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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 19/09/2022 e contraddistinta dal n.8152/2022, iscritto al n.5126/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Pacifico Borriello - C.F. , giusta pro- C.F._1
cura alle liti su separato foglio, posta elettronica certificata: Email_1
itnitamente
[...] Email_2
-appellante-
e
C.F.. , già giusta atto di fusione per incor- Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
porazione per Notar Prof. del 22.12.18, repertorio n. 11538, raccolta Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
6887, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3 in data 22.12.18 al n. di 12021/1T – in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., CP_3
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di co-
[...]
stituzione e risposta, dall'avv. Patrizio Gagliotti, C.F. posta C.F._2
elettronica certificata: Email_3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.28949/2019 del R.G., promossa dall'attuale appellante nei confronti di CP_1
di rigetto dell'opposizione al d.i. n. 5956/19 del Tribunale di Napoli, dichiarato
[...]
esecutivo, che ingiungeva ad di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma €. 11.687,00 a titolo di corrispettivo per servizi pubblicitari. Il credito era com-
provato, in sede monitoria, dalla fattura emessa dal creditore.
2. Il giudice dell'opposizione, con motivazione particolarmente stringata dava atto dell'allegazione, da parte di della pattuizione con la controparte di una Parte_1
dilazione di pagamento con rilascio di assegni bancari non posti all'incasso e che ren-
devano non esigibile il credito a cui seguiva la replica dell'opposto che invece allegava come gli assegni fossero rimasti impagati. La stringata motivazione dava atto che nel corso del giudizio tra le parti era perfezionata una transazione che, tuttavia, non era stata onorata con conseguente sua risoluzione e che il credito non era contestato.
3. L'appellante proponeva gravame sottoponendo all'attenzione della Corte i se-
guenti motivi:
a) Nullità della sentenza per la violazione della norma di cui all'art. 281 sexies cpc,
in relazione all'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020, perché
il giudice fissava la trattazione dell'udienza a trattazione scritta e decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc non consentendo alle parti di rassegnare le conclusioni
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in udienza e non consentendo il deposito delle comparse conclusionali e delle repli-
che.
b) Nullità della sentenza nella motivazione del rigetto dell'opposizione e nella con-
ferma del d.i. opposto, perché contrariamente a quanto argomentato in parte motiva dell'impugnata sentenza, l'opponente aveva contestato il credito scrivendo “Il credito vantato non è certo, non è liquido e non è esigibile” e precisando che, concordato il prezzo, erano state stabilite le modalità di pagamento rilasciando una serie di assegni con scadenze differite che il creditore avrebbe dovuto presentare alla scadenza per l'incasso. Il credito residuo doveva essere pagato a mezzo cinque assegni bancari,
elencati dall'opponente e prodotti in copia, che il creditore non poneva all'incasso presentando il ricorso monitorio ancor prima dello spirare del termine dilatorio con-
cesso pur in assenza del diritto, da parte di , di ritenere decaduta l'opponente CP_1
dalla concessa dilazione. Il credito era stato cartolarizzato mediante i richiamati titoli.
Con il successivo accordo transattivo l'opponente versava in acconto € 1500,00 ma le difficoltà dettate dalla pandemia da Covid 19 non consentivano il saldo.
Il giudice avrebbe dovuto quindi revocare il D.I. opposto decidendo nel merito la vi-
cenda valutando l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in ragione della dilazione nel pagamento, la mancata presentazione all'incasso gli assegni così dupli-
cando i titoli esecutivi, valutando gli effetti della mora del creditore ed il tenore novativo dell'accordo transattivo, il pagamento delle ulteriori somme..
c) Errato diniego di applicabilità della norma di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020,
n. 18 il cui art. 91 e sue successive integrazioni e modificazione e mancata valutazione di tutte le norme richiamate e correlate alla predetta normativa, erroneamente ritenuta non applicabile alla fattispecie perché concernente crediti sorti precedentemente e relativa a rapporti esauriti, mentre esisteva la dilazione concordata dei pagamenti e successivamente un accordo transattivo perfezionatosi a ridosso dell'insorgere della pandemia e del primo lockdown che costringeva la alla chiusura, con Parte_1
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esclusione quindi dell'esaurimento del rapporto. Di contro, la vicenda oggetto del giu-
dizio era frutto proprio della pandemia che costringeva il debitore alla chiusura. In virtù
dell'art. 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 il debitore era giustificabile e scusabile per il ritardato o il mancato pagamento.
d) Errata valutazione circa il governo delle spese di lite perché sussistevano gli ele-
menti giustificativi per lo meno della compensazione.
Così l'appellante concludeva: “1) Dichiarare la sentenza n. 3152/2022 nulla in ragione
di quanto eccepito con il primo motivo di appello perché resa in violazione della norma
di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in relazione a quanto stabilito dall'art. 221 D.L. n.
34/2020 conv. con modifiche in L. n. 77/2020 (Modifica all'art. 83 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e disposizioni in materia di
processo civile e penale), con la conseguente rimessione della causa dinanzi al Giu-
dice di prime cure. 2)in accoglimento della originaria opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 5956/19 reso dal Tribunale di Napoli ed in riforma della impugnata sen-
tenza, nel merito, dichiarare lo stesso revocato, ovvero nullo e/o inefficace ed in ogni
caso rigettare la domanda di pagamento proposta da per i motivi di cui CP_1
al presente gravame perché destituita di fondamento, il tutto con la condanna della
stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
attribuzione. 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei
motivi di cui ai punti 1 e 2 del proposto gravame, dichiarare comunque inesigibile il
credito vantato da per i motivi di cui al punto 3) del presente gravame CP_1
per essere applicabile al caso di specie il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e sue
successive integrazioni e modificazione e di tutte le norme richiamate e correlate alla
predetta normativa;
4)Riformare in ogni caso l'impugnata sentenza circa il capo disci-
plinante il governo delle spese, con la loro compensazione totale o parziale tenuto
conto di motivi espressi al punto 4 del presente gravame, il tutto con la condanna della
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parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio
con attribuzione.,”
4. replicava nel gravame eccependone l'infondatezza. Controparte_1
Evidenziava come gli assegni bancari fossero rimasti impagati e, in merito alla tran-
sazione perfezionata in corso di causa sottolineava come l'art. 2, prevedesse, che
“l'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l'immediata de-
cadenza dal beneficio del termine oggi concesso, facendo rivivere l'obbligazione ori-
ginaria e facultando la creditrice al recupero del credito residuo, detratto quanto even-
tualmente pagato” con esclusione, quindi, della novazione dell'obbligazione.
Sottolineava come la S.C., con la sentenza n. 37137/2022, avesse ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale in forma scritta e, quanto all'art. 91
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 91 e successive modificazioni, precisava, riba-
dendo quanto esposto nella sentenza di primo grado, che la normativa emergenziale non era applicabile al caso di specie perché il credito era sorto prima dell'emergenza pandemica ed è relativo a rapporti ormai esauriti.
Così l'appellato concludeva: “ Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto avverso la sentenza
n. 8152/22, emessa dal Tribunale di Napoli, XI sez. civile, dott. , in data Persona_2
19.09.22, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi sopra espo-
sti.
In ogni caso, condannare la società debitrice al pagamento della somma di euro
11.687,46, oltre interessi ex D. Lgs 231/02.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
5. All'udienza del 22.10.2014 la causa era trattenuta in decisione con conces-
sione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
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6. Il primo motivo di appello è infondato. La Corte concorda con quanto statuito dalla
Corte di Cassazione con la decisione n. 37137/2022 secondo la quale “è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta” senza che si configuri un irreparabile vulnus ai diritti difensivi delle parti per il fatto di non aver la facoltà di replica alle conclusioni di con-
troparte.
7. La Corte esamina con precedenza il terzo motivo di appello che giudica infon-
dato. Non condivide le allegazioni dell'appellante in quanto la normativa emessa in occasione della pandemia è certamente connotata dal requisito dell'eccezionalità che non ne consente l'applicazione analogica. Deve essere quindi esclusa la sua inci-
denza nella fattispecie in esame, perché il credito era contratto in epoca anteriore alla pandemia ed è relativo a rapporti ormai esauriti in precedenza.
8. Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Le ragioni esposte dall'appel-
lante, in merito alla contestazione del credito in primo grado sono parzialmente con-
divise. L'importo del credito non era effettivamente contestato, come ritenuto nella sentenza impugnata, risultando invece controversa, secondo le difese dell'oppo-
nente, l'esigibilità del pagamento perché la somma pacificamente dovuta doveva essere incassata per il tramite di assegni postdatati tutti allegati in copia e non conte-
stati.
Detti assegni, secondo il debitore, non erano stati posti all'incasso e l'ultimo da pa-
gare, dell'importo di €. 2.547,46, aveva scadenza 31.8.2019, successiva all'emissione del decreto ingiuntivo. Il creditore, sul punto, replicava che gli assegni erano stati ef-
fettivamente consegnati per l'adempimento ma non erano stati onorati non preci-
sando, tuttavia, se l'inadempimento fosse stato preceduto dalla presentazione in banca dei titoli da parte del creditore. A tal riguardo il convincimento della Corte è che detti assegni non fossero stati presentati all'istituto bancario per il pagamento e ciò sia per la mancata contestazione sul punto da parte dell'opposto ma anche perché non
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risultano protestati ed uno, oltretutto, non era ancora bancabile al momento dell'emis-
sione del decreto ingiuntivo.
Conseguentemente la questione posta dal giudizio, per nulla affrontata con la sen-
tenza di primo grado, pur essendo stata posta dal debitore, era sostanzialmente co-
stituita dalla possibilità per il creditore, nel possesso di titoli esecutivi, di poter conse-
guire una duplicazione di titolo agendo con il ricorso per il decreto ingiuntivo non avendo posto all'incasso gli assegni che quindi non avevano consentito al debitore di estinguere l'obbligazione.
La S.C. , con la sentenza n. 33428/2019 prendeva posizione sul punto precisando che l'assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi in-
tervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di una somma determinata. Il creditore che riceve l'assegno è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso in-
dicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione e ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estin-
tivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt.1175 e 1197 c.c.
Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del "salvo buon fine", posto che essa attiene all'esistenza della prov-
vista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di que-
st'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto,
tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun
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valido motivo. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui "In base alla regola di correttezza posta dall'art.1175 c.c. l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art.1197 c.c."
(Cass. Sez. 3, Sentenza n.12079 del 24/05/2007, Rv.598083).
A ciò occorre aggiungere che le irregolarità degli assegni, ivi inclusa la postdatazione,
non ne precludevano l'incasso e la decisione del creditore di non negoziarli, non es-
sendo giustificata da alcuna causa idonea, costituisce inadempimento al dovere ge-
nerale di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione imposto dall'art.1175 c.c.
Occorre anche considerare che l'opponente non dimostrava la sussistenza della prov-
vista bancaria che avrebbe comportato la certezza dell'adempimento, emergendo anzi dal giudizio una condizione di difficoltà economica dell'opponente tale da non consentirgli neppure di adempiere agli obblighi assunti con la successiva transazione.
Deve essere anche precisato come non sussista un generale divieto di duplicazione del titolo esecutivo, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine,
non vi sia abuso del diritto o del processo (S.C. Ordinanza n. 21768/2019).
L'ultimo elemento da considerare, prima di passare alle determinazioni decisorie, è
la necessità del giudice di prendere posizione anche sui fatti sopravvenuti nel corso del giudizio e quindi decidere tenendo conto dell'avvenuto decorso del tempo che ren-
deva esigibile il credito riportato anche dall'ultimo assegno, dell'avvenuta perdita degli
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assegni, stante il tempo decorso, della capacità di divenire titoli esecutivi, essendo ormai esperibile solo l'azione causale, dalla conclusione dell'accordo transattivo con versamento di ulteriori importi ed il successivo inadempimento.
Il fatto da accertare, inerente l'esistenza del debito, il tema di indagine sottoposto al
Giudice, è rimasto immutato e deve essere integralmente valutato (così S.C., ordi- nanza n. 25631/2018, sia pure emessa in tema di risarcimento danni ma comunque espressione di principio applicabile alla presente fattispecie) e, nel giudizio di merito instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è chiamato a decidere sulla domanda proposta considerando tutto quanto sinora esposto.
Ne consegue che:
- Il credito di €.11.687,00 era pacificamente vantato dall'opposto ma non esigibile alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo che, quindi non poteva essere ri-
chiesto;
- Il creditore era in mora dalla scadenza degli assegni sino alla scadenza dell'ul-
timo del 31.8.2019 ed incorreva nella mora credendi prevista dall'art. 1206 c.c. perché,
senza motivo legittimo, non compieva quanto necessario per permettere al debitore di adempiere la sua obbligazione, non bancando gli assegni.
- Il debitore abbatteva ulteriormente il debito versando €. 1.500,00 all'esito della conclusione della transazione.
- L'accordo transattivo non aveva valenza novativa perché le parti concordavano,
all'art. 2 del contratto, che il pagamento anche di una sola rata avrebbe fatto rivivere l'obbligazione originaria.
- Il credito in definitiva vantato da era ed è di €. 10.187,00 oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dal 31.8.2019.
9. Il quarto motivo di appello, inerente le spese legali, è fondato posto che la parti-
colare vicenda giustificava la compensazione perché la domanda proposta con il de-
creto ingiuntivo era non esigibile e l'opponente, da parte sua, non adempieva neppure
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quando il credito lo diveniva. In appello si impone la medesima declaratoria tenuto conto della parziale fondatezza del gravame e della sussistenza, altrettanto parziale,
delle ragioni creditorie azionate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/09/2022 e contraddi-
stinta dal n.8152/2022 in parziale accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 5956/2019 del Tribunale di Napoli e condanna Pt_1
al pagamento, in favore di della somma di €. 10.187,00 oltre inte-
[...] Controparte_1
ressi al tasso legale dal 31.8.2019;
b) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso il 14. 3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 19/09/2022 e contraddistinta dal n.8152/2022, iscritto al n.5126/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Pacifico Borriello - C.F. , giusta pro- C.F._1
cura alle liti su separato foglio, posta elettronica certificata: Email_1
itnitamente
[...] Email_2
-appellante-
e
C.F.. , già giusta atto di fusione per incor- Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
porazione per Notar Prof. del 22.12.18, repertorio n. 11538, raccolta Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
6887, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3 in data 22.12.18 al n. di 12021/1T – in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., CP_3
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di co-
[...]
stituzione e risposta, dall'avv. Patrizio Gagliotti, C.F. posta C.F._2
elettronica certificata: Email_3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.11.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.28949/2019 del R.G., promossa dall'attuale appellante nei confronti di CP_1
di rigetto dell'opposizione al d.i. n. 5956/19 del Tribunale di Napoli, dichiarato
[...]
esecutivo, che ingiungeva ad di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma €. 11.687,00 a titolo di corrispettivo per servizi pubblicitari. Il credito era com-
provato, in sede monitoria, dalla fattura emessa dal creditore.
2. Il giudice dell'opposizione, con motivazione particolarmente stringata dava atto dell'allegazione, da parte di della pattuizione con la controparte di una Parte_1
dilazione di pagamento con rilascio di assegni bancari non posti all'incasso e che ren-
devano non esigibile il credito a cui seguiva la replica dell'opposto che invece allegava come gli assegni fossero rimasti impagati. La stringata motivazione dava atto che nel corso del giudizio tra le parti era perfezionata una transazione che, tuttavia, non era stata onorata con conseguente sua risoluzione e che il credito non era contestato.
3. L'appellante proponeva gravame sottoponendo all'attenzione della Corte i se-
guenti motivi:
a) Nullità della sentenza per la violazione della norma di cui all'art. 281 sexies cpc,
in relazione all'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020, perché
il giudice fissava la trattazione dell'udienza a trattazione scritta e decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc non consentendo alle parti di rassegnare le conclusioni
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in udienza e non consentendo il deposito delle comparse conclusionali e delle repli-
che.
b) Nullità della sentenza nella motivazione del rigetto dell'opposizione e nella con-
ferma del d.i. opposto, perché contrariamente a quanto argomentato in parte motiva dell'impugnata sentenza, l'opponente aveva contestato il credito scrivendo “Il credito vantato non è certo, non è liquido e non è esigibile” e precisando che, concordato il prezzo, erano state stabilite le modalità di pagamento rilasciando una serie di assegni con scadenze differite che il creditore avrebbe dovuto presentare alla scadenza per l'incasso. Il credito residuo doveva essere pagato a mezzo cinque assegni bancari,
elencati dall'opponente e prodotti in copia, che il creditore non poneva all'incasso presentando il ricorso monitorio ancor prima dello spirare del termine dilatorio con-
cesso pur in assenza del diritto, da parte di , di ritenere decaduta l'opponente CP_1
dalla concessa dilazione. Il credito era stato cartolarizzato mediante i richiamati titoli.
Con il successivo accordo transattivo l'opponente versava in acconto € 1500,00 ma le difficoltà dettate dalla pandemia da Covid 19 non consentivano il saldo.
Il giudice avrebbe dovuto quindi revocare il D.I. opposto decidendo nel merito la vi-
cenda valutando l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in ragione della dilazione nel pagamento, la mancata presentazione all'incasso gli assegni così dupli-
cando i titoli esecutivi, valutando gli effetti della mora del creditore ed il tenore novativo dell'accordo transattivo, il pagamento delle ulteriori somme..
c) Errato diniego di applicabilità della norma di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020,
n. 18 il cui art. 91 e sue successive integrazioni e modificazione e mancata valutazione di tutte le norme richiamate e correlate alla predetta normativa, erroneamente ritenuta non applicabile alla fattispecie perché concernente crediti sorti precedentemente e relativa a rapporti esauriti, mentre esisteva la dilazione concordata dei pagamenti e successivamente un accordo transattivo perfezionatosi a ridosso dell'insorgere della pandemia e del primo lockdown che costringeva la alla chiusura, con Parte_1
Pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
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esclusione quindi dell'esaurimento del rapporto. Di contro, la vicenda oggetto del giu-
dizio era frutto proprio della pandemia che costringeva il debitore alla chiusura. In virtù
dell'art. 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 il debitore era giustificabile e scusabile per il ritardato o il mancato pagamento.
d) Errata valutazione circa il governo delle spese di lite perché sussistevano gli ele-
menti giustificativi per lo meno della compensazione.
Così l'appellante concludeva: “1) Dichiarare la sentenza n. 3152/2022 nulla in ragione
di quanto eccepito con il primo motivo di appello perché resa in violazione della norma
di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in relazione a quanto stabilito dall'art. 221 D.L. n.
34/2020 conv. con modifiche in L. n. 77/2020 (Modifica all'art. 83 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e disposizioni in materia di
processo civile e penale), con la conseguente rimessione della causa dinanzi al Giu-
dice di prime cure. 2)in accoglimento della originaria opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 5956/19 reso dal Tribunale di Napoli ed in riforma della impugnata sen-
tenza, nel merito, dichiarare lo stesso revocato, ovvero nullo e/o inefficace ed in ogni
caso rigettare la domanda di pagamento proposta da per i motivi di cui CP_1
al presente gravame perché destituita di fondamento, il tutto con la condanna della
stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
attribuzione. 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei
motivi di cui ai punti 1 e 2 del proposto gravame, dichiarare comunque inesigibile il
credito vantato da per i motivi di cui al punto 3) del presente gravame CP_1
per essere applicabile al caso di specie il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e sue
successive integrazioni e modificazione e di tutte le norme richiamate e correlate alla
predetta normativa;
4)Riformare in ogni caso l'impugnata sentenza circa il capo disci-
plinante il governo delle spese, con la loro compensazione totale o parziale tenuto
conto di motivi espressi al punto 4 del presente gravame, il tutto con la condanna della
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parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio
con attribuzione.,”
4. replicava nel gravame eccependone l'infondatezza. Controparte_1
Evidenziava come gli assegni bancari fossero rimasti impagati e, in merito alla tran-
sazione perfezionata in corso di causa sottolineava come l'art. 2, prevedesse, che
“l'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l'immediata de-
cadenza dal beneficio del termine oggi concesso, facendo rivivere l'obbligazione ori-
ginaria e facultando la creditrice al recupero del credito residuo, detratto quanto even-
tualmente pagato” con esclusione, quindi, della novazione dell'obbligazione.
Sottolineava come la S.C., con la sentenza n. 37137/2022, avesse ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale in forma scritta e, quanto all'art. 91
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 91 e successive modificazioni, precisava, riba-
dendo quanto esposto nella sentenza di primo grado, che la normativa emergenziale non era applicabile al caso di specie perché il credito era sorto prima dell'emergenza pandemica ed è relativo a rapporti ormai esauriti.
Così l'appellato concludeva: “ Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto avverso la sentenza
n. 8152/22, emessa dal Tribunale di Napoli, XI sez. civile, dott. , in data Persona_2
19.09.22, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi sopra espo-
sti.
In ogni caso, condannare la società debitrice al pagamento della somma di euro
11.687,46, oltre interessi ex D. Lgs 231/02.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
5. All'udienza del 22.10.2014 la causa era trattenuta in decisione con conces-
sione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
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6. Il primo motivo di appello è infondato. La Corte concorda con quanto statuito dalla
Corte di Cassazione con la decisione n. 37137/2022 secondo la quale “è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta” senza che si configuri un irreparabile vulnus ai diritti difensivi delle parti per il fatto di non aver la facoltà di replica alle conclusioni di con-
troparte.
7. La Corte esamina con precedenza il terzo motivo di appello che giudica infon-
dato. Non condivide le allegazioni dell'appellante in quanto la normativa emessa in occasione della pandemia è certamente connotata dal requisito dell'eccezionalità che non ne consente l'applicazione analogica. Deve essere quindi esclusa la sua inci-
denza nella fattispecie in esame, perché il credito era contratto in epoca anteriore alla pandemia ed è relativo a rapporti ormai esauriti in precedenza.
8. Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Le ragioni esposte dall'appel-
lante, in merito alla contestazione del credito in primo grado sono parzialmente con-
divise. L'importo del credito non era effettivamente contestato, come ritenuto nella sentenza impugnata, risultando invece controversa, secondo le difese dell'oppo-
nente, l'esigibilità del pagamento perché la somma pacificamente dovuta doveva essere incassata per il tramite di assegni postdatati tutti allegati in copia e non conte-
stati.
Detti assegni, secondo il debitore, non erano stati posti all'incasso e l'ultimo da pa-
gare, dell'importo di €. 2.547,46, aveva scadenza 31.8.2019, successiva all'emissione del decreto ingiuntivo. Il creditore, sul punto, replicava che gli assegni erano stati ef-
fettivamente consegnati per l'adempimento ma non erano stati onorati non preci-
sando, tuttavia, se l'inadempimento fosse stato preceduto dalla presentazione in banca dei titoli da parte del creditore. A tal riguardo il convincimento della Corte è che detti assegni non fossero stati presentati all'istituto bancario per il pagamento e ciò sia per la mancata contestazione sul punto da parte dell'opposto ma anche perché non
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risultano protestati ed uno, oltretutto, non era ancora bancabile al momento dell'emis-
sione del decreto ingiuntivo.
Conseguentemente la questione posta dal giudizio, per nulla affrontata con la sen-
tenza di primo grado, pur essendo stata posta dal debitore, era sostanzialmente co-
stituita dalla possibilità per il creditore, nel possesso di titoli esecutivi, di poter conse-
guire una duplicazione di titolo agendo con il ricorso per il decreto ingiuntivo non avendo posto all'incasso gli assegni che quindi non avevano consentito al debitore di estinguere l'obbligazione.
La S.C. , con la sentenza n. 33428/2019 prendeva posizione sul punto precisando che l'assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi in-
tervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di una somma determinata. Il creditore che riceve l'assegno è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso in-
dicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione e ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estin-
tivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt.1175 e 1197 c.c.
Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del "salvo buon fine", posto che essa attiene all'esistenza della prov-
vista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di que-
st'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto,
tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun
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valido motivo. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui "In base alla regola di correttezza posta dall'art.1175 c.c. l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art.1197 c.c."
(Cass. Sez. 3, Sentenza n.12079 del 24/05/2007, Rv.598083).
A ciò occorre aggiungere che le irregolarità degli assegni, ivi inclusa la postdatazione,
non ne precludevano l'incasso e la decisione del creditore di non negoziarli, non es-
sendo giustificata da alcuna causa idonea, costituisce inadempimento al dovere ge-
nerale di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione imposto dall'art.1175 c.c.
Occorre anche considerare che l'opponente non dimostrava la sussistenza della prov-
vista bancaria che avrebbe comportato la certezza dell'adempimento, emergendo anzi dal giudizio una condizione di difficoltà economica dell'opponente tale da non consentirgli neppure di adempiere agli obblighi assunti con la successiva transazione.
Deve essere anche precisato come non sussista un generale divieto di duplicazione del titolo esecutivo, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine,
non vi sia abuso del diritto o del processo (S.C. Ordinanza n. 21768/2019).
L'ultimo elemento da considerare, prima di passare alle determinazioni decisorie, è
la necessità del giudice di prendere posizione anche sui fatti sopravvenuti nel corso del giudizio e quindi decidere tenendo conto dell'avvenuto decorso del tempo che ren-
deva esigibile il credito riportato anche dall'ultimo assegno, dell'avvenuta perdita degli
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assegni, stante il tempo decorso, della capacità di divenire titoli esecutivi, essendo ormai esperibile solo l'azione causale, dalla conclusione dell'accordo transattivo con versamento di ulteriori importi ed il successivo inadempimento.
Il fatto da accertare, inerente l'esistenza del debito, il tema di indagine sottoposto al
Giudice, è rimasto immutato e deve essere integralmente valutato (così S.C., ordi- nanza n. 25631/2018, sia pure emessa in tema di risarcimento danni ma comunque espressione di principio applicabile alla presente fattispecie) e, nel giudizio di merito instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è chiamato a decidere sulla domanda proposta considerando tutto quanto sinora esposto.
Ne consegue che:
- Il credito di €.11.687,00 era pacificamente vantato dall'opposto ma non esigibile alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo che, quindi non poteva essere ri-
chiesto;
- Il creditore era in mora dalla scadenza degli assegni sino alla scadenza dell'ul-
timo del 31.8.2019 ed incorreva nella mora credendi prevista dall'art. 1206 c.c. perché,
senza motivo legittimo, non compieva quanto necessario per permettere al debitore di adempiere la sua obbligazione, non bancando gli assegni.
- Il debitore abbatteva ulteriormente il debito versando €. 1.500,00 all'esito della conclusione della transazione.
- L'accordo transattivo non aveva valenza novativa perché le parti concordavano,
all'art. 2 del contratto, che il pagamento anche di una sola rata avrebbe fatto rivivere l'obbligazione originaria.
- Il credito in definitiva vantato da era ed è di €. 10.187,00 oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dal 31.8.2019.
9. Il quarto motivo di appello, inerente le spese legali, è fondato posto che la parti-
colare vicenda giustificava la compensazione perché la domanda proposta con il de-
creto ingiuntivo era non esigibile e l'opponente, da parte sua, non adempieva neppure
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quando il credito lo diveniva. In appello si impone la medesima declaratoria tenuto conto della parziale fondatezza del gravame e della sussistenza, altrettanto parziale,
delle ragioni creditorie azionate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/09/2022 e contraddi-
stinta dal n.8152/2022 in parziale accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 5956/2019 del Tribunale di Napoli e condanna Pt_1
al pagamento, in favore di della somma di €. 10.187,00 oltre inte-
[...] Controparte_1
ressi al tasso legale dal 31.8.2019;
b) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso il 14. 3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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