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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini conSIliera rel. dott. Stefania Carlucci conSIliera
All'udienza del 3.10.2024, all'esito della camera di conSIlio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 37/2024
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Stefano Magherini
contro
– appellata - Controparte_1
Avv.ti Francesco Alvaro e Teresa Ielasi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 928/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 26.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 26.10.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da avverso il licenziamento intimatogli per Parte_1 giusta causa da il 7.10.2022, in esito a Controparte_1 una contestazione del 12.9.2022. In motivazione il primo giudice ha ritenuto la regolarità del procedimento disciplinare (questione su cui non merita soffermarsi in quanto non devoluta in appello) e la fondatezza della contestazione mossa al lavoratore, cui era stato addebitato di avere molestato sessualmente una collega, , lavoratrice Persona_1 somministrata, di cui avrebbe dovuto controllare la prestazione, nelle giornate del 29 e 30 luglio 2022.
2. Più specificamente, con la lettera del settembre 2022, la società aveva così descritto le condotte attribuite all'odierno appellante: “Lei, nelle giornate del 29 e del 30 luglio u.s., durante il turno di lavoro, ha assunto atteggiamenti molesti nei confronti della SI.ra , rispetto alla quale _1
Lei riveste un ruolo di responsabilità. Nel dettaglio: - il giorno Venerdì 29 luglio u.s., nel corso del turno compreso dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e, segnatamente, intorno alle 16.00, la SI.ra ha chiesto il Suo aiuto _1 in quanto la macchina alla quale la stessa era adibita registrava problemi di funzionamento, andando frequentemente in blocco. Non appena Lei si è avvicinato alla Sua Collega, Le ha posto una mano sulle terga, provocando nella stessa una forte condizione di disagio e di imbarazzo;
- il giorno successivo, Sabato 30 Luglio u.s., durante il turno compreso dalle 8.00 alle
12.00, segnatamente intorno alle ore 11.00, senza alcuna particolare ragione, Lei si avvicinato alla SI.ra , intenta a lavorare da sola, _1
e nuovamente Le ha posto una mano sulle terga, con gesto particolarmente deciso, tanto da generare uno stato di profonda ansia e paura nella Sua
Collega. A seguito degli accadimenti appena descritti, la SI.ra ha Pt_2 accusato una condizione stressogena, oggetto di certificazione medica, costringendo la lavoratrice ad essere assente per malattia fino alla scadenza del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenuta il 31 agosto 2022”.
3. Davanti al Tribunale il ricorrente, che è pacifico avesse, alle dipendenze Con di mansioni di vice capo reparto, aveva negato gli addebiti, assumendo di essersi avvicinato alla collega unicamente per “correggere il lavoro errato della medesima e permettere la prosecuzione della linea produttiva senza interruzioni” e di avere in quelle occasioni unicamente
“spostato con la mano la Sig.ra per ottenere lo spazio per operare _1 sulla macchina” (così testualmente il ricorso di primo grado). Aveva inoltre
2 argomentato come dei fatti non vi fosse alcun riscontro oggettivo, tanto che egli non sarebbe stato destinatario di alcun provvedimento del giudice penale, il che sarebbe stato indicativo dell'infondatezza delle accuse o comunque dell'inesistenza di elementi indicativi della loro ragionevole sussistenza.
4. In subordine l'attore aveva contestato la regolarità del procedimento disciplinare, in quanto la sanzione sarebbe stata emessa senza assicurargli il termine dilatorio di cinque giorni dalla contestazione
(eccezione questa respinta dal Tribunale e, come si è detto, non coltivata in questo grado).
5. Il lavoratore aveva concluso nei termini che seguono: “dichiarare
l'illegittimità del licenziamento intimato in data 7 ottobre 2022 per insussistenza di giusta causa o del giustificato motivo oggettivo e soggettivo per i motivi di cui al ricorso e per l'effetto ai sensi dall'art. 3 comma 2 D. Lgs 23/2015 ordinare alla società in persona CP_1 del legale rappresentante protempore la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 D. Lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione nella misura massima consentita, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento sino alla reintegrazione oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
in subordine dichiarata l'illegittimità de licenziamento intimato in data 7 ottobre 2022 per la nullità del procedimento disciplinare, ai sensi dall'art. 3 comma 1 D. Lgs 23/2015 si chiede di condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante protempore a reintegrare il lavoratore Parte_1 per i motivi sopra esposti, altresì condannare parte datoriale e corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 D.Lgs.
23/2015 nella misura massima consentita oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”.
3 6. La società si era costituita per resistere, argomentando, oltre alla regolarità del procedimento disciplinare, l'effettività della giusta causa, in quanto i fatti oggetto dell'addebito, sicuramente qualificabili come molestie sessuali, sarebbero stati formalmente denunciati nell'immediatezza dalla lavoratrice interessata, che li avrebbe poi confermati, a richiesta della società, in una dichiarazione scritta precisa e dettagliata. La convenuta aveva quindi concluso per il rigetto del ricorso.
7. Il Tribunale, ascoltata la lavoratrice denunciante, ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione ex art. 7 L. 300/1970 e nel merito dimostrata la giusta causa, anche assunto che costituisse molestia sessuale la sola condotta tenuta dal ricorrente il 30 luglio 2022.
8. Secondo il primo giudice, infatti, se poteva dubitarsi della natura di molestia dell'episodio del 29 luglio 2022 (sia per la parte del corpo della collega – a metà tra la schiena e il gluteo – toccata dal ricorrente, secondo la deposizione resa dalla teste ), sia per l'incertezza circa la _1 volontarietà della condotta, incertezza espressa dalla stessa testimone, vi era invece piena prova in atti che il giorno successivo, in azienda e in orario di lavoro, il ricorrente si fosse avvicinato a (mentre _1 questa si trovava al lavoro presso la macchina e piegata in avanti col corpo) e le avesse “toccato il sedere al centro con un tocco più forte rispetto
a quello del giorno prima”, come riferito dalla testimone.
9. Secondo il Tribunale la coscienza e volontarietà della condotta non avrebbero potuto essere escluse per il fatto che, in quel momento, la macchina cui la lavoratrice era addetta fosse bloccata: non vi sarebbe stata ragione infatti per cui, “al fine di effettuare l'intervento di riparazione, fosse necessario toccare le natiche della per farla _1 spostare, quando sarebbe stato sufficiente chiederle di allontanarsi o, comunque, toccare una parte del corpo diversa da quella attinta” (così testualmente la decisione di primo grado). E il gesto non avrebbe potuto spiegarsi neanche alla luce delle diverse altezze da terra cui si sarebbero
4 trovate le persone al momento del fatto, dato che, secondo la deposizione di , sia lei sia il ricorrente si sarebbero trovati in quel momento _1 su un panchetto alto 15/30 cm, quindi alla stessa altezza.
10. Non vi sarebbe poi dubbio sulla natura di molestia sessuale ex art. 26 del D.L.gs. 198/2006 della condotta, un fatto, secondo la decisione impugnata, di tale gravità da giustificare il licenziamento intimato, pur in assenza di precedenti disciplinari del ricorrente.
11. impugna la decisione, limitatamente al capo che ha Parte_1 affermato la sussistenza nel merito della giusta causa, assumendo, con un unico, articolato motivo, che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio in atti.
12. Secondo l'appellante infatti già dalle dichiarazioni rese da _1 all'azienda, nella fase che aveva preceduto il licenziamento, avrebbe dovuto desumersi l'inesistenza di qualsiasi contatto tra lei e Parte_1 avente un contenuto sessuale, in quanto la lavoratrice avrebbe affermato di essere stata toccata sul fianco e nella zona lombare, affermazioni che avrebbe confermato in giudizio.
13. La causa del contatto sarebbe stata poi del tutto legittima, in quanto l'appellante avrebbe agito per riparare a errori della lavoratrice nell'esecuzione della prestazione e dopo aver chiesto inutilmente a di spostarsi per poter intervenire sulla macchina cui ella era _1 addetta. D'altro canto, dato che la collega avrebbe operato su una superficie rialzata di circa quaranta centimetri rispetto al piano di calpestio dove si sarebbe trovato, egli avrebbe dovuto Parte_1 necessariamente toccarla nella parte posteriore del corpo.
14. Il Tribunale avrebbe mal interpretato questi dati istruttori, in quanto non avrebbe dato corretto rilievo all'affermazione della lavoratrice di essere stata toccata al fianco destro e alla zona lombare e avrebbe inoltre contraddittoriamente escluso la molestia per i fatti del 29 luglio, ritenendone invece l'esistenza per quelli avvenuti il giorno successivo, per
5 quanto la lavoratrice avesse affermato di essere stata toccata sempre nello stesso punto del corpo (la zona lombare).
15. In ogni caso il primo giudice non avrebbe rilevato, secondo la difesa attrice erroneamente, l'inesistenza nella specie della coscienza e volontà dell'appellante di compiere un atto a sfondo sessuale: anche assunto cioè che il gesto potesse aver avuto oggettivamente una valenza sessuale e fosse stato come tale percepito dalla collega, l'intento di Parte_1 sarebbe stato solo quello di intervenire rapidamente e in sicurezza per consentire la prosecuzione delle lavorazioni.
16. Infine il Tribunale non avrebbe considerato l'assenza di testimoni estranei ai fatti e non avrebbe tenuto in alcun conto la negazione di ogni addebito da parte del lavoratore, sia nell'immediatezza, di fronte alla richiesta della propria responsabile, sia successivamente in giudizio.
17. L'appellante ha concluso quindi per l'annullamento del recesso, con le conseguenze sanzionatorie previste, in tesi dall'art. 3 secondo comma del D.L.gs. 23/2015, in ipotesi con quelle di cui al primo comma della stessa disposizione.
18. Si è costituita la società, eccependo l'inammissibilità ex art. 434
c.p.c. dell'appello (che si risolverebbe nella riproposizione degli argomenti difensivi di primo grado) e assumendone comunque l'infondatezza nel merito. Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione avversaria.
19. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello completamente infondato.
20. Gli argomenti difensivi dell'appellante infatti non si confrontano effettivamente con le risultanze dell'istruttoria testimoniale di primo grado, in specie con le dichiarazioni della teste , la lavoratrice _1 che ha denunciato le molestie.
21. LA ha infatti ricostruito esattamente davanti al Tribunale i due episodi oggetto dell'addebito, rendendo una deposizione che merita riportare nella sua interezza: “Venerdì 29 luglio 2022, forse di mattina, non
6 ricordo bene ora, ero al lavoro presso la macchina piegata con la schiena un po' in avanti;
il ricorrente è venuto dietro di me e mi ha toccato dietro tra la schiena e il sedere, poco sopra il gluteo. Quel giorno la macchina si era fermata ripetutamente, non ricordo se ho chiamato io il ricorrente o è venuto lui per via dei problemi. In questa occasione ho pensato che forse lui non aveva voluto fare apposta quel gesto, perché vi erano molti problemi alla macchina e aveva agito velocemente per intervenire a ripararla. Dopo che il ricorrente è venuto vicino a me ed ha fatto quel gesto ed ha riparto la macchina, il ricorrente si è allontanato. C'è stato poi un secondo episodio, il giorno dopo, sabato 30 luglio 2022, era di mattina verso le 11 e qualcosa, io mi trovavo sempre al lavoro presso la macchina, che era bloccata, io ero sempre piegata in avanti e il ricorrente si è avvicinato e mi ha toccato il sedere al centro con un tocco più forte rispetto a quello del giorno prima.
Dopo il ricorrente ha riparato la macchina e io sono rimasta al lavoro fino al termine del turno delle 12,00, anche se ero sotto shock per quanto accaduto. Al termine del turno sono tornata a casa e quel giorno ho chiamato subito il mia capo turno , che sabato era assente al lavoro;
Per_2 ho riferito a lei i due episodi e lei mi disse che lunedì avrebbe parlato con un altro capo, di nome;
so che il lunedì successivo ha parlato Per_3 Per_2 con , la quale poi ha parlato con , chiedendogli se era vero Per_3 Pt_1 quello che le era stato detto;
non so cosa abbia risposto a , Pt_1 Per_3 aggiungo che poi ha mandato un messaggio al telefono di mio marito, Per_3 ma non ricordo cosa in esso fosse scritto. Mi viene mostrato doc. 2: ricordo di aver interessato della cosa anche il sindacato, di cui ora non ricordo il nome;
vedo la dichiarazione che mi viene esibita ed è la dichiarazione che ho preparato insieme al sindacato;
preciso che Openjob è l'agenzia di somministrazione con la quale ho stipulato il contratto che mi ha portato a lavorare presso la resistente. Mi viene data lettura della dichiarazione doc.
2 cit., che confermo. Dopo il secondo episodio non sono più tornata a lavorare presso la resistente. ADR parte ricorrente: per lavorare alla
7 macchina utilizzavo un panchetto di altezza di circa 15 cm da terra, preciso però che il ricorrente, quando ha compiuto i gesti di cui ho detto, si trovava anche lui sopra il panchetto insieme a me. I problemi alla macchina dipendono dalla qualità del materiale utilizzato e quindi la macchina si inceppa se il materiale non è di qualità e lavora bene se è di qualità. Nelle occasioni di cui ho detto, non mi ha mai rimproverato per il Pt_1 malfunzionamento della macchina, mi ha detto anzi di non preoccuparmi di questo. Dopo questi due episodi non ho visto i responsabili della resistente”.
22. Ora, pare al collegio che da tale deposizione il primo giudice abbia tratto delle conclusioni del tutto condivisibili. Se infatti può dubitarsi dell'illiceità della condotta tenuta da il 29 luglio (sia per la Parte_1 parte del corpo in cui egli aveva toccato la collega quel giorno, come da lei indicata, sia perché lei stessa aveva riferito di non essere sicura del carattere volontario del gesto), dalla deposizione di emerge con _1 tutta evidenza la molestia oggetto dell'addebito riferito al giorno successivo, il 30 luglio 2022. La teste ha infatti descritto una condotta, non identica a quella del giorno precedente e consistente in un contatto avente una chiara connotazione sessuale, per la parte del corpo attinta
(“il sedere al centro”) e per le caratteristiche del gesto, in alcun modo fraintendibile e del tutto ingiustificabile nella concreta situazione di fatto.
E' di una certa evidenza infatti, che, per invitare la collega a spostarsi e così intervenire sulla macchina cui era addetta, non sarebbe stato comunque necessario toccarla sul “sedere al centro”, quale che fosse stata la posizione di . Una conclusione in ogni caso necessaria, ma _1 che a maggior ragione si impone considerando come il ricorrente e la collega si trovassero, al momento del contatto, alla stessa altezza, circostanza affermata con chiarezza dalla testimone e con la quale pure l'appellante omette di confrontarsi.
8 23. Non vi è poi motivo di dubitare dell'attendibilità della teste, che ha riportato i fatti nell'immediatezza alla propria responsabile, che li ha descritti nella dichiarazione resa all'appellata e poi raccontati nuovamente in giudizio sempre in modo preciso, coerente e circostanziato e di cui neppure l'appellante assume una qualche ragione di ostilità nei propri confronti. Né certamente può attribuirsi alla testimone una erronea percezione della natura del gesto, attese le modalità della condotta, come sopra descritte, ex se inequivocabili. La testimonianza di
è quindi idonea a dar prova dei fatti addebitati, anche in _1 mancanza di ulteriori testimoni.
24. E così accertate le condotte riferibili all'odierno appellante, almeno quella da lui tenuta il 30 luglio 2022 costituisce senz'altro una molestia sessuale, così come ritenuto dal Tribunale, trattandosi di un'azione a connotazione sessuale, certamente indesiderata (fatto questo neppure oggetto di contestazione) e tale da violare la dignità della collega, a maggior ragione grave in quanto tenuta sul luogo di lavoro, da parte di un soggetto, come era l'appellante, investito di responsabilità di controllo sulla prestazione anche della lavoratrice vittima della molestia. Una condotta quindi costituente un inadempimento di tale gravità da integrare ex se, e quindi anche in assenza di precedenti disciplinari, una giusta causa di recesso, anche in ragione degli obblighi di protezione gravanti ex art. 2087 c.c. sulla società in confronti dei propri dipendenti e più generalmente dei lavoratori (come i lavoratori somministrati) impiegati nella sua organizzazione di impresa, così come, ancora correttamente, affermato dal Tribunale.
25. Né infine in contrario rileva la circostanza che allo stato in confronto dell'appellante non risulti assunto alcun provvedimento del giudice penale, essendo stato comunque compiutamente accertato l'illecito, costituente anche inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, nell'ambito del presente giudizio.
9 26. La decisione di primo grado si è attenuta a questi principi e merita pertanto integrale conferma, restando assorbita ogni ulteriore difesa dell'appellata.
27. Respinto l'appello, le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
28. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di conSIlio del 3.10.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La conSIliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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