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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1249 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Scardina presso il cui Parte_1 studio in Bagheria, via Paolo Borsellino n.24, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Costa presso il cui studio in CP_1
Palermo, via Li Donni n.7, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 24 aprile 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso in riassunzione depositato in data 7.3.2018 innanzi al Tribunale G.L. di Termini Imerese, premesso di aver lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 24.10.2018 al 17.10.2014 con mansioni di operaio addetto al carico e Parte_1 scarico merci - dal lunedì al sabato dalle ore 2:30 alle ore 11:30 con retribuzione netta settimanale di euro 250,00 - chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di €81.329,61 a titolo differenze retributive, straordinario, ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e residuo T.F.R.. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio sostenendo Parte_1 che il era stato assunto in data 24.10.2008 con la qualifica di operaio di VI livello CP_1
e con orario di 39 ore settimanali fino al febbraio 2012 data in cui l'orario di lavoro era stato ridotto ad un totale di 20 ore settimanali;
che al era stato corrisposto CP_1 integralmente quanto dovuto per tutte le voci retributive di cui alla C.C.N.L. applicato. Il Giudice adito, previo espletamento di interrogatorio formale e di c.t.u. contabile, con sentenza n.712/2022 emessa in data 19.10.2022, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al pagamento della somma complessiva di euro 9.737,87. Parte_1
Pag.1 In via preliminare, dava atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda “relativa alla corresponsione dell'indennità per ferie non godute e del compenso per il lavoro straordinario”. Quanto alla sussistenza del rapporto, rinviando ai documenti versati in atti e alle risultanze dell'interrogatorio formale, riteneva provato che il avesse lavorato alle CP_1 dipendenze del dal 24.10.2018 al 17.10.2024 per sei giorni alla settimana, dal Pt_1 lunedì al sabato con orario dalle 03,00 alle 09,00. Avverso tale sentenza ha interposto gravame con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 24.11.2022, chiedendone la riforma. A sostegno della propria posizione processuale, l'appellante deduce che il primo Giudice non ha tenuto conto “della richiesta di produzione di documenti comprovanti l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzata con le note autorizzate del 07.10.2022, reiterata con le note di trattazione scritta del 14.10.2022 e sul punto non ha motivato in alcun modo in sentenza”. Rileva che “l'errore censurato consiste nell'omessa “valorizzazione” della trasformazione del rapporto di lavoro in part time dall'01.03.2012 con documento sottoscritto dal ricorrente e dal datore di lavoro in data 24.02.2012 e trasmesso con comunicazione UNILAV obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali in data 27.02.2012” e che, pertanto, il ricorso di primo grado andava rigettato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Ammessa ed espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato. Ritiene, invero, la Corte che il Tribunale abbia errato nella parte in cui ha omesso di valutare i documenti (incontestati nel loro contenuto) prodotti, in prime cure, dal unitamente al deposito delle note autorizzate del 7.10.2022. Pt_1
Lungi dal costituire nuova allegazione, la produzione di tali documenti, a ben vedere, altro non costituiva che il completamento di una pista probatoria rispetto ad un fatto già dedotto nella memoria di costituzione ossia l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro sin dal febbraio 2012 (cfr. pag. 4 memoria primo grado: “Il ricorrente, di fatto, si recava al lavoro non prima delle ore 3,00/3,30 ed alle 8,30/9,00 aveva già terminato la propria prestazione lavorativa e ciò fino al mese di febbraio 2012, data dalla quale l'orario di lavoro si è contratto per le ragioni che di seguito si spiegano. In quel frangente, infatti, nell'impresa familiare del signor entrò a far parte, oltre al figlio che vi collaborava dal 2003, Parte_1 Parte_2 anche il figlio giusta “Atto modificativo di impresa familiare” del 09.03.2012, con Parte_3 firme autenticate dal Notaio Avv. Valerio Tripoli in pari data (Rep. N. 13509) registrato in Bagheria il 13.03.2012 al N. 513 …”.) Orbene, il (nel corso del giudizio di prime cure) ha prodotto due Pt_1 documenti decisivi, ai fini dell'accertamento della verità materiale, ossia l'atto di “modifica dell'orario di lavoro in rapporto a tempo parziale” sottoscritto dalle parti oggi in causa il 24.2.2012 (con il quale l'orario del rapporto in essere veniva ridotto, con decorrenza 1.3.2012, a “20 ore settimanali da svolgersi dalle ore 6,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì a
Pag.2 decorrere dal 01/03/2012” – cfr. doc. fascicolo di parte appellante) e la consequenziale
“comunicazione obbligatoria unilav” del 27.2.2012 (cfr. doc. fascicolo di parte appellante). Trattavasi e trattasi, per come è evidente, di documenti di sicuro rilievo ai fini della decisione (in quanto restituiscono la prova della consistenza oraria della prestazione lavorativa svolta dal dall'1.3.2012 fino alla cessazione del rapporto), sicchè gli CP_1 stessi dovevano essere acquisiti ed utilizzati in primo grado e, specularmente, devono essere acquisiti ed utilizzati in questo grado di giudizio. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass n.16358/2024). Incontestato, dunque, il periodo di durata del rapporto ed esclusa la sussistenza di qualsivoglia prova in ordine allo svolgimento di una prestazione lavorativa con orari diversi da quelli risultanti in atti, deve concludersi che il dal 24.10.2008 al CP_1
29.2.2012 ha disimpegnato la propria attività lavorativa (con mansioni di operaio di cui al livello sesto del C.C.N..L Commercio e Terziario) dal lunedì al sabato con orario di lavoro dalle ore 3,00 alle ore 9,00 e dall'1.3.2012 al 17.10.2014 dal lunedì al venerdì dalle ore 6,00 alle ore 10,00, percependo una retribuzione netta settimanale, per tutto il periodo, di €250,00 e un T.F.R. di euro 4.874,00. Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. (con quesito identico a quello già formulato in prime cure, con la sola modifica dell'orario di lavoro osservato tra l'1.3.2012 e il 17.10.2014) di calcolare le eventuali differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e il T.F.R. (cfr. ordinanza 21.11.2024) portando in detrazione quanto già corrisposto in costanza di rapporto e (dopo la cessazione dello stesso) a titolo di TFR. La C.T.U., dott.ssa , ha eseguito l'incarico ricevuto con Persona_1 relazione depositata in data 17.3.2025 (cfr. doc. in atti) con la quale, applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati nella relazione depositata in primo grado, è pervenuta alla conclusione che alcun credito da lavoro è residuato in capo al atteso che il CP_1 trattamento retributivo complessivo goduto dallo stesso è stato addirittura superiore (in misura pari ad euro 7.583,07) rispetto a quello effettivamente spettante. Trattasi di conclusioni (rimaste prive di qualsivoglia contestazione ad opera dell'appellato) che comportano l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, il rigetto del ricorso di primo grado.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante. Infine, le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio devono definitivamente porsi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Pag.3 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.712/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese il 19.10.2022, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che liquida, per il primo grado, in complessivi €3.800,00 e, per il secondo grado, in complessivi €2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, se dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u. già liquidate in primo grado nonché quelle di c.t.u. del presente grado liquidate come da separato decreto. Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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