Versione
21 novembre 1965
21 novembre 1965
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Versione
27 dicembre 1967
27 dicembre 1967
Art. 4.
I commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono sostituiti dai seguenti:
"I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 novembre 1967, n. 1148 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi."
I commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono sostituiti dai seguenti:
"I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 novembre 1967, n. 1148 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi."
Commentari • 2
- 1. Circolare del 06/06/1978 n. 126 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 6 giugno 1978 · 0.4098132
Com\'e\' noto l\'art. 3, punti 1), 2) e 3) della L. 12 dicembre 1966, n. 1078 dispone che ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con piu\' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluoghi di Provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con amministrazione autonoma e di Enti autonomi territoriali con piu\' di 1.000 dipendenti, collocati in aspettativa spetta: 1) l\'indennita\' di carica, se deliberata dall\'Ente o Azienda nei limiti previsti dalle …
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Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1901Provvedimento: […] Osservava il Tribunale che legge 1261/1965 art 4 e la legge 1078/1966 art 5, invocate dal ricorrente, […] nel denunciare la omessa, insufficiente e censura la sentenza contraddittoria motivazione, impugnata per avere negato che sulla applicabilità и dell'art 4 della legge 1261/1965 si fosse formato il giudicato. […] denunziando violazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965 ле n. 1261 e dell'art 88 DPR 361/1957 nonché falsa applicazione dell'art 31 legge 300/1970, il ricorrente censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto la inapplicabilità del menzionato art 4 Legge 1261/1965 e dei benefici dallo stesso dipendenti degli enti pubblici previsti ai economici. […]Leggi di più...
- giudicato esterno·
- differenze retributive·
- enti pubblici economici·
- parità imprenditoriale·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- aspettativa per mandato parlamentare·
- ricostruzione carriera·
- promozione per anzianità·
- art. 4 legge 1261/1965