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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2024 R.G. tra nato a [...] il [...] res.te in Fiumicino Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, cod. fisc.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Civitavecchia alla via P. Gobetti
n.11, indirizzo PEC: come da delega in atti Email_1
- ATTORE - OPPONENTE
e
, in persona del procuratore speciale, Dott. Controparte_1 CP_2
in qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta Persona_1
nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma Controparte_3
alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (cod. fisc. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Berretta (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te protempore Controparte_4
con sede in Milano via Ludovico di Breme 3 contumace
CONVENUTA – TERZA PIGNORATA
OGGETTO: opposizione a esecuzione esattoriale TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia adito in dichiarare la illegittimità ed inesistenza di tutti gli atti posti in essere ovvero il p.p.t. e le relative cartelle indicate perché poste in essere da dipendenti illegittimi e con contratto di lavoro nullo e carenti di legittimazione, rappresentando che i crediti sono decaduti e prescritti perché mai richiesti dal creditore nei termini di legge.. Con vittoria di spese e compensi.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nullo per i motivi di cui sopra;
- preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del Giudice tributario, in ordine ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali aventi ad oggetto pretese erariali;
- sempre in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice del lavoro in ordine ai crediti indicati negli avvisi di addebito, con trasmissione degli atti in parte de qua al Presidente di questo Tribunale per l'assunzione delle determinazioni di competenza;
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 ed iscritto al n. R.G.E. 1063/2023, Pt_1
ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del
[...]
D.P.R. n. 602/1973, con cui l' ha ordinato alla Controparte_3 [...]
il pagamento diretto delle somme dovute dal signor Controparte_4 pari ad € 171.743,61. Il G.E. fissava l'udienza del 18/01/2024 e con ordinanza del Pt_1
17/05/24 rigettava l'istanza di sospensione con condanna alle spese.
Il signor nei termini indicati nell'ordinanza, riassumeva nel merito il procedimento Pt_1
con atto di citazione
Si costituiva in giudizio la convenuta, impugnando e contestando quanto sostenuto CP_3 da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella sua nuova formulazione.
Con il ricorso introduttivo l'opponente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi affermando che
- il pignoramento impugnato è inesistente in quanto comunicato con delle semplici fotocopie e con atti non conformi e né eguali all'originale, conformità che deve essere attestata da un pubblico ufficiale e ciò in violazione dell'art.17 c.2 DPCM del 13 novembre 2014 ,dell'art. 23 del Dlgs n.82/2005 e della Legge n.445/2000;
- le cartelle di pagamento indicate nell'atto sono prive dell'indicazione del tipo di tributo dovuto, ed in particolare dell'iscrizione a ruolo e della data di esecutività dello stesso determinando l'assoluta nullità del documento;
- l'atto è privo di motivazione per mancanza della causale, delle modalità e termini per fare ricorso al giudice, della indicazione dei crediti, “della loro notifica”, della indicazione della esecutività del ruolo
- l'atto è privo di sottoscrizione valida anche se emessa a stampa con il nominativo del dipendente privato Sig. ma privo dell'autentica attestata da un Parte_2
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tutti i motivi integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché attengono alla validità dell'atto di pignoramento.
Come già rilevato anche dal Giudice dell'esecuzione il ricorso in opposizione appare inficiato da indeterminatezza dell'oggetto, non risultando precisamente individuati gli estremi identificativi e la data di notifica del pignoramento oggetto del ricorso, “dovendosi evidenziare che dagli atti non risulta un pignoramento promosso da “per l'importo di CP_5
Euro 171.743,61” e che allegati al ricorso sono, invece, un pignoramento presso terzi n.
097/2018/000044211 notificato il 14.3.2018 per un importo di € 69.779,29 (doc. 3b e CP_5
un pignoramento presso terzi n. 097/2018/00102718524 notificato il 24.10.2018 per un importo di € 19.939,98 (doc. 4b ”. CP_5
Non essendo stata data la prova della tempestività della opposizione, da proporsi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., ad atti di pignoramento che risultano notificati almeno cinque anni prima del ricorso in opposizione la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022 ( causa di valore indeterminato, complessità bassa) in considerazione della mancata indicazione del pignoramento a cui si riferisce da favore dell' . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1662/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della in persona del Controparte_4
suo legale rapp.te protempore con sede in Milano via Ludovico di Breme 3
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro Parte_1
3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore della Controparte_3
.
[...]
Civitavecchia 27 gennaio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2024 R.G. tra nato a [...] il [...] res.te in Fiumicino Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, cod. fisc.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Civitavecchia alla via P. Gobetti
n.11, indirizzo PEC: come da delega in atti Email_1
- ATTORE - OPPONENTE
e
, in persona del procuratore speciale, Dott. Controparte_1 CP_2
in qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta Persona_1
nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma Controparte_3
alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (cod. fisc. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Berretta (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te protempore Controparte_4
con sede in Milano via Ludovico di Breme 3 contumace
CONVENUTA – TERZA PIGNORATA
OGGETTO: opposizione a esecuzione esattoriale TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia adito in dichiarare la illegittimità ed inesistenza di tutti gli atti posti in essere ovvero il p.p.t. e le relative cartelle indicate perché poste in essere da dipendenti illegittimi e con contratto di lavoro nullo e carenti di legittimazione, rappresentando che i crediti sono decaduti e prescritti perché mai richiesti dal creditore nei termini di legge.. Con vittoria di spese e compensi.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nullo per i motivi di cui sopra;
- preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria in favore del Giudice tributario, in ordine ai crediti riportati nelle cartelle esattoriali aventi ad oggetto pretese erariali;
- sempre in via preliminare, dichiarare la competenza del Giudice del lavoro in ordine ai crediti indicati negli avvisi di addebito, con trasmissione degli atti in parte de qua al Presidente di questo Tribunale per l'assunzione delle determinazioni di competenza;
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 ed iscritto al n. R.G.E. 1063/2023, Pt_1
ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del
[...]
D.P.R. n. 602/1973, con cui l' ha ordinato alla Controparte_3 [...]
il pagamento diretto delle somme dovute dal signor Controparte_4 pari ad € 171.743,61. Il G.E. fissava l'udienza del 18/01/2024 e con ordinanza del Pt_1
17/05/24 rigettava l'istanza di sospensione con condanna alle spese.
Il signor nei termini indicati nell'ordinanza, riassumeva nel merito il procedimento Pt_1
con atto di citazione
Si costituiva in giudizio la convenuta, impugnando e contestando quanto sostenuto CP_3 da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella sua nuova formulazione.
Con il ricorso introduttivo l'opponente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi affermando che
- il pignoramento impugnato è inesistente in quanto comunicato con delle semplici fotocopie e con atti non conformi e né eguali all'originale, conformità che deve essere attestata da un pubblico ufficiale e ciò in violazione dell'art.17 c.2 DPCM del 13 novembre 2014 ,dell'art. 23 del Dlgs n.82/2005 e della Legge n.445/2000;
- le cartelle di pagamento indicate nell'atto sono prive dell'indicazione del tipo di tributo dovuto, ed in particolare dell'iscrizione a ruolo e della data di esecutività dello stesso determinando l'assoluta nullità del documento;
- l'atto è privo di motivazione per mancanza della causale, delle modalità e termini per fare ricorso al giudice, della indicazione dei crediti, “della loro notifica”, della indicazione della esecutività del ruolo
- l'atto è privo di sottoscrizione valida anche se emessa a stampa con il nominativo del dipendente privato Sig. ma privo dell'autentica attestata da un Parte_2
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tutti i motivi integrano una opposizione agli atti esecutivi poiché attengono alla validità dell'atto di pignoramento.
Come già rilevato anche dal Giudice dell'esecuzione il ricorso in opposizione appare inficiato da indeterminatezza dell'oggetto, non risultando precisamente individuati gli estremi identificativi e la data di notifica del pignoramento oggetto del ricorso, “dovendosi evidenziare che dagli atti non risulta un pignoramento promosso da “per l'importo di CP_5
Euro 171.743,61” e che allegati al ricorso sono, invece, un pignoramento presso terzi n.
097/2018/000044211 notificato il 14.3.2018 per un importo di € 69.779,29 (doc. 3b e CP_5
un pignoramento presso terzi n. 097/2018/00102718524 notificato il 24.10.2018 per un importo di € 19.939,98 (doc. 4b ”. CP_5
Non essendo stata data la prova della tempestività della opposizione, da proporsi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., ad atti di pignoramento che risultano notificati almeno cinque anni prima del ricorso in opposizione la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022 ( causa di valore indeterminato, complessità bassa) in considerazione della mancata indicazione del pignoramento a cui si riferisce da favore dell' . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1662/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della in persona del Controparte_4
suo legale rapp.te protempore con sede in Milano via Ludovico di Breme 3
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro Parte_1
3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore della Controparte_3
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Civitavecchia 27 gennaio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
4 di 4