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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4454 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato MESSINA Parte_1 C.F._1
GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
TREVISANI GRETA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in memoria del 06/02/2025 il ricorrente, come in memoria del 31/01/2025 la convenuta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Modena in data 08/05/1988 e dalla loro unione
è nato il figlio in data 08/04/1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
2. Con ricorso del 16/09/2024, ha domandato la separazione dalla moglie e “2) Parte_1
dichiarare e assegnare la casa ex familiare, sita in Modena, Strada Zappellaccio n. 101, di proprietà esclusiva del sig. , composta da fabbricato indipendente terra celo di 2 piani, Parte_1
unitamente agli arredi e suppellettili, al sig. che continuerà ad abitarla in via esclusiva;
Parte_1
3) dichiararsi la sig.ra obbligata a trasferire la propria residenza immediatamente Controparte_1
dal deposito del presente ricorso in luogo diverso dalla attuale abitazione;
4) dichiarare e assegnare al sig. tutti i beni mobili e arredi presenti all'interno dell'abitazione, con esclusione Parte_1
dei mobili ed arredi presenti al piano primo che vengono assegnati in esclusiva proprietà alla sig.ra
, la quale potrà asportali una volta che avrà lasciato a casa ex familiare.”. CP_1
3. si è ritualmente costituita con comparsa del 13/01/2025 concordando con la Controparte_1
separazione, di cui ha però chiesto l'addebito al marito, e domandando un assegno per il proprio mantenimento di euro 350,00 mensili.
4. All'esito della prima udienza tenuta il 12/02/2025, udita la discussione orale dei Difensori, sono state respinte le richieste di prova avanzate da ambo i contendenti, poiché irrilevanti;
la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio in pari data.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Inammissibile, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Modena, Strada Zappellaccio n. 101 (art. 337 sexies c.c.), formulata dal ricorrente, peraltro già proprietario esclusivo dell'immobile.
C) Ugualmente inammissibile, in questa sede, vista anche la sua assoluta genericità, la richiesta del di divisione di beni mobili e arredi asseritamente presenti all'interno di tale abitazione. Pt_1
D) Da respingere la pretesa della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma, c.c.).
La si è infatti limitata (pagine 3-5 della comparsa di costituzione) ad allegazioni del tutto CP_1
generiche (riguardanti tradimenti e maltrattamenti in tesi subiti), prive anche solo di minima contestualizzazione e, come tali, intrinsecamente inidonee al fine preposto.
E) Sul fronte economico, si osserva, infine, quanto segue.
Il marito:
- percepisce una pensione di circa euro 1.100,00 mensili e continua a svolgere sporadica attività
2 lavorativa vivaistica che, verosimilmente, gli consente di integrare il proprio reddito di ulteriori
3/400,00 euro mensili;
- è, come detto, proprietario esclusivo della casa familiare;
- è proprietario di un'autovettura per uso personale e di tre vetusti veicoli (autocarro, furgone e trattore) utilizzati per l'attività lavorativa.
La moglie ha riferito (pagina 6 della comparsa di costituzione) di essere attualmente impiegata, con contratto a tempo indeterminato, presso Randstad Italia S.p.A. e retribuzione di euro 1.600,00 lordi;
la busta paga del mese di ottobre 2024, sola prodotta dalla convenuta, attesta tuttavia un netto di euro
1.985,00.
La ha poi dato atto di aver presentato domanda di pensione e riferito, ma non documentato, CP_1
che dal prossimo mese di aprile percepirà a tale titolo soli euro 800,00 lordi.
La convenuta ha, tuttavia, appena compiuto gli anni 60, non ha allegato né, tantomeno, dimostrato, problemi di salute che le impediscano la prosecuzione dell'attività lavorativa che ora svolge (si badi, con contratto a tempo indeterminato) e si tratta quindi di condotta da valutare secondo il divieto di venire contra factum proprium, generale principio che, come noto, impedisce di addossare ad altri
(nella fattispecie al coniuge) gli effetti negativi di proprie condotte libere e consapevoli.
La moglie è altresì proprietaria di autovettura per uso personale.
I coniugi sono, infine, comproprietari, per la metà ciascuno, di terreno con sovrastante fabbricato sito in Modena, Strada Nazionale per Carpi n. 1450 (ossia la serra ove si è svolta l'attività vivaistica del ricorrente) che il si è dichiarato disponibile a vendere. Pt_1
La complessiva valutazione delle circostanze riportate conduce il Tribunale a ritenere insussistente un concreto squilibrio tra le attuali condizioni economiche delle parti e, in assenza di tale imprescindibile requisito, viene respinta la pretesa della moglie di ricevere dal marito un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c.
F) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione dichiarata inammissibile e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
28/11/1961) e (nata a [...] il [...]) che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in data 08/05/1988 a MODENA, come risulta dall'atto n. 131, parte 2, serie A, anno
1988 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. dichiara inammissibili le ulteriori pretese formulate da;
Parte_1
3 3. respinge le ulteriori domande proposte da;
Controparte_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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