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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 913/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...],
E
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
, residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zucco Giuseppe, con studio in Torino (TO) Corso Castelfidardo n. 9, che li rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“ Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio ex art. 3 lett.b) della
Legge 1-12/1970 n. 898 celebrato in Torino il 02/12/2006 fra Parte_2
e ,
[...] Parte_1 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno divorzile di € 400,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT,
[...]
ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alle dovute annotazioni.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.4.2024,
[...]
e , hanno premesso che: Parte_2 Parte_1
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in in Torino il 2.12.2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Torino al n. 772 Parte 1 Uff. 1 anno 2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
-dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 18/05/2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 25/05/2023;
- dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 12 novembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 18/05/2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 25/05/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e matrimonio celebrato con rito civile in
[...] Parte_2
in Torino il 02/12/2006, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 772 Parte 1 anno 2006, in regime patrimoniale della separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile la somma di € 400,00= mensili Parte_2
oltre rivalutazione ISTAT:
3) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)