TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3964/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 9.10.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 3964/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3964 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad OGGETTO: “responsabilità da cosa in custodia”
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Sant'Agata de'Goti (Bn), Parte_1 C.F._1 alla via Bagnoli n. 10, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pasquarella, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Napoli, alla via Morelli n. 75, presso la sede legale dell'ente e rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Antonietta Manganelli, Cinzia Coppa, Luigi
NZ, NC US e NA IA
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
deducendo: che il giorno 27.7.2021, alle ore 12.00, nello scendere le scale interne CP_1 dell'immobile, sito in Sant'Agata de'Goti, alla via Pennio n. 3, di proprietà della convenuta e condotto in locazione da , cadeva a causa della presenza di acqua sui Persona_1 gradini, non visibile né segnalata;
che l'acqua proveniva da una perdita delle tubature condominiali, più volte segnalata all' che riportava la frattura del capitello radiale del CP_1
- Pagina 2 - gomito destro, tanto da richiedersi intervento chirurgico, con esiti temporanei e permanenti invalidanti.
Chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento del danno nella misura di € 40.903,50, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la convenuta, la quale, nel contestare l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda.
Senonché, ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
Va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, come, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529).
Inoltre, deve evidenziarsi che il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala
(Cass. n. 24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n.
15383; Cass. 24 gennaio 2014).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò non significa, tuttavia, che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso
- Pagina 3 - colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Tornando al caso di specie, in cui l'attrice ha lamentato la sussistenza, quale insidia, di acqua su scalini non visibile né segnalata, non è revocabile in dubbio che, trattandosi di res non
“seagente”, il danno non può essere conseguenza di un dinamismo interno alla stessa, scatenato dalla sua struttura, richiedendosi, invece, che al modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, che, pertanto, deve dimostrare anche che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 7580/2020).
Orbene, nel caso che occupa, l'attrice non ha dato prova che l'acqua su cui è scivolata provenisse dalle tubature interne dell'immobile, al punto da fare scattare la responsabilità dell'ente convenuto in base alla nota giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5459/2006) per cui custode degli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento è il proprietario (cfr. Cass. n. 25126/2018 che per la condanna dell' per una caduta avvenuta all'interno di una casa popolare richiede la CP_2 prova certa che la caduta sia stata cagionata dalla res in custodia all'ente).
Invero, l'attrice, che non ha prodotto neanche documentazione dell'insidia, ha fornito mediante prova testimoniale una ricostruzione precaria del nesso causale, non potendo, certamente, quest'ultimo essere demandato alla deposizione di un teste ( ), dal Testimone_1 momento che le dichiarazioni fatte richiedevano per la loro portata (“quest'acqua veniva da un tubo interno al muro, che quindi non si vedeva, e gocciolava) valutazioni di tipo tecnico, non potendo il teste, proprio in virtù del fatto che il tubo era interno, conoscere le cause della perdita.
Nessun valore di prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende può, poi, avere l'interrogatorio dell'attrice (Cass. n. 29472/2023), la quale, peraltro, pur deducendo di avere più volte segnalato all' la problematica, ha omesso di depositare prova, facilmente CP_1 producibile in via documentale, di siffatta lamentata problematica.
La domanda va, quindi, rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Benevento, 25.10.2023.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 9.10.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 3964/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3964 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad OGGETTO: “responsabilità da cosa in custodia”
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Sant'Agata de'Goti (Bn), Parte_1 C.F._1 alla via Bagnoli n. 10, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pasquarella, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Napoli, alla via Morelli n. 75, presso la sede legale dell'ente e rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Antonietta Manganelli, Cinzia Coppa, Luigi
NZ, NC US e NA IA
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
deducendo: che il giorno 27.7.2021, alle ore 12.00, nello scendere le scale interne CP_1 dell'immobile, sito in Sant'Agata de'Goti, alla via Pennio n. 3, di proprietà della convenuta e condotto in locazione da , cadeva a causa della presenza di acqua sui Persona_1 gradini, non visibile né segnalata;
che l'acqua proveniva da una perdita delle tubature condominiali, più volte segnalata all' che riportava la frattura del capitello radiale del CP_1
- Pagina 2 - gomito destro, tanto da richiedersi intervento chirurgico, con esiti temporanei e permanenti invalidanti.
Chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento del danno nella misura di € 40.903,50, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la convenuta, la quale, nel contestare l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda.
Senonché, ammesse ed espletate le prove orali, la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
Va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, come, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa.
Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529).
Inoltre, deve evidenziarsi che il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala
(Cass. n. 24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n.
15383; Cass. 24 gennaio 2014).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò non significa, tuttavia, che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso
- Pagina 3 - colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Tornando al caso di specie, in cui l'attrice ha lamentato la sussistenza, quale insidia, di acqua su scalini non visibile né segnalata, non è revocabile in dubbio che, trattandosi di res non
“seagente”, il danno non può essere conseguenza di un dinamismo interno alla stessa, scatenato dalla sua struttura, richiedendosi, invece, che al modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, che, pertanto, deve dimostrare anche che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 7580/2020).
Orbene, nel caso che occupa, l'attrice non ha dato prova che l'acqua su cui è scivolata provenisse dalle tubature interne dell'immobile, al punto da fare scattare la responsabilità dell'ente convenuto in base alla nota giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5459/2006) per cui custode degli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento è il proprietario (cfr. Cass. n. 25126/2018 che per la condanna dell' per una caduta avvenuta all'interno di una casa popolare richiede la CP_2 prova certa che la caduta sia stata cagionata dalla res in custodia all'ente).
Invero, l'attrice, che non ha prodotto neanche documentazione dell'insidia, ha fornito mediante prova testimoniale una ricostruzione precaria del nesso causale, non potendo, certamente, quest'ultimo essere demandato alla deposizione di un teste ( ), dal Testimone_1 momento che le dichiarazioni fatte richiedevano per la loro portata (“quest'acqua veniva da un tubo interno al muro, che quindi non si vedeva, e gocciolava) valutazioni di tipo tecnico, non potendo il teste, proprio in virtù del fatto che il tubo era interno, conoscere le cause della perdita.
Nessun valore di prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende può, poi, avere l'interrogatorio dell'attrice (Cass. n. 29472/2023), la quale, peraltro, pur deducendo di avere più volte segnalato all' la problematica, ha omesso di depositare prova, facilmente CP_1 producibile in via documentale, di siffatta lamentata problematica.
La domanda va, quindi, rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Benevento, 25.10.2023.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -