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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
, nato a [...] la Punta, il 27.06.1937 (C.F.: Parte_1
), elett. dom. in Catania, viale XX Settembre n. 45, presso lo C.F._1 studio dall'avv. Alberto Amato (C.F.: ) dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti.
Attore – opponente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
sede municipale in , Piazza Duomo (C.F.: ) ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in , Corso Sicilia n. 33, presso lo studio dell'avv. Nunzio Manciagli CP_1
(C.F.: – PEC C.F._3 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2^ c.p.c.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 19.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 4.7.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio il nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta avverso l'esecuzione mobiliare instaurata dal detto con atto di CP_1
pignoramento del 13.09.2023, con il pignoramento di quote di partecipazione dell'opponente nelle società e R.E.I. CANALE 103 S.R.L., Parte_2
sino alla concorrenza della somma di euro 275.000,00, oltre agli interessi, rivalutazione e spese, aumentato della metà come da art. 546, primo comma c.p.c.
A fondamento del ricorso in opposizione, il deduceva (in sintesi) l'inesistenza del Pt_1 diritto di parte opposta di procedere a esecuzione forzata, in virtù dell'intervenuta prescrizione ordinaria del credito nascente dalla sentenza n. 721/2011 resa dalla Corte
d'Appello di Catania il 20.05.2011 e azionato con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
In sede sommaria il G.E., con ordinanza resa il 6.05.2024, in assenza di istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha disposto la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione il ha insistito nella dedotta prescrizione del credito Pt_1
azionato chiedendo dichiarare che il Comune di non ha diritto di procedere a CP_1 esecuzione forzata nei propri confronti e, per l'effetto, estinguere il pignoramento opposto;
ha chiesto inoltre l'assegnazione del ricavato della vendita delle quote societarie pignorate in caso di intervenuta vendita delle medesime nelle more del giudizio ed ha avanzato domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, il Comune opposto si è costituito resistendo all'opposizione ed eccependone l'infondatezza.
In sintesi ha dedotto la sussistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, sulla scorta di diversi eventi rilevanti verificatisi tra la pubblicazione della sentenza n. 721/2011 e la notifica al dell'atto di precetto avvenuta in data 16.06.2023. Pt_1
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data
19.03.2025, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Pag. 2 di 6 1.) Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale dell'ente opposto, invero tale produzione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini processuali di cui all'art. 171 ter c.p.c. che disciplina e scandisce i termini per le allegazioni difensive e le richieste istruttorie delle parti.
2.) L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2^ c.p.c., in quanto le doglianze avanzate dall'esecutato attengono al merito della pretesa creditoria di cui si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione.
3.1) La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
Il titolo esecutivo azionato è costituito dalla sentenza n. 721/2011, resa dalla Corte
d'Appello di Catania, pubblicata il 31.05.2011, la quale ha statuito la condanna del al pagamento, in favore del della somma di € 234.575,00, oltre interessi Pt_1 CP_1
di legge maturati e maturandi sulle varie frazioni della sorte capitale rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2001 nonché al pagamento delle spese legali e di CTU (sentenza prodotta in atti).
Con atto di precetto notificato il 16.06.2023 il Comune di ha intimato il CP_1
pagamento di euro 145.667,00; indi ha notificato, in data 13.09.2023, l'atto di pignoramento di quote sociali qui opposto.
La cifra così determinata – a ben vedere non contestata nel quantum dall'attore - costituisce la risultante della compensazione dei rispettivi crediti/debiti in capo alle parti
(“…pari alla differenza tra il credito vantato di € 185.504,56 e il debito di €
40.428,50”, cfr. comparsa di costituzione dell'opposto, pag.8), tenendo conto dell'importo di € 237.186,50, conseguito dal Comune il 23.12.2013 con l'escussione della garanzia bancaria, rilasciata dal Credito Siciliano il 4.12.2012.
3.2) L'opponente assume, in citazione, la sopravvenuta estinzione del credito azionato dal Comune di deducendo che “…tra la data di pubblicazione della sentenza CP_1
(20.05.2011) n. 721/2011 e la notifica del precetto, sono trascorsi oltre dieci anni, senza che siano intervenuti validi atti interruttivi”, salvo poi riconoscere che, dopo il
20.05.2011, è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione (con effetto permanente) costituito dall'intervento del Comune di nella procedura esecutiva CP_1
Pag. 3 di 6 immobiliare n. 613/2007, (originariamente promossa dall'avv. Salvatore Grasso contro il ), per far valere il proprio credito nei confronti dell'esecutato. Pt_1
La detta procedura è stata dichiarata estinta con provvedimento del G.E. reso il
23.05.2013; sul punto lo stesso opponente ha dedotto che “… estinta la procedura esecutiva n. 613/2007 nessun altro atto o fatto ha sospeso o interrotto la prescrizione”
(cfr. memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 8.11.2024).
Stante il suddetto evento interruttivo - i cui effetti si sono protratti sino alla data di estinzione della procedura n. 613/2007 - dal 24.05.2013 ha iniziato a decorrere (a mente dell'art. 2943, comma 2^ c.c.) un nuovo periodo di prescrizione ordinaria decennale, da reputarsi tempestivamente interrotto con la notifica del precetto, avvenuta in data 11.10.2021, contenente l'intimazione il pagamento della somma di €
145.667,00.
La notifica al del precetto ora menzionato, avvenuta in data 11.10.2021 nelle Pt_1 forme dell'art.143 c.p.c., deve reputarsi validamente effettuata, dovendosi disattendere le articolate contestazioni dell'opponente che ne assume la nullità.
In punto di fatto dalla relata di notifica di detto precetto si evince che l'Ufficiale giudiziario, recatosi in data 21.9.2021 presso l'indirizzo di residenza anagrafica del
(in viale Jonio n. 26), non ha potuto effettuare la notifica a mani né il Pt_1 CP_1 deposito dell'avviso in quanto nessun nome risultava dal citofono né dalla cassetta delle lettere, attestando che il destinatario risultava, dalle informazioni assunte, trasferito altrove.
Indi – previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato, rilasciato in data
1.10.2021 - la notifica è stata richiesta ed effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, con il deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza ( ) in data CP_1
11.10.2021 (cfr. doc. 24 allegato alla comparsa di risposta).
A parere del decidente la notifica in questione, eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c. - sicchè si ha per eseguita al 20^ giorno dal compimento delle relative formalità - deve reputarsi valida (e, in ogni caso, non certo affetta da inesistenza ma da nullità sanabile, cfr. Cass.8955/2006) in quanto sono state effettuate le necessarie ricerche per l'individuazione della residenza anagrafica del , non rinvenuto dal notificante Pt_1
presso detta residenza e la situazione di avvenuto trasferimento (quale emerge dalle
Pag. 4 di 6 verifiche effettuate dal notificante, riportate in seno alla relata di notifica richiamata) integra certamente l'irreperibilità non temporanea del destinatario, principale condizione di applicabilità di tale forma di notificazione (cfr. Cass. 1283/1986).
Diversamente da quanto assume l'opponente non era in concreto esigibile, secondo i parametri di normalità e buona fede, lo svolgimento di ulteriori ricerche nei confronti di un soggetto che aveva subito la pronunzia di condanna azionata come persona fisica titolare di impresa individuale nel maggio del 2011 e che al momento della notifica del precetto (si badi nel 2021) risultava risiedere anagraficamente presso l'indirizzo in cui è stata tentata la notifica in questione.
Del pari, stante l'oggettiva ignoranza (incolpevole) del luogo di residenza effettiva del destinatario, non poteva esigersi l'estensione della ricerca presso un diverso indirizzo di residenza (secondo quanto assume l'opponente) quale risultante in seno alla visura camerale della società (di cui il riveste la qualifica di Parte_2 Pt_1
amministratore), soggetto giuridico distinto e del tutto estraneo alla vicenda processuale che ha dato luogo all'adozione del titolo azionato.
E' appena il caso di rilevare che quanto attestato dall'ufficiale giudiziario procedente in ordine all'assenza di elementi di collegamento con il presso la residenza Pt_1
anagrafica dello stesso fa certamente piena prova sino a querela di falso né trova smentita in elementi valutativi di segno contrario, tali non potendosi ritenere le risultanze del Registro Imprese concernenti un diverso soggetto giuridico, non soggette alle verifiche proprie dell'Ufficiale di anagrafe del Comune, mentre la medesima situazione di irreperibilità non temporanea è stata attestata dall'Ufficiale giudiziario con il successivo tentativo di notifica dell'atto di pignoramento datato 10.11.2021 (non perfezionatasi in data 25.11.2021, sempre con attestazione di avvenuto trasferimento del destinatario) nonché con la notifica del nuovo atto di precetto, tentata il 26.5.2023 sempre presso la residenza anagrafica di viale Jonio n. 26 (quale risultante CP_1
dalla certificazione rilasciata il 7.6.2023) ove il destinatario non è stato rinvenuto, anche in questo caso perfezionatasi, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 16.6.2023 (cfr. allegati alla comparsa di risposta nn. 25 e 27).
Tali circostanze di fatto depongono univocamente nel senso dell'avvenuto trasferimento del dalla residenza anagrafica risultante dagli atti del Comune (al momento della Pt_1
Pag. 5 di 6 notifica del precetto datato 19.9.2021) e quindi nella sussistenza dei presupposti per la valida notificazione nelle forme dell'art.143 c.p.c.
Ne discende che risulta provata l'avvenuta tempestiva costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 2943, ult. co. c.c., intervenuta medio tempore prima della notifica dell'ulteriore precetto, avvenuta il 16.06.2023 e non oggetto di contestazioni in questa sede, che ha preceduto l'avvio del pignoramento mobiliare oggi controverso, determinando l'ulteriore interruzione del decorso del termine di prescrizione.
4.) In conclusione, assorbita ogni altra questione sollevata in ordine all'efficacia interruttiva di altri atti, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è infondata e l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di Pt_1
; le stesse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della
[...] controversia e dell'attività concretamente svolta da ciascuna delle parti (che non ha implicato attività istruttoria né il deposito di memorie di replica), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Non ricorrono, a parere del decidente, i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7277/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e condanna lo stesso Parte_1 Pt_1
alla rifusione, in favore del Comune di , delle spese processuali, liquidate
[...] CP_1
in euro 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Così deciso in Catania, 9.4.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
, nato a [...] la Punta, il 27.06.1937 (C.F.: Parte_1
), elett. dom. in Catania, viale XX Settembre n. 45, presso lo C.F._1 studio dall'avv. Alberto Amato (C.F.: ) dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti.
Attore – opponente
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
sede municipale in , Piazza Duomo (C.F.: ) ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in , Corso Sicilia n. 33, presso lo studio dell'avv. Nunzio Manciagli CP_1
(C.F.: – PEC C.F._3 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2^ c.p.c.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 19.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 4.7.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio il nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta avverso l'esecuzione mobiliare instaurata dal detto con atto di CP_1
pignoramento del 13.09.2023, con il pignoramento di quote di partecipazione dell'opponente nelle società e R.E.I. CANALE 103 S.R.L., Parte_2
sino alla concorrenza della somma di euro 275.000,00, oltre agli interessi, rivalutazione e spese, aumentato della metà come da art. 546, primo comma c.p.c.
A fondamento del ricorso in opposizione, il deduceva (in sintesi) l'inesistenza del Pt_1 diritto di parte opposta di procedere a esecuzione forzata, in virtù dell'intervenuta prescrizione ordinaria del credito nascente dalla sentenza n. 721/2011 resa dalla Corte
d'Appello di Catania il 20.05.2011 e azionato con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
In sede sommaria il G.E., con ordinanza resa il 6.05.2024, in assenza di istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha disposto la separazione della causa di opposizione dalla procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione il ha insistito nella dedotta prescrizione del credito Pt_1
azionato chiedendo dichiarare che il Comune di non ha diritto di procedere a CP_1 esecuzione forzata nei propri confronti e, per l'effetto, estinguere il pignoramento opposto;
ha chiesto inoltre l'assegnazione del ricavato della vendita delle quote societarie pignorate in caso di intervenuta vendita delle medesime nelle more del giudizio ed ha avanzato domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, il Comune opposto si è costituito resistendo all'opposizione ed eccependone l'infondatezza.
In sintesi ha dedotto la sussistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, sulla scorta di diversi eventi rilevanti verificatisi tra la pubblicazione della sentenza n. 721/2011 e la notifica al dell'atto di precetto avvenuta in data 16.06.2023. Pt_1
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data
19.03.2025, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Pag. 2 di 6 1.) Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale dell'ente opposto, invero tale produzione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini processuali di cui all'art. 171 ter c.p.c. che disciplina e scandisce i termini per le allegazioni difensive e le richieste istruttorie delle parti.
2.) L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2^ c.p.c., in quanto le doglianze avanzate dall'esecutato attengono al merito della pretesa creditoria di cui si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione.
3.1) La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
Il titolo esecutivo azionato è costituito dalla sentenza n. 721/2011, resa dalla Corte
d'Appello di Catania, pubblicata il 31.05.2011, la quale ha statuito la condanna del al pagamento, in favore del della somma di € 234.575,00, oltre interessi Pt_1 CP_1
di legge maturati e maturandi sulle varie frazioni della sorte capitale rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2001 nonché al pagamento delle spese legali e di CTU (sentenza prodotta in atti).
Con atto di precetto notificato il 16.06.2023 il Comune di ha intimato il CP_1
pagamento di euro 145.667,00; indi ha notificato, in data 13.09.2023, l'atto di pignoramento di quote sociali qui opposto.
La cifra così determinata – a ben vedere non contestata nel quantum dall'attore - costituisce la risultante della compensazione dei rispettivi crediti/debiti in capo alle parti
(“…pari alla differenza tra il credito vantato di € 185.504,56 e il debito di €
40.428,50”, cfr. comparsa di costituzione dell'opposto, pag.8), tenendo conto dell'importo di € 237.186,50, conseguito dal Comune il 23.12.2013 con l'escussione della garanzia bancaria, rilasciata dal Credito Siciliano il 4.12.2012.
3.2) L'opponente assume, in citazione, la sopravvenuta estinzione del credito azionato dal Comune di deducendo che “…tra la data di pubblicazione della sentenza CP_1
(20.05.2011) n. 721/2011 e la notifica del precetto, sono trascorsi oltre dieci anni, senza che siano intervenuti validi atti interruttivi”, salvo poi riconoscere che, dopo il
20.05.2011, è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione (con effetto permanente) costituito dall'intervento del Comune di nella procedura esecutiva CP_1
Pag. 3 di 6 immobiliare n. 613/2007, (originariamente promossa dall'avv. Salvatore Grasso contro il ), per far valere il proprio credito nei confronti dell'esecutato. Pt_1
La detta procedura è stata dichiarata estinta con provvedimento del G.E. reso il
23.05.2013; sul punto lo stesso opponente ha dedotto che “… estinta la procedura esecutiva n. 613/2007 nessun altro atto o fatto ha sospeso o interrotto la prescrizione”
(cfr. memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 8.11.2024).
Stante il suddetto evento interruttivo - i cui effetti si sono protratti sino alla data di estinzione della procedura n. 613/2007 - dal 24.05.2013 ha iniziato a decorrere (a mente dell'art. 2943, comma 2^ c.c.) un nuovo periodo di prescrizione ordinaria decennale, da reputarsi tempestivamente interrotto con la notifica del precetto, avvenuta in data 11.10.2021, contenente l'intimazione il pagamento della somma di €
145.667,00.
La notifica al del precetto ora menzionato, avvenuta in data 11.10.2021 nelle Pt_1 forme dell'art.143 c.p.c., deve reputarsi validamente effettuata, dovendosi disattendere le articolate contestazioni dell'opponente che ne assume la nullità.
In punto di fatto dalla relata di notifica di detto precetto si evince che l'Ufficiale giudiziario, recatosi in data 21.9.2021 presso l'indirizzo di residenza anagrafica del
(in viale Jonio n. 26), non ha potuto effettuare la notifica a mani né il Pt_1 CP_1 deposito dell'avviso in quanto nessun nome risultava dal citofono né dalla cassetta delle lettere, attestando che il destinatario risultava, dalle informazioni assunte, trasferito altrove.
Indi – previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato, rilasciato in data
1.10.2021 - la notifica è stata richiesta ed effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, con il deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza ( ) in data CP_1
11.10.2021 (cfr. doc. 24 allegato alla comparsa di risposta).
A parere del decidente la notifica in questione, eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c. - sicchè si ha per eseguita al 20^ giorno dal compimento delle relative formalità - deve reputarsi valida (e, in ogni caso, non certo affetta da inesistenza ma da nullità sanabile, cfr. Cass.8955/2006) in quanto sono state effettuate le necessarie ricerche per l'individuazione della residenza anagrafica del , non rinvenuto dal notificante Pt_1
presso detta residenza e la situazione di avvenuto trasferimento (quale emerge dalle
Pag. 4 di 6 verifiche effettuate dal notificante, riportate in seno alla relata di notifica richiamata) integra certamente l'irreperibilità non temporanea del destinatario, principale condizione di applicabilità di tale forma di notificazione (cfr. Cass. 1283/1986).
Diversamente da quanto assume l'opponente non era in concreto esigibile, secondo i parametri di normalità e buona fede, lo svolgimento di ulteriori ricerche nei confronti di un soggetto che aveva subito la pronunzia di condanna azionata come persona fisica titolare di impresa individuale nel maggio del 2011 e che al momento della notifica del precetto (si badi nel 2021) risultava risiedere anagraficamente presso l'indirizzo in cui è stata tentata la notifica in questione.
Del pari, stante l'oggettiva ignoranza (incolpevole) del luogo di residenza effettiva del destinatario, non poteva esigersi l'estensione della ricerca presso un diverso indirizzo di residenza (secondo quanto assume l'opponente) quale risultante in seno alla visura camerale della società (di cui il riveste la qualifica di Parte_2 Pt_1
amministratore), soggetto giuridico distinto e del tutto estraneo alla vicenda processuale che ha dato luogo all'adozione del titolo azionato.
E' appena il caso di rilevare che quanto attestato dall'ufficiale giudiziario procedente in ordine all'assenza di elementi di collegamento con il presso la residenza Pt_1
anagrafica dello stesso fa certamente piena prova sino a querela di falso né trova smentita in elementi valutativi di segno contrario, tali non potendosi ritenere le risultanze del Registro Imprese concernenti un diverso soggetto giuridico, non soggette alle verifiche proprie dell'Ufficiale di anagrafe del Comune, mentre la medesima situazione di irreperibilità non temporanea è stata attestata dall'Ufficiale giudiziario con il successivo tentativo di notifica dell'atto di pignoramento datato 10.11.2021 (non perfezionatasi in data 25.11.2021, sempre con attestazione di avvenuto trasferimento del destinatario) nonché con la notifica del nuovo atto di precetto, tentata il 26.5.2023 sempre presso la residenza anagrafica di viale Jonio n. 26 (quale risultante CP_1
dalla certificazione rilasciata il 7.6.2023) ove il destinatario non è stato rinvenuto, anche in questo caso perfezionatasi, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 16.6.2023 (cfr. allegati alla comparsa di risposta nn. 25 e 27).
Tali circostanze di fatto depongono univocamente nel senso dell'avvenuto trasferimento del dalla residenza anagrafica risultante dagli atti del Comune (al momento della Pt_1
Pag. 5 di 6 notifica del precetto datato 19.9.2021) e quindi nella sussistenza dei presupposti per la valida notificazione nelle forme dell'art.143 c.p.c.
Ne discende che risulta provata l'avvenuta tempestiva costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 2943, ult. co. c.c., intervenuta medio tempore prima della notifica dell'ulteriore precetto, avvenuta il 16.06.2023 e non oggetto di contestazioni in questa sede, che ha preceduto l'avvio del pignoramento mobiliare oggi controverso, determinando l'ulteriore interruzione del decorso del termine di prescrizione.
4.) In conclusione, assorbita ogni altra questione sollevata in ordine all'efficacia interruttiva di altri atti, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è infondata e l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di Pt_1
; le stesse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della
[...] controversia e dell'attività concretamente svolta da ciascuna delle parti (che non ha implicato attività istruttoria né il deposito di memorie di replica), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Non ricorrono, a parere del decidente, i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7277/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e condanna lo stesso Parte_1 Pt_1
alla rifusione, in favore del Comune di , delle spese processuali, liquidate
[...] CP_1
in euro 9.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Così deciso in Catania, 9.4.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6