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Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1951, n. 155
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Legge 14 febbraio 1951, n. 155
Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1951, n. 155
Versione
5 aprile 1951
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 aprile 1951
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