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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/09/2024, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8122/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
( avv. Antonio Walter Gulotta)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 27.09.2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap lieve ex art. 3 co. I L. 104/1992 dalla data della domanda (17/6/2020).
CP_ Rigetta per la restante parte l'opposizione proposta. Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che compensa per metà e liquida in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro complessive €.1.725,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone
CP_ definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso giudiziale, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti dello status di portatore di handicap lieve e della pensione di inabilità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di dette previdenze. Parte
ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 27.06.2023,
proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per lo status di portatore di handicap lieve e della pensione di inabilità, insistendo per il chiesto riconoscimento.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dello status di portatore di handicap lieve ex art. 3 co. I L. 104/1992 dalla data della presentazione della domanda (17/6/2020) e non della pensione di inabilità. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente compensate per la metà, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8122/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
( avv. Antonio Walter Gulotta)
[...]
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 27.09.2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap lieve ex art. 3 co. I L. 104/1992 dalla data della domanda (17/6/2020).
CP_ Rigetta per la restante parte l'opposizione proposta. Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che compensa per metà e liquida in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro complessive €.1.725,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone
CP_ definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso giudiziale, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti dello status di portatore di handicap lieve e della pensione di inabilità. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di dette previdenze. Parte
ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 27.06.2023,
proponeva rituale opposizione insistendo per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per lo status di portatore di handicap lieve e della pensione di inabilità, insistendo per il chiesto riconoscimento.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, la causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dello status di portatore di handicap lieve ex art. 3 co. I L. 104/1992 dalla data della presentazione della domanda (17/6/2020) e non della pensione di inabilità. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Conseguentemente l'opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente compensate per la metà, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/09/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro