Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 377/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 377/2025, promossa con ricorso depositato il 30/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Carlo Battipede
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (Va) in data 20 aprile 2017
(anno 2017 atto n. 20 parte I )
pagina 1 di 5
con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre mantenendo la residenza presso la casa già famigliare in Varese – via Bicocca n. 74.
2. La casa famigliare in Varese – via Bicocca n. 74, di proprietà dei coniugi in pari quota, sarà assegnata con ciò che la arreda e correda alla signora che la abita Parte_1
unitamente al figlio . Per_1
Le obbligazioni discendenti dal mutuo con Banca di Credito Cooperativo di ST RO e
Buguggiate in data 24 maggio 2017, rep.52599/44042 redatto dal Notaio di Persona_2
Varese, per l'acquisto e la ristrutturazione della casa famigliare rimarranno per contratto a carico del signor Parte_2
3. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di € 1.450,00, per dodici mesi, Per_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, dal dicembre 2024.
4. L'Assegno Unico Universale sarà diviso tra i genitori: il sig. che l'ha percepito Parte_2
per intero dalla separazione sino a novembre 2024 verserà alla madre il 50% di sua spettanza alla sottoscrizione del presente ricorso, per un importo pari ad € 572,60.
Il signor parimenti corrisponderà alla signora il 50% delle spese c.d. Parte_2 Pt_1
straordinarie relative al figlio così come individuate e secondo le modalità indicate Per_1
nelle linee guida in uso al Tribunale di Varese (anno 2018) che i genitori dichiarano di conoscere e di condividere che danno per qui ritrascritto.
In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo laddove sia richiesto, le spese straordinarie rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
pagina 2 di 5 In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione di una spesa sostenuta, le parti come detto faranno riferimento ai protocolli elaborati dall'ufficio giudiziario di competenza.
5. Il signor potrà incontrare e tenere con il sé il figlio con le seguenti Parte_2 Per_1
modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì alle 18.00 sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in periodo extrascolastico;
il martedì di ogni settimana dalle ore 16.30, orario di conclusione delle lezioni, sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola, ad un eventuale campo estivo ovvero presso la residenza materna.
Ove come attualmente accade il martedì pomeriggio vi fosse l'allenamento di Basket il padre preleverà il figlio alla fine dell'allenamento e cioè alle ore 18,00.
Sempre sarà accompagnato dalla madre per ragioni organizzative (quali per esempio recupero del materiale scolastico, abbigliamento sportivo)
Poiché il signor per la propria attività lavorativa effettua delle trasferte in Italia Parte_2
e all'estero che possono durare pochi giorni così come alcune settimane, i genitori si dichiarano d'accordo nel consentire al padre di recuperare almeno parzialmente il tempo non trascorso con il figlio a causa del lavoro, consentendogli, ad esempio, di vedere la mattina della domenica con riaccompagnamento presso la madre dopo il Per_1 pranzo, il lunedì sera dalle 18.00 sino al mattino successivo con l'accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna nel rispetto delle esigenze del minore.
Previo accordo con la madre il Sig. potrà accompagnare il figlio a scuola la Parte_2
mattina andandolo a prendere presso la residenza materna.
Rimane ferma la possibilità dei genitori di concordare con preavviso altri e diversi momenti in cui il figlio potrà incontrare e restare con il padre, essendo entrambi Per_1
consapevoli della necessità di gestire con elasticità e buon senso il rapporto genitori/figlio, avendo come unico fine il benessere e l'equilibrio psicofisico del figlio e nel Per_1
rispetto del principio della bigenitorialità.
Resta inteso che ogni comunicazione e decisone dovrà intervenire tra i genitori senza coinvolgere il figlio e che ogni genitore deve informare l'altro sul luogo in cui si trovasse con il figlio fuori dalla propria abitazione.
Il padre si impegna a fornire alla madre l'esatto calendario delle trasferte di lavoro che pagina 3 di 5 vengono determinate, all'inizio di ogni anno solare aggiornandola circa le eventuali modifiche non appena possibile che consentano anche alla madre di organizzare il proprio tempo.
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà tre settimane consecutive, in Per_1
agosto con la madre,
Salvo diverso accordo tra le parti ed in base agli impegni di entrambi i genitori e delle esigenze ed impegni di , il padre trascorrerà con il figlio due settimane Per_1
consecutive a partire dalla fine del mese di giugno e una settimana a fine luglio o inizio agosto, periodi che saranno meglio precisati entro il 31 marzo di ogni anno.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. è stato inserita una pattuizione intervenuta successivamente al deposito del ricorso e rispetto alle vacanze 2025 in forza della quale i genitori hanno stabilito che “per l'anno 2025 le tre settimane di agosto che il figlio trascorrerà con la madre saranno dal giorno 4 al giorno 24/8 “.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare le località di vacanze indicando le relative strutture.
Le Festività Natalizie e Pasquali saranno così regolamentate: dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore, in alternanza tra loro di anno in anno;
il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore il giorno di Natale con l'altro, alternato di anno in anno;
ed ancora, dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì successivo con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno.
Gli ulteriori giorni di vacanza scolastica di legati alle altre festività verranno Per_1 divisi equamente tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
6. I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 20 aprile 2017 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Varese (anno 2017 atto n. 20 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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