Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1951, n. 155
Articolo 1
Versione
5 aprile 1951
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 aprile 1951