Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 11-06-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2635/2020 R.G. e vertente
OGGETTO
Riliquidazione trattamento pensionistico
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele La Starza ), il quale lo rapp.ta e difende giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
( , in persona del Presidente e l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p.t. elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale in Caserta, Loc. San
Benedetto, Via Arena, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cipriani giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. in Roma rep. 80974 Rogito n. Persona_1
21569 del 21.7.2015, allegata alla memoria di costituzione telematica di nuovo difensore, in sostituzione dell'Avv. Maria Morrone, originario difensore.
resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
1
- che, l' , nel calcolare la retribuzione pensionabile, non aveva considerato la maggiore CP_1
retribuzione e contribuzione maturata in virtù della predetta sentenza, come confermata con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4924/08 e con sentenza n. 13090/2011 della
Cassazione;
- che, infatti, l' aveva aggiornato la posizione previdenziale sulla base di retribuzioni CP_1
identiche nel periodo dalla data dell'assunzione del 1.1.1997 sino al 31.12.2007, omettendo parzialmente di calcolare la retribuzione maturata dal 1.1.2008 al 30.6.2008 e totalmente quella maturata dal 1.7.2008 al 1.4.2009, data del pensionamento;
- che, l' , con nota del 25.6.2019, aveva respinto la richiesta del 8.2.2017 di ricalcolo CP_1
del trattamento pensionistico;
- di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica con condanna dell' al pagamento delle differenze sul CP_1
rateo di pensione dal 1.4.2009 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese con distrazione.
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza dell'azione e la prescrizione e, nel merito, CP_1
l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, subiva vari rinvii;
all'esito del trasferimento del precedente Magistrato titolare del procedimento, è stata assegnata da questo Presidente di
Sezione a sé medesimo, in ragione della anzianità di iscrizione a ruolo.
Concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza odierna ex art. 127 ter c.p.c., fissata successivamente l'udienza odierna, all'esito della discussione la causa veniva decisa con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
In ordine alla intervenuta prescrizione del credito per contributi, deve osservarsi che l'actio iudicati ai sensi dell'art.2953 c.c. si prescrive in dieci anni ed il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione (cfr. ex multis Cass. 16-12-2019, n.33039; Cass. 07-10-2005,
n.19639).
2 Nel caso in esame, il diritto al versamento dei contributi e la relativa condanna scaturiscono dalla pronuncia di questo Tribunale n.5813/2002, dalla successiva sentenza di conferma della Corte di Appello n.4924 del 10-07-2008 e dalla pronuncia della S.C. n.13090 del 15-
06-2011 (cfr. pronunce in atti).
Da tale ultima data decorreva il termine di prescrizione decennale, interrotto nuovamente dalla notifica del presente ricorso avvenuta entro il suddetto termine.
Quanto alla mancata proposizione della domanda amministrativa, la relativa eccezione è smentita documentalmente dalla prova dell'avvenuta proposizione del ricorso al
Comitato provinciale del 12-11-2019 (cfr. in atti).
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Costituisce orientamento allo stato consolidato della S.C. quello per cui in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore
CP_ di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata (Cass. 10-03-2021 n.6722; Cass. n. 6569 del 2010; Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021).
Dunque nel caso di specie, alla stregua delle coordinate ermeneutiche richiamate, a fronte di un inadempimento datoriale relativo all'omesso versamento di contributi, il CP_ ricorrente non è legittimato a chiedere la condanna dell' all'accredito contributivo. Né il ricorrente ha formulato domanda di costituzione della rendita vitalizia ovvero quella di risarcimento ex art.2116 c.c.
Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto all'eccepita carenza di interesse del ricorrente alla proposizione dell'odierna domanda giudiziale, carenza di interesse che alla stregua della prospettazione attorea – esternata nelle note conclusionali e reiterata nella
3 discussione odierna – attraverso l'accredito contributivo oggetto di domanda giudiziale,
l' fruirebbe di un trattamento pensionistico retributivo cd. puro. Pt_1
Per le ragioni qui esposte, la domanda non può trovare accoglimento.
Sussistono gravi ragioni scaturenti dalla natura del rapporto dedotto in causa, per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , con ricorso depositato in data 6.5.2020, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 11-06-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia
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