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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3511 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 1398 pubblicata il 14 giugno 2019 e notificata il 21 giugno
2019, avente a oggetto contratto di somministrazione – risarcimento danni, vertente tra
(p. iva ), in persona del ARte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio ARte_1
ER (cf , elettivamente domiciliata nello studio del C.F._1 difensore in Terzigno, Viale Palladio, 1, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, depositata il 5 ottobre 2018 nel giudizio di primo grado;
appellante
e
1 già (cf e p. iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Prof. Paolo Tortorano (cf ), elettivamente domiciliata C.F._2 in Napoli, Via dei Mille, 40, nello studio del difensore, giusta procura generale alle liti per atto Notaio in Roma del 1 marzo 2017, rep. 53868, racc. 26971; Per_1
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio ARte_1 Controparte_2 deducendo di essere TO di un contratto di fornitura di energia elettrica con tensione di 380 V- trifase;
che nella prima metà del giugno 2010 si verificavano episodi di abbassamento di tensione in relazione ai quali l'azienda richiedeva intervento di ripristino del voltaggio contrattualmente stabilito;
che, ciò nonostante,
a causa di sbalzi di correnti (estesi anche alle zone limitrofe), nella notte tra il 20 e il
21 giugno, l'impianto di condizionamento degli ambienti nei quali erano ricoverate le galline rimanevano danneggiati, provocando la morte di 10.000 esemplari e il deterioramento degli impianti elettrici. Per tali ragioni, l'originaria attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti, quantificato in € 37.510,00, costo sostenuto per comprare nuovi esemplari, nonché il lucro cessante cagionato dal rallentamento della produzione di uova.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_2
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva espletata prova orale, rigettava la domanda ritenendo carente la prova che l'evento dannoso potesse essere ascritto alle lamentate disfunzioni, con condanna dell' alla ARte_1 refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, rilevava la genericità e contraddittorietà delle testimonianze rese da e , sia con riguardo alle Testimone_1 Testimone_2
2 allegazioni attoree sia tra esse, le cui deposizioni, integralmente riportate in sentenza, andavano, comunque, prudentemente valutate per i legami di parentela stretta col AR TO (rispettivamente cognata e coniuge, socia della , l'assenza di riscontro circa l'effettiva esistenza dei disservizi, la carenza di valore probatorio della relazione redatta dal tecnico di parte, il quale si era limitato a riferire genericamente di aver riscontrato un abbassamento di tensione, che non avrebbe raggiunto i 340 V, con chiamate di intervento che risalivano sin al mese di maggio 2010, fenomeno che sarebbe perdurato a tutto il dicembre 2010, dunque, molto tempo dopo i fatti.
Avverso la decisione proponeva appello l' , con atto di ARte_1 citazione notificato a mezzo pec il 19 luglio 2019, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti domande, così come proposte nel giudizio di primo grado;
- Acclarata la fondatezza di tutti i motivi esposti, accogliere la domanda attorea e per l'effetto riconosciuto e dichiarato l'inadempimento contrattuale, nonché la responsabilità colposa ex art. 2050 cc di parte convenuta, condannare
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € Controparte_2
37.510,69 dovuta all'appellante per il ripristino di diecimila esemplari deceduti in seguito alla rottura dell'impianto di aerazione a seguito degli sbalzi di tensione o comunque a seguito dell'interruzione di energia elettrica;
- accertato il danno anche nei termini di “lucro cessante” dovuto per il mancato guadagno della “ ” e causato dall'impossibilità per i ARte_1 nuovi capi di bestiame di produrre uova per un periodo di 15 giorni, cui vanno aggiunti ulteriori giorni 40 per il materiale ricambio degli animali, condannare
l' al pagamento del danno da valutarsi in via equitativa;
Controparte_2
- condannare comunque la convenuta, al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Antonio ER antistatario”.
[... Con comparsa depositata il 26 novembre 2019, si costituiva in giudizio
, già , chiedendo il rigetto del gravame, con Controparte_4 Controparte_2 vittoria di spese del grado.
3 Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, udienza che subiva rinvii d'ufficio a cagione dell'eccessivo carico dei ruoli. Con provvedimento del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva riassegnato a questa
Sezione e, all'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica conclusionale.
L'appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“1) Erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie. Illogica ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 C.C.”.
Con primo motivo di censura, l'appellante argomenta che la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno sarebbe illogica e contraddittoria, viziata da un palese error in iudicando.
Sia la teste che la teste , le cui deposizione Testimone_1 Testimone_2 vengono riportate anche nel gravame, avrebbero, difatti, confermato il verificarsi di interruzioni di corrente, interessanti anche il vicinato, le richieste di intervento inoltrate a che l'impianto di ventilazione dell'azienda avicola era, in precedenza, CP_2 perfettamente funzionante sino all'ammanco di energia nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2010, a seguito del quale morirono circa 10.000 galline.
si sarebbe limitata genericamente a sostenere che i valori di tensione che CP_2 alimentavano la fornitura rientrassero nei limiti contrattuali mentre il tecnico di parte della società aveva, invece, chiaramente specificato i valori di tensione riscontrati.
Con secondo motivo di gravame, la difesa appellante argomenta che, essendo incontestabilmente emerso che l'azienda era stata interessata da sbalzi di tensione, già dal mese di maggio/giugno 2010, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione
4 della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cc, a fronte della quale la società convenuta non aveva fornito la prova liberatoria del fortuito.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova, innanzitutto, chiarire che l' ha allegato in fatto, ARte_1 con atto di citazione introduttivo del giudizio, che “Nella prima metà del mese di giugno 2010, iniziavano a verificarsi all'interno dei locali dell'Azienda, degli episodi di abbassamento dell'erogazione dell'energia elettrica, che provocava forti ritardi nelle lavorazioni ed interruzioni dei cicli di lavoro” (punto 3), nonché che “A causa di tali sbalzi, la cui cadenza, pur se frequente, era in ogni caso imprevedibile da parte dell'utente, nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2010, si danneggiava il funzionamento degli impianti di condizionamento degli ambienti ove erano alloggiate le galline, il che provocò la morte di diecimila esemplari ed il deterioramento degli impianti elettrici” (punto 7). Le circostanze in fatto, così come sopra esposte, venivano confermate con memoria ai sensi dell'art. 183 n.1 cpc.
Le testi hanno, invece, riferito di interruzioni nell'erogazione dell'energia Tes_1 elettrica, mai dedotte dall'originaria attrice e, come rilevato dal primo giudice, Tes_1
quanto all'interessamento del vicinato dal fenomeno e al
[...] malfunzionamento asseritamente avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno, riferisce circostanze a sua volta apprese dalla sorella e dal cognato.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto che la versione dei fatti fornita da così come quella dell'altra teste, non fosse coerente con la Testimone_1 prospettazione attorea, avendo la società lamentato abbassamenti di tensione, come, peraltro, chiaramente indicato anche nella nota inoltrata a mezzo fax il 14 giugno
2010, nella quale non vi è alcun riferimento a interruzioni, anche di lunga durata, come affermato dalle testi, nell'erogazione dell'energia elettrica.
riferisce anch'ella di distacchi di energia elettrica, i quali si Testimone_2 sarebbero verificati anche nel vicinato, distacchi che avevano una durata di mezz'ora o un'ora, dei quali il coniuge si sarebbe lamentato poiché provocavano il blocco delle ventole di aerazione dei capannoni ove erano ricoverate le galline.
La teste, poi, ha affermato che “… l'azienda avicola non aveva e non ha un
5 generatore autonomo di corrente perché l'azienda è ubicata nell'immediata vicinanza delle proprietà limitrofe e il generatore darebbe fastidio ai vicini”. Tanto si pone in assoluto contrasto col contenuto della missiva inoltrata a mezzo fax a CP_2 da nella quale si legge testualmente “… inoltre avendo un ARte_1 generatore oltre al consumo di carburante anche disturbi a persone confinanti”.
Quanto all'episodio del 20/21 giugno, ha affermato di non Testimone_2 ricordare se quando giunse nel capannone, constatando il decesso delle galline,
l'impianto di aereazione fosse funzionante ma che vi era energia elettrica e di aver pensato, col di lei marito, che “ … le galline fossero morte per il calore dovuto al mancato funzionamento delle ventole di aerazione che avevano smesso di funzionare a causa della mancanza di corrente la notte”.
A dispetto dell'affermazione di circa il fatto che il marito dopo Testimone_2 quanto accaduto “… chiamò un tecnico per fare effettuare una verifica sull'impianto” nonché dell'allegazione in citazione che questo sarebbe rimasto danneggiato, non ne è stata fornita prova, essendo la relazione del tecnico, redatta il 10 dicembre 2010, limitata ad attestare che la tensione elettrica fosse pari a 340 v in luogo dei 380 v contrattualmente previsti, senza neanche alcuna precisa collocazione temporale dei precedenti interventi che sarebbero stati effettuati presso l'azienda nonché delle motivazioni per le quali erano stati chiesti.
Come ben si vede, dunque, dalle testimonianze emerge un evento – interruzione dell'erogazione di corrente - del tutto differente e, peraltro, presunto per ammissione della stessa che non lo constatò personalmente, da quello descritto in Testimone_2 citazione di abbassamento e sbalzo di tensione, non avendo, pertanto, i fatti allegati trovato conferma nel corso dell'istruttoria ma essendo, anzi, emerse le numerose contraddittorietà sopra evidenziate.
Oltre alla carenza di prova circa il deterioramento dell'impianto elettrico e all'affermazione contenuta nella nota a firma di afferente ARte_1 all'esistenza di generatore autonomo all'interno dell'azienda, il che dovrebbe condurre a escludere qualsiasi rilevanza di un'interruzione di erogazione dell'energia vieppiù se l'azienda si fosse dotata anche di un semplice gruppo di continuità, misura precauzionale minima in ragione della tipologia di attività produttiva, va anche
6 sottolineato che, con riguardo al pollame morto, l'azienda ha prodotto il DDT 03 del
10 luglio 2010, privo dell'indicazione della competente Asl, della causale del trasporto, della sottoscrizione del Veterinario Ufficiale nonché del Responsabile dell'impianto di destinazione;
DDT nel quale viene indicato “n. 11.000 GALLINE
MORTE” e il peso, Kg 20,00, ictu oculi non compatibile col numero dei capi da smaltire. Tanto a tacer della circostanza che non appare credibile, oltre al mancato intervento dell'Asl Veterinaria e l'assenza evidente di prova dello smaltimento, che a fronte del decesso di ben 11.000 galline avvenuto in data 21 giugno 2010, che l'azienda avicola non abbia provveduto a disporre, in periodo per giunta estivo, delle carcasse per circa venti giorni. Per tale ulteriore ragione, neanche la prova della morte del pollame può riposare esclusivamente sulla deposizione delle testi , Tes_1 la cui contraddittorietà è stata già evidenziata.
Conclusivamente va affermato che non vi è prova che l'evento dannoso si sia verificato, vieppiù con le modalità descritte in citazione, e l'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 37.510,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in
€ 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 1398 pubblicata il 14 giugno 2019, proposto da
[...] nei confronti di già , ARte_1 Controparte_1 Controparte_2 così dispone:
7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2) condanna in persona del legale ARte_1
[... rappresentante protempore, alla refusione delle spese di lite in favore di
, in persona del legale rappresentante protempore, liquidate in € Controparte_4
4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3511 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 1398 pubblicata il 14 giugno 2019 e notificata il 21 giugno
2019, avente a oggetto contratto di somministrazione – risarcimento danni, vertente tra
(p. iva ), in persona del ARte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio ARte_1
ER (cf , elettivamente domiciliata nello studio del C.F._1 difensore in Terzigno, Viale Palladio, 1, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, depositata il 5 ottobre 2018 nel giudizio di primo grado;
appellante
e
1 già (cf e p. iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Prof. Paolo Tortorano (cf ), elettivamente domiciliata C.F._2 in Napoli, Via dei Mille, 40, nello studio del difensore, giusta procura generale alle liti per atto Notaio in Roma del 1 marzo 2017, rep. 53868, racc. 26971; Per_1
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio ARte_1 Controparte_2 deducendo di essere TO di un contratto di fornitura di energia elettrica con tensione di 380 V- trifase;
che nella prima metà del giugno 2010 si verificavano episodi di abbassamento di tensione in relazione ai quali l'azienda richiedeva intervento di ripristino del voltaggio contrattualmente stabilito;
che, ciò nonostante,
a causa di sbalzi di correnti (estesi anche alle zone limitrofe), nella notte tra il 20 e il
21 giugno, l'impianto di condizionamento degli ambienti nei quali erano ricoverate le galline rimanevano danneggiati, provocando la morte di 10.000 esemplari e il deterioramento degli impianti elettrici. Per tali ragioni, l'originaria attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti, quantificato in € 37.510,00, costo sostenuto per comprare nuovi esemplari, nonché il lucro cessante cagionato dal rallentamento della produzione di uova.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_2
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva espletata prova orale, rigettava la domanda ritenendo carente la prova che l'evento dannoso potesse essere ascritto alle lamentate disfunzioni, con condanna dell' alla ARte_1 refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, rilevava la genericità e contraddittorietà delle testimonianze rese da e , sia con riguardo alle Testimone_1 Testimone_2
2 allegazioni attoree sia tra esse, le cui deposizioni, integralmente riportate in sentenza, andavano, comunque, prudentemente valutate per i legami di parentela stretta col AR TO (rispettivamente cognata e coniuge, socia della , l'assenza di riscontro circa l'effettiva esistenza dei disservizi, la carenza di valore probatorio della relazione redatta dal tecnico di parte, il quale si era limitato a riferire genericamente di aver riscontrato un abbassamento di tensione, che non avrebbe raggiunto i 340 V, con chiamate di intervento che risalivano sin al mese di maggio 2010, fenomeno che sarebbe perdurato a tutto il dicembre 2010, dunque, molto tempo dopo i fatti.
Avverso la decisione proponeva appello l' , con atto di ARte_1 citazione notificato a mezzo pec il 19 luglio 2019, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti domande, così come proposte nel giudizio di primo grado;
- Acclarata la fondatezza di tutti i motivi esposti, accogliere la domanda attorea e per l'effetto riconosciuto e dichiarato l'inadempimento contrattuale, nonché la responsabilità colposa ex art. 2050 cc di parte convenuta, condannare
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € Controparte_2
37.510,69 dovuta all'appellante per il ripristino di diecimila esemplari deceduti in seguito alla rottura dell'impianto di aerazione a seguito degli sbalzi di tensione o comunque a seguito dell'interruzione di energia elettrica;
- accertato il danno anche nei termini di “lucro cessante” dovuto per il mancato guadagno della “ ” e causato dall'impossibilità per i ARte_1 nuovi capi di bestiame di produrre uova per un periodo di 15 giorni, cui vanno aggiunti ulteriori giorni 40 per il materiale ricambio degli animali, condannare
l' al pagamento del danno da valutarsi in via equitativa;
Controparte_2
- condannare comunque la convenuta, al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Antonio ER antistatario”.
[... Con comparsa depositata il 26 novembre 2019, si costituiva in giudizio
, già , chiedendo il rigetto del gravame, con Controparte_4 Controparte_2 vittoria di spese del grado.
3 Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, udienza che subiva rinvii d'ufficio a cagione dell'eccessivo carico dei ruoli. Con provvedimento del 17 gennaio 2025, il fascicolo veniva riassegnato a questa
Sezione e, all'udienza del 25 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica conclusionale.
L'appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“1) Erronea ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie. Illogica ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 C.C.”.
Con primo motivo di censura, l'appellante argomenta che la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno sarebbe illogica e contraddittoria, viziata da un palese error in iudicando.
Sia la teste che la teste , le cui deposizione Testimone_1 Testimone_2 vengono riportate anche nel gravame, avrebbero, difatti, confermato il verificarsi di interruzioni di corrente, interessanti anche il vicinato, le richieste di intervento inoltrate a che l'impianto di ventilazione dell'azienda avicola era, in precedenza, CP_2 perfettamente funzionante sino all'ammanco di energia nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2010, a seguito del quale morirono circa 10.000 galline.
si sarebbe limitata genericamente a sostenere che i valori di tensione che CP_2 alimentavano la fornitura rientrassero nei limiti contrattuali mentre il tecnico di parte della società aveva, invece, chiaramente specificato i valori di tensione riscontrati.
Con secondo motivo di gravame, la difesa appellante argomenta che, essendo incontestabilmente emerso che l'azienda era stata interessata da sbalzi di tensione, già dal mese di maggio/giugno 2010, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione
4 della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cc, a fronte della quale la società convenuta non aveva fornito la prova liberatoria del fortuito.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova, innanzitutto, chiarire che l' ha allegato in fatto, ARte_1 con atto di citazione introduttivo del giudizio, che “Nella prima metà del mese di giugno 2010, iniziavano a verificarsi all'interno dei locali dell'Azienda, degli episodi di abbassamento dell'erogazione dell'energia elettrica, che provocava forti ritardi nelle lavorazioni ed interruzioni dei cicli di lavoro” (punto 3), nonché che “A causa di tali sbalzi, la cui cadenza, pur se frequente, era in ogni caso imprevedibile da parte dell'utente, nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2010, si danneggiava il funzionamento degli impianti di condizionamento degli ambienti ove erano alloggiate le galline, il che provocò la morte di diecimila esemplari ed il deterioramento degli impianti elettrici” (punto 7). Le circostanze in fatto, così come sopra esposte, venivano confermate con memoria ai sensi dell'art. 183 n.1 cpc.
Le testi hanno, invece, riferito di interruzioni nell'erogazione dell'energia Tes_1 elettrica, mai dedotte dall'originaria attrice e, come rilevato dal primo giudice, Tes_1
quanto all'interessamento del vicinato dal fenomeno e al
[...] malfunzionamento asseritamente avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno, riferisce circostanze a sua volta apprese dalla sorella e dal cognato.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto che la versione dei fatti fornita da così come quella dell'altra teste, non fosse coerente con la Testimone_1 prospettazione attorea, avendo la società lamentato abbassamenti di tensione, come, peraltro, chiaramente indicato anche nella nota inoltrata a mezzo fax il 14 giugno
2010, nella quale non vi è alcun riferimento a interruzioni, anche di lunga durata, come affermato dalle testi, nell'erogazione dell'energia elettrica.
riferisce anch'ella di distacchi di energia elettrica, i quali si Testimone_2 sarebbero verificati anche nel vicinato, distacchi che avevano una durata di mezz'ora o un'ora, dei quali il coniuge si sarebbe lamentato poiché provocavano il blocco delle ventole di aerazione dei capannoni ove erano ricoverate le galline.
La teste, poi, ha affermato che “… l'azienda avicola non aveva e non ha un
5 generatore autonomo di corrente perché l'azienda è ubicata nell'immediata vicinanza delle proprietà limitrofe e il generatore darebbe fastidio ai vicini”. Tanto si pone in assoluto contrasto col contenuto della missiva inoltrata a mezzo fax a CP_2 da nella quale si legge testualmente “… inoltre avendo un ARte_1 generatore oltre al consumo di carburante anche disturbi a persone confinanti”.
Quanto all'episodio del 20/21 giugno, ha affermato di non Testimone_2 ricordare se quando giunse nel capannone, constatando il decesso delle galline,
l'impianto di aereazione fosse funzionante ma che vi era energia elettrica e di aver pensato, col di lei marito, che “ … le galline fossero morte per il calore dovuto al mancato funzionamento delle ventole di aerazione che avevano smesso di funzionare a causa della mancanza di corrente la notte”.
A dispetto dell'affermazione di circa il fatto che il marito dopo Testimone_2 quanto accaduto “… chiamò un tecnico per fare effettuare una verifica sull'impianto” nonché dell'allegazione in citazione che questo sarebbe rimasto danneggiato, non ne è stata fornita prova, essendo la relazione del tecnico, redatta il 10 dicembre 2010, limitata ad attestare che la tensione elettrica fosse pari a 340 v in luogo dei 380 v contrattualmente previsti, senza neanche alcuna precisa collocazione temporale dei precedenti interventi che sarebbero stati effettuati presso l'azienda nonché delle motivazioni per le quali erano stati chiesti.
Come ben si vede, dunque, dalle testimonianze emerge un evento – interruzione dell'erogazione di corrente - del tutto differente e, peraltro, presunto per ammissione della stessa che non lo constatò personalmente, da quello descritto in Testimone_2 citazione di abbassamento e sbalzo di tensione, non avendo, pertanto, i fatti allegati trovato conferma nel corso dell'istruttoria ma essendo, anzi, emerse le numerose contraddittorietà sopra evidenziate.
Oltre alla carenza di prova circa il deterioramento dell'impianto elettrico e all'affermazione contenuta nella nota a firma di afferente ARte_1 all'esistenza di generatore autonomo all'interno dell'azienda, il che dovrebbe condurre a escludere qualsiasi rilevanza di un'interruzione di erogazione dell'energia vieppiù se l'azienda si fosse dotata anche di un semplice gruppo di continuità, misura precauzionale minima in ragione della tipologia di attività produttiva, va anche
6 sottolineato che, con riguardo al pollame morto, l'azienda ha prodotto il DDT 03 del
10 luglio 2010, privo dell'indicazione della competente Asl, della causale del trasporto, della sottoscrizione del Veterinario Ufficiale nonché del Responsabile dell'impianto di destinazione;
DDT nel quale viene indicato “n. 11.000 GALLINE
MORTE” e il peso, Kg 20,00, ictu oculi non compatibile col numero dei capi da smaltire. Tanto a tacer della circostanza che non appare credibile, oltre al mancato intervento dell'Asl Veterinaria e l'assenza evidente di prova dello smaltimento, che a fronte del decesso di ben 11.000 galline avvenuto in data 21 giugno 2010, che l'azienda avicola non abbia provveduto a disporre, in periodo per giunta estivo, delle carcasse per circa venti giorni. Per tale ulteriore ragione, neanche la prova della morte del pollame può riposare esclusivamente sulla deposizione delle testi , Tes_1 la cui contraddittorietà è stata già evidenziata.
Conclusivamente va affermato che non vi è prova che l'evento dannoso si sia verificato, vieppiù con le modalità descritte in citazione, e l'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 37.510,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in
€ 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 1398 pubblicata il 14 giugno 2019, proposto da
[...] nei confronti di già , ARte_1 Controparte_1 Controparte_2 così dispone:
7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2) condanna in persona del legale ARte_1
[... rappresentante protempore, alla refusione delle spese di lite in favore di
, in persona del legale rappresentante protempore, liquidate in € Controparte_4
4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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