vedere e sentire i minori, pur in assenza di una misura restrittiva della sua responsabilità genitoriale. pagina 2 di 10 In relazione al fallimento dell'unione coniugale, il resistente ha dedotto che la crisi familiare si è manifestata a far data dal 2010 per la coincidenza di più eventi (il dolore per la morte del padre e la scoperta della terza gravidanza per la moglie ed il perdurare della condizione di disoccupazione per lo stesso resistente) che hanno determinato reciproche incomprensioni e accesi litigi nella coppia, oramai coinvolta in un rapporto turbolento e intollerabile. Il IG. ha dichiarato che con il rientro della Pt_1 famiglia in Italia, la ricorrente, a causa della sua depressione, ha iniziato ad abusare di sostanze alcoliche. Il resistente, infine, ha riferito che il violento litigio dei coniugi del 10.08.2022 (data in cui moglie e figli sono andati via di casa) è maturato in un contesto familiare già compromesso ed esasperato da precedenti occasioni di scontro.
In ordine ai profili di carattere economico, il IG. ha evidenziato di avere sempre conferito i Pt_1 proventi derivanti dalla sua attività lavorativa per il mantenimento dei figli.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione dei coniugi del 24.01.2023, più volte rinviata per indisponibilità del resistente, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale si è riservato sui provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 26.01.2023, autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente ha disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso di lei, demandando gli incontri padre/figli ai Servizi Sociali, già incaricati di predisporre un progetto di ricostruzione del rapporto padre/figli; l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella somma mensile di euro 300,00 per ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 20.04.2023, su richiesta del procuratore di parte ricorrente non opposta dal procuratore di parte resistente, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo status senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e in data 16.05.2023 è stata pubblicata la sentenza parziale di separazione n. 476/23. Con ordinanza di pari data sono stati concessi i termini istruttori ed i
Servizi Sociali sono stati incaricati dell'avvio di un percorso di riavvicinamento tra i minori ed il padre con richiesta di relazione semestrale. Con ordinanza del 23.07.2024 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha preso atto della rinuncia al mandato dei procuratori del IG. ha ordinato il deposito di Pt_1 documentazione attestante la situazione patrimoniale di parte resistente ed ha disposto il deposito di relazione aggiornata dei Servizi Sociali. All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 8.03.2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse pagina 3 di 10 alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.476/2023 del 16.05.2023 in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI E . Per_2 Per_3
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della prole con collocazione presso di lei.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo pagina 4 di 10 sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'eIGenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, si rileva che con ordinanza presidenziale del 26.01.2023 è stato disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre “essendo potenzialmente pregiudizievole per i minori che il padre, che si rapporta con la moglie e con i figli in modo violento ed autoritario, partecipi alla loro educazione ed alle decisioni che li riguardano, almeno fino allo svolgimento di più approfonditi accertamenti tecnici e fino alla esecuzione di un percorso di sostegno e recupero della genitorialità da parte del genitore”.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto del fatto che, nel corso dell'attività istruttoria, si è ritenuto manifestamente superfluo procedere all'ascolto della prole allora ultra-dodicenne e collocata in località segreta. Sul punto giova sottolineare che i figli hanno sempre opposto rifiuto alla richiesta del padre di pagina 5 di 10 esercizio del diritto di visita, anche ove declinato nella modalità del contatto telefonico a mezzo di videochiamata.
Ciò posto, entrando nel merito della vicenda separativa, si rileva come dalla narrazione in atti delle parti, sul punto conforme, la crisi matrimoniale ha iniziato a manifestarsi a far data dal 2010 in concomitanza di eventi frustranti e dolorosi che hanno coinvolto entrambi i coniugi. La elevata conflittualità, estrinsecatasi in condotte di violenza assistita da parte del resistente ha determinato, nell'agosto 2022, l'attivazione del regime di protezione con destinazione di madre e figli in località segreta e, nei confronti del IG. Pt_1
l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, convertiti in divieto di avvicinamento in considerazione dell'allontanamento della famiglia. Giova altresì evidenziare che, nelle more del procedimento, il resistente ha fatto rientro nel paese d'origine rendendosi irreperibile.
Con riferimento ai riscontri derivanti dall'attività istruttoria svolta, occorre dare atto di quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Nella relazione del 5.07.2023, il Servizio ha riferito della difficoltà a motivare i minori alla ripresa degli incontri con il padre, poiché ancora impauriti e sconvolti dai comportamenti violenti e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della madre in occasione del loro allontanamento da casa. Il Servizio ha Pt_1 evidenziato che il IG. si è presentato dinanzi a loro in stato di agitazione ed alterazione “manifestando Pt_1 comportamenti inadeguati tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonché utilizzando modalità comunicative aggressive, minacciose e di pretesa, che hanno portato il Servizio a valutare la necessità di una ripresa dei rapporti graduale”.
Con relazione di aggiornamento del 17.01.2024, i Servizi hanno rappresentato il grave disagio dei minori che, dopo l'unica videochiamata accordata al padre, hanno deciso di interrompere ogni contatto con lui.
Gli operatori hanno riscontrato che è persistente la convinzione del padre di non avere responsabilità in ordine all'allontanamento del nucleo, a suo dire determinato esclusivamente dalla volontà della moglie;
hanno registrato il disinteresse del padre a sintonizzarsi sui bisogni dei figli ed il suo accanimento nel negare gli agiti violenti riferiti dai familiari. Nella relazione conclusiva del 24.10.2024, il Servizio ha sottolineato che il nucleo (madre/figli) è riuscito a “ricrearsi la propria stabilità e riprendere una vita totalmente autonoma….anche grazie alle buone capacità manifestate dalla madre” mentre, con specifico riguardo alla figura paterna, ha confermato l'atteggiamento di proiezione all'esterno di ogni responsabilità da parte del IG.
il perdurare dei suoi comportamenti minimizzanti del vissuto familiare e l'uso di toni provocatori e Pt_1 di accusa soprattutto nei confronti della figlia primogenita e della ricorrente. E' stato inoltre evidenziato che il IG. ha rifiutato l'invito all'accertamento di un suo eventuale abuso di sostanze alcoliche o Pt_1 stupefacenti, non ha accolto il suggerimento ad intraprendere un percorso LDV dedicato agli uomini maltrattanti ed ha ostacolato la preservazione dei rapporti familiari tra i figli e lo zio paterno, impedendo a quest'ultimo di partecipare alla videochiamata concordata con la nipote Per_1
pagina 6 di 10 La Dott.ssa Vecchi, visti gli elementi di pregiudizio e di protezione rilevati, ha concluso evidenziando che “per motivi di protezione si ritiene opportuno mantenere secretate le informazioni circa l'esatta ubicazione dello stesso nucleo affinché il padre non ne venga a conoscenza” e, in punto di affidamento ha dedotto che “appare inoltre opportuno, alla luce delle mancanze morali e materiali manifestate dalla figura genitoriale paterna, mantenere una limitazione delle sue responsabilità genitoriali, dunque confermando l'affido super esclusivo dei figli alla IG.ra . Il Servizio, Pt_1 infine, ha denunciato il fallimento dei numerosi tentativi posti in atto al fine di agevolare la definizione degli incontri padre e figli.
Dall'istruttoria di causa, inoltre, è emerso che il IG. ha tentato di carpire con l'inganno agli Pt_1 operatori del Servizio e ai figli (approfittando dell'unica occasione di contatto in videochiamata) informazioni relative alla ubicazione della casa-rifugio che ospita il nucleo, alimentando i timori dei figli;
ha mancato completamente di attendere al suo obbligo di mantenimento della prole a far data dal mese di febbraio 2024 e, nelle more del procedimento, ha deciso di rientrare nel paese di origine rendendosi difficilmente reperibile ai Servizi Sociali e agli stessi suoi procuratori (dimissionari del mandato). Nella sua narrazione in atti, parte resistente ha tentato di deresponsabilizzarsi rispetto all'abuso di alcol - che dichiara di avere sempre condiviso come abitudine con la moglie - ed ha screditato la IG.ra paventandone un Pt_1 disagio mentale (tradotto in manie persecutorie), ma non documentato.
All'esito dell'attività di indagine cognitiva, sono state registrate importanti lacune a carico del IG. Pt_1 il quale è risultato essere soggetto dismissivo delle sue responsabilità genitoriali poiché interessato esclusivamente al ripristino della figura di padre - da lui intesa nell'accezione di padre/padrone con condotte abusanti del proprio potere - e non già al recupero delle funzioni genitoriali, disattese nella componente del sostegno morale e ed economico con conseguente grave pregiudizio per i figli.
Sulla base delle predette circostanze di fatto, ritiene il presente Collegio che possa dirsi accertata l'incapacità genitoriale specifica del resistente, vista anche la sua difficoltà ad incontrare i figli. A ulteriore conforto di detta tesi, si evidenzia la comprovata pericolosità della figura paterna, confermata anche dal perdurare della scelta di protezione del nucleo con collocazione segreta;
la accesa conflittualità della coppia all'evidenza alimentata dalla sola figura maritale;
l'omissione dei mezzi di sussistenza per i figli che hanno sempre opposto strenuo rifiuto a vedere ed incontrare il padre e, non da ultimo, la distanza geografica.
Tutti questi elementi depongono nel senso della impraticabilità di una forma di affido condiviso, trattandosi di regime contrario allo stesso interesse dei minori.
Ciò posto, ritiene il presente Collegio che debba essere disposto l'affidamento dei minori e Per_2 in via esclusiva rafforzata alla madre quale unica figura genitoriale garante del completo e più celere Per_3 assolvimento delle eIGenze dei figli, con rimessione alla stessa delle decisioni di maggior interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
pagina 7 di 10 In punto di affidamento, nulla deve essere disposto con riguardo alla figlia divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Ritenuta la difficoltà della relazione padre/figli ed il rifiuto opposto da questi ultimi a svolgere incontri anche solo telefonici con il padre, il Collegio ritiene opportuno demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'attività di sostegno e recupero del rapporto parentale.
SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Sotto il profilo del mantenimento economico dei figli minori, parte ricorrente ha domandato “disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 800,00 (euro ottocento/00), da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT o della minor somma ritenuta equa dal Tribunale, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla moglie, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese”. Oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha chiesto “Disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma CP_1 mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT o della minor somma ritenuta equa dal Tribunale, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla moglie, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese”. Oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le eIGenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della pagina 8 di 10 quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in costanza di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misure differenti.
Nell'omissione delle parti, non si è avuta contezza delle loro capacità economiche e reddituali e, vista la narrazione in atti, è verosimile supporre che le stesse non siano titolari di beni o consistenze patrimoniali.
La IG.ra ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa in strutture ricettive sin dal suo rientro in Pt_1
Italia nel 2016 e, da quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali, risulta che lei abbia trovato un impiego a tempo indeterminato nel nuovo contesto abitativo.
Il IG. ha dichiarato di avere sempre sostenuto economicamente la famiglia in costanza di Pt_1 matrimonio e risulta provato che egli, in passato, abbia parzialmente assolto al proprio obbligo di mantenimento della prole. Il resistente, tuttavia, si è reso inadempiente all'ordine di esibizione di documentazione fiscale aggiornata con conseguente impossibilità di procedere ad una puntuale ricognizione delle sue effettive capacità economico-patrimoniali. La circostanza non è tuttavia dirimente rispetto all'obbligo di mantenimento in favore della prole che, in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio (cui può essere comparata la parte omissiva dell'obbligo di produzione di documentazione fiscale) va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili, ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Alla luce delle capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre che deve provvedere al pagamento degli oneri locatizi dell'appartamento in affitto ove vive con la prole, il presente Collegio ritiene congruo disporre in euro 750,00 mensili l'assegno che il IG. dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_1 figli e oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2 Per_3
SULL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Parte resistente, in sede di atto introduttivo ha concluso domandando che “l'assegno unico sarà richiesto e percepito interamente dalla madre, genitore affidatario e collocatario”. Tuttavia, detta istanza non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul piano normativo si evidenzia che, nel caso di separazione o divorzio, l'AUU deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021) poiché prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La citata regola generale può essere CP_2 pagina 9 di 10 derogata solo pattiziamente per espressa volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori. In caso di affidamento esclusivo, quale è il caso di specie, opera, al contrario, la regola della corresponsione integrale dell'assegno al solo genitore affidatario.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna alle spese della parte resistente, soccombente nel presente procedimento. Si precisa che con riferimento a tutte le fasi verrà fatta applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti, dandosi atto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Affida, in regime esclusivo rafforzato, i figli minori e alla madre con collocazione Per_2 Per_3 abitativa prevalente presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone la prosecuzione della vigilanza dei Servizi Sociali, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio del nucleo, l'attivazione di un percorso per il recupero della genitorialità paterna e all'esito, se ritenuto opportuno, la predisporre di un calendario di visite volte all'esercizio del diritto di visita padre/figli secondo tempi e modalità consoni all'interesse della prole;
➢ Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla IG. CP_1
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 750,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre il rimborso del 50% Per_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il IG. al pagamento delle spese processuali e di lite che liquida in euro 98,00 CP_1 per spese e in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei IG.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3295/2022, promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Calderisi Roberta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazzetta Carlo Zavagli n. 1
47921 Rimini, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] in [...], (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Nanni Vainer e Dyella Gloria Pangoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Corso d'Augusto n. 97/B 47921 47921 (Rimini), PEC e PEC Email_2
giusta procura in atti;
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Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 22.10.2022, la IG. ha convenuto in giudizio il IG. Parte_1 CP_1
[...
, esponendo di aver contratto matrimonio in Kavaje (Albania) in data 1.9.2004 e che dalla loro unione sono nati i loro tre figli (14.06.2006), (4.10.2008) e (9.07.2011). Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 10 La ricorrente ha riferito che, a far data dal 10.08.2022, è stata collocata unitamente ai figli in una struttura protetta ad indirizzo segreto e che, in data 22.09.2022, è stato necessario il ricollocamento del nucleo in altra struttura ad indirizzo segreto poiché il resistente era riuscito a rintracciarla mentre era in visita da dei parenti a Mantova.
Con riferimento alla storia familiare, la IG.ra ha dichiarato di aver vissuto in Italia dal Parte_1
2005 al 2009 quando, per decisione del resistente, la famiglia (nel frattempo allargatasi per la nascita delle figlie e è rientrata nel paese di origine ove, nel 2011, è nato il terzogenito La Per_1 Per_2 Per_4 ricorrente ha esposto che dal momento del trasferimento in Albania, complice il lungo periodo di disoccupazione e la prossimità ad amici e parenti, il IG. ha iniziato a frequentare bar e ad abusare di Pt_1 alcolici nonché, in continuo stato di alterazione, a insultarla e aggredirla anche fisicamente (con calci e pugni); condotte violente che si sono protratte anche successivamente al loro rientro in Italia. La ricorrente ha precisato che sino al 10.08.2022 non ha mai denunciato il resistente ma in quella occasione, dopo l'ennesima lite per futili motivi, si è recata con i figli al Comando di Polizia e, in tale circostanza, è stata disposta la loro collocazione in destinazione segreta.
Con riferimento all'attività lavorativa, la ricorrente ha affermato che durante la permanenza in Italia il marito ha lavorato per la società Cargo-Terminal, operante nel settore di import-export con la Russia, e lei si si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia. Dal 2010 al 2016 la coppia ha gestito un esercizio stagionale di bar/ristorante sulla spiaggia a Kavaj Spille (Albania) e, dopo il rientro in Italia, il marito ha esercitato attività di commercio con l'Albania di brandine e attrezzature dismesse dagli stabilimenti balneari in Italia. La ricorrente ha dichiarato che lei in Italia ha lavorato con continuità in orario diurno e serale nel settore della ricezione turistica, arrivando a sostenere economicamente la famiglia in maniera pressoché esclusiva.
Sulla base del quadro sopra descritto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori con collocamento prevalente presso di lei e diritto di visita del padre nella modalità protetta prevista e disposta dai Servizi Sociali;
obbligo di contribuzione paterna al mantenimento della prole nella somma mensile complessiva di euro
1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'Assegno Unico.
Si è regolarmente costituito in giudizio il IG. con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 2.12.2022, non opponendosi alla pronuncia di separazione ma contestando la narrazione dei fatti resa da controparte. In particolare, il resistente ha dichiarato che al rientro da un viaggio di lavoro in Albania, nell'agosto 2022, ha appreso della collocazione di moglie e figli in struttura protetta a lui ignota ed ha quindi rappresentato di essere stato privato della possibilità di vedere e sentire i minori, pur in assenza di una misura restrittiva della sua responsabilità genitoriale. pagina 2 di 10 In relazione al fallimento dell'unione coniugale, il resistente ha dedotto che la crisi familiare si è manifestata a far data dal 2010 per la coincidenza di più eventi (il dolore per la morte del padre e la scoperta della terza gravidanza per la moglie ed il perdurare della condizione di disoccupazione per lo stesso resistente) che hanno determinato reciproche incomprensioni e accesi litigi nella coppia, oramai coinvolta in un rapporto turbolento e intollerabile. Il IG. ha dichiarato che con il rientro della Pt_1 famiglia in Italia, la ricorrente, a causa della sua depressione, ha iniziato ad abusare di sostanze alcoliche. Il resistente, infine, ha riferito che il violento litigio dei coniugi del 10.08.2022 (data in cui moglie e figli sono andati via di casa) è maturato in un contesto familiare già compromesso ed esasperato da precedenti occasioni di scontro.
In ordine ai profili di carattere economico, il IG. ha evidenziato di avere sempre conferito i Pt_1 proventi derivanti dalla sua attività lavorativa per il mantenimento dei figli.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione dei coniugi del 24.01.2023, più volte rinviata per indisponibilità del resistente, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale si è riservato sui provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 26.01.2023, autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente ha disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso di lei, demandando gli incontri padre/figli ai Servizi Sociali, già incaricati di predisporre un progetto di ricostruzione del rapporto padre/figli; l'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella somma mensile di euro 300,00 per ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 20.04.2023, su richiesta del procuratore di parte ricorrente non opposta dal procuratore di parte resistente, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo status senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e in data 16.05.2023 è stata pubblicata la sentenza parziale di separazione n. 476/23. Con ordinanza di pari data sono stati concessi i termini istruttori ed i
Servizi Sociali sono stati incaricati dell'avvio di un percorso di riavvicinamento tra i minori ed il padre con richiesta di relazione semestrale. Con ordinanza del 23.07.2024 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha preso atto della rinuncia al mandato dei procuratori del IG. ha ordinato il deposito di Pt_1 documentazione attestante la situazione patrimoniale di parte resistente ed ha disposto il deposito di relazione aggiornata dei Servizi Sociali. All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 8.03.2023, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse pagina 3 di 10 alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.476/2023 del 16.05.2023 in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
SULL'AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI E . Per_2 Per_3
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della prole con collocazione presso di lei.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo pagina 4 di 10 sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'eIGenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, si rileva che con ordinanza presidenziale del 26.01.2023 è stato disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre “essendo potenzialmente pregiudizievole per i minori che il padre, che si rapporta con la moglie e con i figli in modo violento ed autoritario, partecipi alla loro educazione ed alle decisioni che li riguardano, almeno fino allo svolgimento di più approfonditi accertamenti tecnici e fino alla esecuzione di un percorso di sostegno e recupero della genitorialità da parte del genitore”.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto del fatto che, nel corso dell'attività istruttoria, si è ritenuto manifestamente superfluo procedere all'ascolto della prole allora ultra-dodicenne e collocata in località segreta. Sul punto giova sottolineare che i figli hanno sempre opposto rifiuto alla richiesta del padre di pagina 5 di 10 esercizio del diritto di visita, anche ove declinato nella modalità del contatto telefonico a mezzo di videochiamata.
Ciò posto, entrando nel merito della vicenda separativa, si rileva come dalla narrazione in atti delle parti, sul punto conforme, la crisi matrimoniale ha iniziato a manifestarsi a far data dal 2010 in concomitanza di eventi frustranti e dolorosi che hanno coinvolto entrambi i coniugi. La elevata conflittualità, estrinsecatasi in condotte di violenza assistita da parte del resistente ha determinato, nell'agosto 2022, l'attivazione del regime di protezione con destinazione di madre e figli in località segreta e, nei confronti del IG. Pt_1
l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, convertiti in divieto di avvicinamento in considerazione dell'allontanamento della famiglia. Giova altresì evidenziare che, nelle more del procedimento, il resistente ha fatto rientro nel paese d'origine rendendosi irreperibile.
Con riferimento ai riscontri derivanti dall'attività istruttoria svolta, occorre dare atto di quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Nella relazione del 5.07.2023, il Servizio ha riferito della difficoltà a motivare i minori alla ripresa degli incontri con il padre, poiché ancora impauriti e sconvolti dai comportamenti violenti e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della madre in occasione del loro allontanamento da casa. Il Servizio ha Pt_1 evidenziato che il IG. si è presentato dinanzi a loro in stato di agitazione ed alterazione “manifestando Pt_1 comportamenti inadeguati tali da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonché utilizzando modalità comunicative aggressive, minacciose e di pretesa, che hanno portato il Servizio a valutare la necessità di una ripresa dei rapporti graduale”.
Con relazione di aggiornamento del 17.01.2024, i Servizi hanno rappresentato il grave disagio dei minori che, dopo l'unica videochiamata accordata al padre, hanno deciso di interrompere ogni contatto con lui.
Gli operatori hanno riscontrato che è persistente la convinzione del padre di non avere responsabilità in ordine all'allontanamento del nucleo, a suo dire determinato esclusivamente dalla volontà della moglie;
hanno registrato il disinteresse del padre a sintonizzarsi sui bisogni dei figli ed il suo accanimento nel negare gli agiti violenti riferiti dai familiari. Nella relazione conclusiva del 24.10.2024, il Servizio ha sottolineato che il nucleo (madre/figli) è riuscito a “ricrearsi la propria stabilità e riprendere una vita totalmente autonoma….anche grazie alle buone capacità manifestate dalla madre” mentre, con specifico riguardo alla figura paterna, ha confermato l'atteggiamento di proiezione all'esterno di ogni responsabilità da parte del IG.
il perdurare dei suoi comportamenti minimizzanti del vissuto familiare e l'uso di toni provocatori e Pt_1 di accusa soprattutto nei confronti della figlia primogenita e della ricorrente. E' stato inoltre evidenziato che il IG. ha rifiutato l'invito all'accertamento di un suo eventuale abuso di sostanze alcoliche o Pt_1 stupefacenti, non ha accolto il suggerimento ad intraprendere un percorso LDV dedicato agli uomini maltrattanti ed ha ostacolato la preservazione dei rapporti familiari tra i figli e lo zio paterno, impedendo a quest'ultimo di partecipare alla videochiamata concordata con la nipote Per_1
pagina 6 di 10 La Dott.ssa Vecchi, visti gli elementi di pregiudizio e di protezione rilevati, ha concluso evidenziando che “per motivi di protezione si ritiene opportuno mantenere secretate le informazioni circa l'esatta ubicazione dello stesso nucleo affinché il padre non ne venga a conoscenza” e, in punto di affidamento ha dedotto che “appare inoltre opportuno, alla luce delle mancanze morali e materiali manifestate dalla figura genitoriale paterna, mantenere una limitazione delle sue responsabilità genitoriali, dunque confermando l'affido super esclusivo dei figli alla IG.ra . Il Servizio, Pt_1 infine, ha denunciato il fallimento dei numerosi tentativi posti in atto al fine di agevolare la definizione degli incontri padre e figli.
Dall'istruttoria di causa, inoltre, è emerso che il IG. ha tentato di carpire con l'inganno agli Pt_1 operatori del Servizio e ai figli (approfittando dell'unica occasione di contatto in videochiamata) informazioni relative alla ubicazione della casa-rifugio che ospita il nucleo, alimentando i timori dei figli;
ha mancato completamente di attendere al suo obbligo di mantenimento della prole a far data dal mese di febbraio 2024 e, nelle more del procedimento, ha deciso di rientrare nel paese di origine rendendosi difficilmente reperibile ai Servizi Sociali e agli stessi suoi procuratori (dimissionari del mandato). Nella sua narrazione in atti, parte resistente ha tentato di deresponsabilizzarsi rispetto all'abuso di alcol - che dichiara di avere sempre condiviso come abitudine con la moglie - ed ha screditato la IG.ra paventandone un Pt_1 disagio mentale (tradotto in manie persecutorie), ma non documentato.
All'esito dell'attività di indagine cognitiva, sono state registrate importanti lacune a carico del IG. Pt_1 il quale è risultato essere soggetto dismissivo delle sue responsabilità genitoriali poiché interessato esclusivamente al ripristino della figura di padre - da lui intesa nell'accezione di padre/padrone con condotte abusanti del proprio potere - e non già al recupero delle funzioni genitoriali, disattese nella componente del sostegno morale e ed economico con conseguente grave pregiudizio per i figli.
Sulla base delle predette circostanze di fatto, ritiene il presente Collegio che possa dirsi accertata l'incapacità genitoriale specifica del resistente, vista anche la sua difficoltà ad incontrare i figli. A ulteriore conforto di detta tesi, si evidenzia la comprovata pericolosità della figura paterna, confermata anche dal perdurare della scelta di protezione del nucleo con collocazione segreta;
la accesa conflittualità della coppia all'evidenza alimentata dalla sola figura maritale;
l'omissione dei mezzi di sussistenza per i figli che hanno sempre opposto strenuo rifiuto a vedere ed incontrare il padre e, non da ultimo, la distanza geografica.
Tutti questi elementi depongono nel senso della impraticabilità di una forma di affido condiviso, trattandosi di regime contrario allo stesso interesse dei minori.
Ciò posto, ritiene il presente Collegio che debba essere disposto l'affidamento dei minori e Per_2 in via esclusiva rafforzata alla madre quale unica figura genitoriale garante del completo e più celere Per_3 assolvimento delle eIGenze dei figli, con rimessione alla stessa delle decisioni di maggior interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
pagina 7 di 10 In punto di affidamento, nulla deve essere disposto con riguardo alla figlia divenuta Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Ritenuta la difficoltà della relazione padre/figli ed il rifiuto opposto da questi ultimi a svolgere incontri anche solo telefonici con il padre, il Collegio ritiene opportuno demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'attività di sostegno e recupero del rapporto parentale.
SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Sotto il profilo del mantenimento economico dei figli minori, parte ricorrente ha domandato “disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 800,00 (euro ottocento/00), da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT o della minor somma ritenuta equa dal Tribunale, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla moglie, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese”. Oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha chiesto “Disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma CP_1 mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT o della minor somma ritenuta equa dal Tribunale, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla moglie, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese”. Oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le eIGenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della pagina 8 di 10 quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in costanza di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misure differenti.
Nell'omissione delle parti, non si è avuta contezza delle loro capacità economiche e reddituali e, vista la narrazione in atti, è verosimile supporre che le stesse non siano titolari di beni o consistenze patrimoniali.
La IG.ra ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa in strutture ricettive sin dal suo rientro in Pt_1
Italia nel 2016 e, da quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali, risulta che lei abbia trovato un impiego a tempo indeterminato nel nuovo contesto abitativo.
Il IG. ha dichiarato di avere sempre sostenuto economicamente la famiglia in costanza di Pt_1 matrimonio e risulta provato che egli, in passato, abbia parzialmente assolto al proprio obbligo di mantenimento della prole. Il resistente, tuttavia, si è reso inadempiente all'ordine di esibizione di documentazione fiscale aggiornata con conseguente impossibilità di procedere ad una puntuale ricognizione delle sue effettive capacità economico-patrimoniali. La circostanza non è tuttavia dirimente rispetto all'obbligo di mantenimento in favore della prole che, in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio (cui può essere comparata la parte omissiva dell'obbligo di produzione di documentazione fiscale) va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili, ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Alla luce delle capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre che deve provvedere al pagamento degli oneri locatizi dell'appartamento in affitto ove vive con la prole, il presente Collegio ritiene congruo disporre in euro 750,00 mensili l'assegno che il IG. dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 Pt_1 figli e oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2 Per_3
SULL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Parte resistente, in sede di atto introduttivo ha concluso domandando che “l'assegno unico sarà richiesto e percepito interamente dalla madre, genitore affidatario e collocatario”. Tuttavia, detta istanza non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul piano normativo si evidenzia che, nel caso di separazione o divorzio, l'AUU deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021) poiché prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La citata regola generale può essere CP_2 pagina 9 di 10 derogata solo pattiziamente per espressa volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori. In caso di affidamento esclusivo, quale è il caso di specie, opera, al contrario, la regola della corresponsione integrale dell'assegno al solo genitore affidatario.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna alle spese della parte resistente, soccombente nel presente procedimento. Si precisa che con riferimento a tutte le fasi verrà fatta applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti, dandosi atto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Affida, in regime esclusivo rafforzato, i figli minori e alla madre con collocazione Per_2 Per_3 abitativa prevalente presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone la prosecuzione della vigilanza dei Servizi Sociali, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio del nucleo, l'attivazione di un percorso per il recupero della genitorialità paterna e all'esito, se ritenuto opportuno, la predisporre di un calendario di visite volte all'esercizio del diritto di visita padre/figli secondo tempi e modalità consoni all'interesse della prole;
➢ Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla IG. CP_1
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 750,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre il rimborso del 50% Per_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il IG. al pagamento delle spese processuali e di lite che liquida in euro 98,00 CP_1 per spese e in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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