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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 3102/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Carmela
LE per parte attrice e dall'avv. Alessia Petrone per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3102 del R.G. 2018, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
[...] C.F._7 Parte_8 (C.F. ), (C.F.
C.F._8 Parte_9 C.F._9
) e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela LE;
- attori - CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Petrone;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento gli attori in epigrafe, in qualità di proprietari delle unità immobiliari facenti parte del hanno impugnato la delibera Controparte_1
assembleare assunta in data 30.9.2018 in quanto asseritamente illegittima per i motivi così compendiati: 1) “nullità/annullabilità delibera assembleare del 30.9.2018 per difetto di regolarità/irregolarità del bilancio e mancata esecuzione della delibera del 7.4.2013”; 2)
“nullità/annullabilità per omessa indicazione analitica del compenso dell'amministratore”; 3)
“nullità/annullabilità delibera assembleare per aver l'assemblea deliberato senza l'indicazione delle relative maggioranze”.
Hanno, quindi, invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, previa sospensione cautelare inaudita altera parte della delibera odiernamente impugnata ovvero previa disponendo udienza all'uopo fissata: Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulla ovvero annullabile la delibera assembleare emessa dall'assemblea dei condomini del predetto condominio in data 30.9.2018; - condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria data 21.6.2019 si è costituito in giudizio il il quale preliminarmente ha eccepito il mancato Controparte_1
esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha dedotto la carenza di interesse ad agire degli attori con riferimento al secondo motivo d'impugnazione, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico”
o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ..
2. Costituisce, inoltre, ius receptum il principio secondo cui l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (v. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3946, e Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2005, n. 21831).
3. Partendo dall'esame del secondo motivo d'impugnazione (“nullità/annullabilità per omessa indicazione analitica del compenso dell'amministratore”) va osservato come la sussistenza dell'interesse ad agire rappresenti una condizione dell'azione che può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui in capo alla parte sia astrattamente configurabile un'utilità dipendente, nel caso in esame, dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato e, dunque, un interesse concreto e rilevante sotteso alla caducazione della delibera assembleare opposta.
Inoltre, va ribadito che "l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento in diritto deve essere, cioè, pregiudiziale alla richiesta di un concreto provvedimento, idoneo a realizzare
l'interesse perseguito dalla parte" (Cass. Sez. 3, sent. n. 28405 del 28.11.2008).
Risulta non contestata la circostanza secondo la quale con delibera del 24.03.2019 è stato nominato
[... quale nuovo amministratore del Condominio - in sostituzione del precedente Parte_10
in persona dell'Ing. (v. verbale del 28.6.2020 allegato Controparte_2 Persona_1 alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta ove al punto 5 si legge: “Si approva all'unanimità la riconferma dell'amministratore attuale, ing. con CP_3
l'adeguamento del relativo compenso pattuito a € 6.000,00 (seimila) annuali IVA compresa”). Né per altro verso parte attrice ha esplicitato in alcun modo il “risultato utile e concreto che intendeva perseguire” nel proporre l'impugnazione, diverso dall'ottenimento della mera dichiarazione di nullità della delibera.
Rileva questo Tribunale come in ragione delle predette circostanze sia venuto meno in parte qua
l'interesse concreto e rilevante sotteso alla invocata caducazione della delibera assembleare opposta, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito.
4. Venendo, quindi, all'esame del primo motivo d'impugnazione (“nullità/annullabilità delibera assembleare del 30.9.2018 per difetto di regolarità/irregolarità del bilancio e mancata esecuzione della delibera del 7.4.2013”), gli attori lamentano la “non corretta approvazione dei rendiconti e la violazione, nella loro redazione del deliberato dell'assemblea del 07.04.2013 nonché dei principi e dei criteri previsti dalla legge”.
In particolare, contestano la “legittimità dell'affidamento dei servizi di manutenzione del verde e di pulizia alla ditta non essendoci alcuna delibera assembleare successiva a Parte_11
quella del 07/04/2013 con cui è stato individuato tale nuovo soggetto giuridico”, senza dare la possibilità ai condomini di “valutare i costi, la modalità di fornitura, la presenza o meno di referenze e competenze del nuovo soggetto” e con importi “in alcun modo congrui e pertinenti ai servizi così appaltati ed affidati con delibera assembleare del 07/04/2013”.
Le predette contestazioni, oltre ad essere generiche, risultano infondate.
In primo luogo, si rileva che non sussiste alcuna attinenza tra la delibera impugnata e quella del
7.4.2013.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince, infatti, che con la delibera del 7.4.2013 i condomini ebbero ad approvare il bilancio preventivo (da 10.02.2013 al 09.02.2014) così come proposto ad esclusione del piano di riparto, con il rinvio di tutti gli altri punti all'ordine del giorno
(v. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta); mentre con la delibera impugnata i condomini ebbero ad approvare il “consuntivo di gestione dal 01.01.2015 al 31.12.2017 con relativo riparto spesa”, il “bilancio di previsione anno 2018/2019 con il relativo riparto spese” ed a confermare l'amministratore in carica (v. doc. lett. a allegato al fascicolo di parte attrice). Parte_10
Con riferimento, poi, all'asserita illegittimità delle spese di affidamento dei servizi di manutenzione del verde e di pulizia, trattandosi di “spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”, rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore (art. 1130 c.c.) e devono essere approvate dall'assemblea dei condomini soltanto in sede di consuntivo (come avvenuto nel caso in esame).
Ed infatti, è “funzione tipica del consuntivo proprio l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea. L'approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico
(Cass. Sez. 2, sent. n. 5068 del 18.8.1986)” (Cass. civ. sez. II, 11/01/2017, n. 454).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dagli stessi attori, si evince che l'assemblea dei condomini ha regolarmente approvato il consuntivo di gestione relativo al periodo 1.1.2015- 31.12.2017 contenente la voci relative alla “manutenzione giardino” ed alla “pulizia” scale (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto, infine, alla contestazione relative all'asserita contrarietà del rendiconto ai “principi e dei criteri previsti dalla legge”, la stessa - oltre ad essere assolutamente generica (parte attrice non ha indicato quali principi e criteri previsti dalla legge sarebbero stati violati) e non provata - è infondata.
Ed infatti, per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società.
È, piuttosto, sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).
Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore.
Nel caso in esame, i bilanci consuntivi approvati, come si evince dalla stessa documentazione, erano idonei a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita nonché la situazione contabile, in particolare per quanto attiene le spese sostenute per la gestione del condominio e la quota delle stesse ripartita a carico dei condomini in base ai millesimi di proprietà, contenendo elencazione analitica delle voci di uscita e consentendo al singolo condomino di comprendere la composizione della sua quota di spesa (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Inoltre, l'amministratore, come si evince dalla convocazione di assemblea, aveva consentito ai condomini di visionare presso il suo studio e previo appuntamento “i giustificativi di spesa relativi al consuntivo presentato” (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Ciò conformemente a quanto disposto dall'art. 1130-bis c.c. il quale chiarisce che i condomini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
Ed infatti, non esiste un obbligo per l'amministratore di condominio di depositare la documentazione giustificativa del rendiconto, bensì soltanto di consentire agli interessati, che ne facciano richiesta, di prendere visione o estrarne copia a loro spese (v. Cass. civ. sez. VI,
20/12/2018, n.33038: “l'art. 1130 bis c.c. faculta i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa. È tuttavia meritevole tuttora di conferma l'interpretazione di
questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6 - 2, 18/05/2017, n.
12579; Cass. Sez. 2, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29 novembre 2001, n. 15159; Cass.
Sez. 2, 19 settembre 2014, n. 19799). […] l'amministratore del condominio non ha
l'obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma
è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Cass., Sez. 2,
28/01/2004, n. 1544; Cass. Sez. 2, 19/05/2008, n. 12650)”.
Pertanto, il primo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
5. Infondato è, altresì, l'ultimo motivo d'impugnazione con cui è stata dedotta la
“nullità/annullabilità delibera assembleare per aver l'assemblea deliberato senza l'indicazione delle relative maggioranze”).
Nel verbale prodotto da parte attrice sono stati riportati i nominativi dei condomini presenti nonché
i relativi millesimi di proprietà ed indicati i nominativi dei condomini dissenzienti (v. doc. lett. a allegato al fascicolo di parte attrice).
Al riguardo, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il
"quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c." (Cass. n. 40827/2021).
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria;
€ 1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 3102/2018 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
nei confronti del .
[...] Controparte_1
2. Condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere - in favore del , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 3102/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Carmela
LE per parte attrice e dall'avv. Alessia Petrone per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3102 del R.G. 2018, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
[...] C.F._7 Parte_8 (C.F. ), (C.F.
C.F._8 Parte_9 C.F._9
) e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela LE;
- attori - CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Petrone;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento gli attori in epigrafe, in qualità di proprietari delle unità immobiliari facenti parte del hanno impugnato la delibera Controparte_1
assembleare assunta in data 30.9.2018 in quanto asseritamente illegittima per i motivi così compendiati: 1) “nullità/annullabilità delibera assembleare del 30.9.2018 per difetto di regolarità/irregolarità del bilancio e mancata esecuzione della delibera del 7.4.2013”; 2)
“nullità/annullabilità per omessa indicazione analitica del compenso dell'amministratore”; 3)
“nullità/annullabilità delibera assembleare per aver l'assemblea deliberato senza l'indicazione delle relative maggioranze”.
Hanno, quindi, invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, previa sospensione cautelare inaudita altera parte della delibera odiernamente impugnata ovvero previa disponendo udienza all'uopo fissata: Per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulla ovvero annullabile la delibera assembleare emessa dall'assemblea dei condomini del predetto condominio in data 30.9.2018; - condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in CP_1 favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria data 21.6.2019 si è costituito in giudizio il il quale preliminarmente ha eccepito il mancato Controparte_1
esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha dedotto la carenza di interesse ad agire degli attori con riferimento al secondo motivo d'impugnazione, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico”
o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ..
2. Costituisce, inoltre, ius receptum il principio secondo cui l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (v. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3946, e Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2005, n. 21831).
3. Partendo dall'esame del secondo motivo d'impugnazione (“nullità/annullabilità per omessa indicazione analitica del compenso dell'amministratore”) va osservato come la sussistenza dell'interesse ad agire rappresenti una condizione dell'azione che può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui in capo alla parte sia astrattamente configurabile un'utilità dipendente, nel caso in esame, dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato e, dunque, un interesse concreto e rilevante sotteso alla caducazione della delibera assembleare opposta.
Inoltre, va ribadito che "l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento in diritto deve essere, cioè, pregiudiziale alla richiesta di un concreto provvedimento, idoneo a realizzare
l'interesse perseguito dalla parte" (Cass. Sez. 3, sent. n. 28405 del 28.11.2008).
Risulta non contestata la circostanza secondo la quale con delibera del 24.03.2019 è stato nominato
[... quale nuovo amministratore del Condominio - in sostituzione del precedente Parte_10
in persona dell'Ing. (v. verbale del 28.6.2020 allegato Controparte_2 Persona_1 alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta ove al punto 5 si legge: “Si approva all'unanimità la riconferma dell'amministratore attuale, ing. con CP_3
l'adeguamento del relativo compenso pattuito a € 6.000,00 (seimila) annuali IVA compresa”). Né per altro verso parte attrice ha esplicitato in alcun modo il “risultato utile e concreto che intendeva perseguire” nel proporre l'impugnazione, diverso dall'ottenimento della mera dichiarazione di nullità della delibera.
Rileva questo Tribunale come in ragione delle predette circostanze sia venuto meno in parte qua
l'interesse concreto e rilevante sotteso alla invocata caducazione della delibera assembleare opposta, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito.
4. Venendo, quindi, all'esame del primo motivo d'impugnazione (“nullità/annullabilità delibera assembleare del 30.9.2018 per difetto di regolarità/irregolarità del bilancio e mancata esecuzione della delibera del 7.4.2013”), gli attori lamentano la “non corretta approvazione dei rendiconti e la violazione, nella loro redazione del deliberato dell'assemblea del 07.04.2013 nonché dei principi e dei criteri previsti dalla legge”.
In particolare, contestano la “legittimità dell'affidamento dei servizi di manutenzione del verde e di pulizia alla ditta non essendoci alcuna delibera assembleare successiva a Parte_11
quella del 07/04/2013 con cui è stato individuato tale nuovo soggetto giuridico”, senza dare la possibilità ai condomini di “valutare i costi, la modalità di fornitura, la presenza o meno di referenze e competenze del nuovo soggetto” e con importi “in alcun modo congrui e pertinenti ai servizi così appaltati ed affidati con delibera assembleare del 07/04/2013”.
Le predette contestazioni, oltre ad essere generiche, risultano infondate.
In primo luogo, si rileva che non sussiste alcuna attinenza tra la delibera impugnata e quella del
7.4.2013.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince, infatti, che con la delibera del 7.4.2013 i condomini ebbero ad approvare il bilancio preventivo (da 10.02.2013 al 09.02.2014) così come proposto ad esclusione del piano di riparto, con il rinvio di tutti gli altri punti all'ordine del giorno
(v. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta); mentre con la delibera impugnata i condomini ebbero ad approvare il “consuntivo di gestione dal 01.01.2015 al 31.12.2017 con relativo riparto spesa”, il “bilancio di previsione anno 2018/2019 con il relativo riparto spese” ed a confermare l'amministratore in carica (v. doc. lett. a allegato al fascicolo di parte attrice). Parte_10
Con riferimento, poi, all'asserita illegittimità delle spese di affidamento dei servizi di manutenzione del verde e di pulizia, trattandosi di “spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”, rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore (art. 1130 c.c.) e devono essere approvate dall'assemblea dei condomini soltanto in sede di consuntivo (come avvenuto nel caso in esame).
Ed infatti, è “funzione tipica del consuntivo proprio l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea. L'approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico
(Cass. Sez. 2, sent. n. 5068 del 18.8.1986)” (Cass. civ. sez. II, 11/01/2017, n. 454).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dagli stessi attori, si evince che l'assemblea dei condomini ha regolarmente approvato il consuntivo di gestione relativo al periodo 1.1.2015- 31.12.2017 contenente la voci relative alla “manutenzione giardino” ed alla “pulizia” scale (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto, infine, alla contestazione relative all'asserita contrarietà del rendiconto ai “principi e dei criteri previsti dalla legge”, la stessa - oltre ad essere assolutamente generica (parte attrice non ha indicato quali principi e criteri previsti dalla legge sarebbero stati violati) e non provata - è infondata.
Ed infatti, per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società.
È, piuttosto, sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).
Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore.
Nel caso in esame, i bilanci consuntivi approvati, come si evince dalla stessa documentazione, erano idonei a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita nonché la situazione contabile, in particolare per quanto attiene le spese sostenute per la gestione del condominio e la quota delle stesse ripartita a carico dei condomini in base ai millesimi di proprietà, contenendo elencazione analitica delle voci di uscita e consentendo al singolo condomino di comprendere la composizione della sua quota di spesa (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Inoltre, l'amministratore, come si evince dalla convocazione di assemblea, aveva consentito ai condomini di visionare presso il suo studio e previo appuntamento “i giustificativi di spesa relativi al consuntivo presentato” (v. doc. lett. a) allegato al fascicolo di parte attrice).
Ciò conformemente a quanto disposto dall'art. 1130-bis c.c. il quale chiarisce che i condomini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
Ed infatti, non esiste un obbligo per l'amministratore di condominio di depositare la documentazione giustificativa del rendiconto, bensì soltanto di consentire agli interessati, che ne facciano richiesta, di prendere visione o estrarne copia a loro spese (v. Cass. civ. sez. VI,
20/12/2018, n.33038: “l'art. 1130 bis c.c. faculta i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa. È tuttavia meritevole tuttora di conferma l'interpretazione di
questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6 - 2, 18/05/2017, n.
12579; Cass. Sez. 2, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29 novembre 2001, n. 15159; Cass.
Sez. 2, 19 settembre 2014, n. 19799). […] l'amministratore del condominio non ha
l'obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma
è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Cass., Sez. 2,
28/01/2004, n. 1544; Cass. Sez. 2, 19/05/2008, n. 12650)”.
Pertanto, il primo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
5. Infondato è, altresì, l'ultimo motivo d'impugnazione con cui è stata dedotta la
“nullità/annullabilità delibera assembleare per aver l'assemblea deliberato senza l'indicazione delle relative maggioranze”).
Nel verbale prodotto da parte attrice sono stati riportati i nominativi dei condomini presenti nonché
i relativi millesimi di proprietà ed indicati i nominativi dei condomini dissenzienti (v. doc. lett. a allegato al fascicolo di parte attrice).
Al riguardo, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il
"quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c." (Cass. n. 40827/2021).
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria;
€ 1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 3102/2018 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
nei confronti del .
[...] Controparte_1
2. Condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere - in favore del , Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.