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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 04/11/2010, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00468/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2010, proposto da:
FI AR, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Strozzieri, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Compl.Monumentale S. Domenico;
Ufficio VII Ambito Territoriale della Provincia di Teramo;
nei confronti di
PA LI CC, NC SE, RI Di ES, ZA NI Salzano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 19/07/010 E DI QUELLA DEFINITIVA DEL 26/07/2010 RELATIVE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI CUI AL BANDO DEL 28/01/2010 N.979 PERSONALE A.T.A. MOBILITÀ PROFESSIONALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la propria Ordinanza n.355/2010;
Considerato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla istruttoria così come richiesta con la precitata Ordinanza;
Considerata l’opportunità di reiterare la disposta istruttoria con avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, il comportamento processuale sarà valutato ai sensi dell’art. 116 C.P.C., ferma restando la decisione cautelare già assunta;
P.Q.M.
ordina all’Amministrazione di depositare documentata relazione sui fatti di causa entro dieci giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza, con le conseguenze, in caso di inottemperanza, di cui in motivazione;
accoglie l’istanza cautelare nelle more nei sensi di cui in motivazione;
rinvia la trattazione dell’incidente cautelare alla camera di consiglio del 1° dicembre 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
IL SEGRETARIO