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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10548/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione VERBALE TELEMATICO DI UDIENZA EX ART.127 BIS CP tra
Parte_1
Parte_2 Pt_1
Parte_3 Pt_1
Parte_4 Parte_5
Pt_6 Pt_7 Pt_5 Pt_1
Parte_8 Pt_5 Pt_1 Parte_9
Pt_10 Pt_11 Parte_12 [...]
Pt_13 Parte_14
Pt_15 Parte_16
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2024 ad ore 11.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in videoconferenza
Per parte ricorrente l'avv. RUSSO ANTONIO , oggi sostituito dall'avv. Biagio Russo
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dei ricorrenti si riporta al ricorso depositato, chiede che la causa venga trattenuta in decisione ai fini dell'accoglimento della domanda .
Dopo breve discussione orale, il Giudice dichiara la contumacia del . Controparte_1
Trattiene la causa in decisione.
Alle ore 16.00 pronuncia sentenza ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc..
pagina 1 di 8 Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10548/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_17 P.IVA_2 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_18 P.IVA_3 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_19 P.IVA_4 RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_20 P.IVA_5 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. , con il patrocinio Parte_21 P.IVA_6 dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
BR IA (C.F. ), con il patrocinio Parte_22 P.IVA_7 dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Pt_13 Parte_14 P.IVA_8 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il Pt_15 Parte_16 P.IVA_9 patrocinio dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
ATTORE/I
Contro
pagina 3 di 8 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_10
CONVENUTO-CONTUMACE
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sono discendenti in linea retta del cittadino italiano sig. , nato in [...] a Parte_23
NA VE (VR) il 13.11.1875 come da rappresentazione genealogica depositata in atti.
Rilevato che i ricorrenti hanno inoltrato istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana all'indirizzo di posta elettronica del Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile.
Che le richieste risultano inevase e il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile non ha inoltrato ai ricorrenti nessuna convocazione;
Che è notorio che il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile allo stato evade le richieste inoltrate degli anni 2008,2009 e 2010, come si evince dalla comunicazione del sito ufficiale del predetto Consolato.
Che il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile, dall'esame della lista di attesa dell'anno
2020 e 2021 pubblicate sul sito e depositate in atti, è in una condizione di sostanziale paralisi per la mole delle domande presentate.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, il cittadino italiano nato e o residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato ,può rinunziarvi solo espressamente;
Che, pertanto, la rinuncia deve essere tassativamente ESPRESSA, manifestata attraverso un atto personale, volontario e cosciente.
Che la “Grande Naturalizzazione Brasiliana” del 1889-1891 introdotta con il “Decreto n. 58 A” ed emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano confermata dalla Costituzione Brasiliana del
1891 (art. 69), secondo cui tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di Proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato pagina 4 di 8 entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine è in palese contrasto sia alle leggi italiane sulla perdita del diritto della cittadinanza ITALIANA che sul diritto di libertà della persona di scegliere se entrare a far parte o meno di una comunità territoriale, anche dal punto di vista giuridico.
Che l'art. 8 della Legge 555 del 1912, infatti, in linea di continuità con il codice civile del 1865, prevede che la rinunzia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario;
Che nel caso de quo non vi è stata una perdita della cittadinanza Italiana in quanto non vi è prova che lo stesso sia emigrato nel periodo delle emissione delle norme Brasiliane inerenti alla Grande naturalizzazione, difatti il primo atto ufficiale che attesta la presenza dell'avo sul territorio brasiliano è quello di matrimonio in data 16.11.1901, a posteriori all'emanazione e efficacia dei provvedimenti del
Decreto n. 58 A;
Che ai sensi della legge 91/1992 articolo 1, comma 1, lettera a, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori siano cittadini italiani, diritto sancito anche dalla legge del 13 giugno 1912, n. 555;
Che, inoltre, l'antenato italiano è nato ed morto successivamente alla data del 17 marzo 1861
(proclamazione del Regno d'Italia) e pertanto ha trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai propri discendenti;
Che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile che viene trasmesso di padre in figlio salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, perciò il diritto in questione è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento.
Che, per tali leggi, il capostipite, sig. immigrato in Brasile, ivi deceduto e mai Parte_23
naturalizzato brasiliano, trasmise ai propri discendenti in linea retta, senza interruzioni fino ai
RICORRENTI, , Parte_1 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Pt_7 Parte_16 Parte_21
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
pagina 5 di 8 Che, ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990, gli Uffici hanno il dovere di concludere, mediante Pt_24
l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis entro 730 giorni, (D.P.C.M. del 17 gennaio 2014
n.33);
Che, tale dovere di evadere la domanda nel termine di 730 giorni non può essere considerata, tramite una interpretazione estensiva, una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza, atteso che le disposizioni che prevedono le condizioni di procedibilità e di proponibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione e non possono, quindi, nemmeno essere interpretate in senso estensivo, ma devono essere espresse.
Che, per di più, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato comporta, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equiparato ad un diniego di riconoscimento del diritto che giustifica l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Che, ancora, la paralisi del Consolato Generale d'Italia di San Paolo di Brasile, dovuta alla enorme mole di domande, comporta ad una assoluta incertezza delle definizioni delle istanze di riconoscimento di cittadinanza in contrasto anche al principio di ragionevole durata del processo;
Che la Costituzione federale Brasiliana del 1988, la quale, all'art 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana in caso di acquisizione di altra cittadinanza ponendo quale eccezione a tale regola che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera .
Che, ossia, la Costituzione Federale Brasiliana prevede la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera, come nel caso de qu
Rilevato che l'avo in linea retta, sig. , non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, Parte_23
come da Certificato di Negativa Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Segreteria
Nazionale della Giustizia Dipartimento Stranieri della Repubblica Federale del Brasile;
pagina 6 di 8 Che la linea retta di discendenza non è mai stata interrotta e che, pertanto, ai sensi della legge 91/1992 articolo 1, comma 1, lettera a, i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza diretta per linea paterna;
Che il termine di 730 giorni previsto dall'art. 2 L. 241/1990 non può essere considerato una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziale .
Che lo stato di paralisi dei Consolati Generale D'Italia di San Paolo comporta una lesione ai ricorrenti del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, autorizzandoli ad una tutela giudiziale .
Che la documentazione prodotta dai ricorrenti è la stessa che il richiede in caso Parte_25
di presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Che i Ricorrenti, hanno diritto alla Cittadinanza italiana in quanto, come da atti depositati, legalizzati, apostillati e tradotti, hanno dimostrato la discendenza da soggetto investito dello status di cittadino italiano (l'avo emigrato) e, tra l'altro, hanno provato l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Ritenuta provata la linea di discendenza illustrata in ricorso , con la documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è cittadino italiano.
pagina 7 di 8 - Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale
Venezia, 18 marzo 2024
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione VERBALE TELEMATICO DI UDIENZA EX ART.127 BIS CP tra
Parte_1
Parte_2 Pt_1
Parte_3 Pt_1
Parte_4 Parte_5
Pt_6 Pt_7 Pt_5 Pt_1
Parte_8 Pt_5 Pt_1 Parte_9
Pt_10 Pt_11 Parte_12 [...]
Pt_13 Parte_14
Pt_15 Parte_16
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2024 ad ore 11.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in videoconferenza
Per parte ricorrente l'avv. RUSSO ANTONIO , oggi sostituito dall'avv. Biagio Russo
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dei ricorrenti si riporta al ricorso depositato, chiede che la causa venga trattenuta in decisione ai fini dell'accoglimento della domanda .
Dopo breve discussione orale, il Giudice dichiara la contumacia del . Controparte_1
Trattiene la causa in decisione.
Alle ore 16.00 pronuncia sentenza ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc..
pagina 1 di 8 Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10548/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_17 P.IVA_2 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_18 P.IVA_3 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_19 P.IVA_4 RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_20 P.IVA_5 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. , con il patrocinio Parte_21 P.IVA_6 dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
BR IA (C.F. ), con il patrocinio Parte_22 P.IVA_7 dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Pt_13 Parte_14 P.IVA_8 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
(C.F. ), con il Pt_15 Parte_16 P.IVA_9 patrocinio dell'avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUSSO ANTONIO
ATTORE/I
Contro
pagina 3 di 8 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_10
CONVENUTO-CONTUMACE
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sono discendenti in linea retta del cittadino italiano sig. , nato in [...] a Parte_23
NA VE (VR) il 13.11.1875 come da rappresentazione genealogica depositata in atti.
Rilevato che i ricorrenti hanno inoltrato istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana all'indirizzo di posta elettronica del Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile.
Che le richieste risultano inevase e il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile non ha inoltrato ai ricorrenti nessuna convocazione;
Che è notorio che il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile allo stato evade le richieste inoltrate degli anni 2008,2009 e 2010, come si evince dalla comunicazione del sito ufficiale del predetto Consolato.
Che il Consolato Generale D'Italia di San Paolo di Brasile, dall'esame della lista di attesa dell'anno
2020 e 2021 pubblicate sul sito e depositate in atti, è in una condizione di sostanziale paralisi per la mole delle domande presentate.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, il cittadino italiano nato e o residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato ,può rinunziarvi solo espressamente;
Che, pertanto, la rinuncia deve essere tassativamente ESPRESSA, manifestata attraverso un atto personale, volontario e cosciente.
Che la “Grande Naturalizzazione Brasiliana” del 1889-1891 introdotta con il “Decreto n. 58 A” ed emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano confermata dalla Costituzione Brasiliana del
1891 (art. 69), secondo cui tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di Proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato pagina 4 di 8 entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine è in palese contrasto sia alle leggi italiane sulla perdita del diritto della cittadinanza ITALIANA che sul diritto di libertà della persona di scegliere se entrare a far parte o meno di una comunità territoriale, anche dal punto di vista giuridico.
Che l'art. 8 della Legge 555 del 1912, infatti, in linea di continuità con il codice civile del 1865, prevede che la rinunzia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario;
Che nel caso de quo non vi è stata una perdita della cittadinanza Italiana in quanto non vi è prova che lo stesso sia emigrato nel periodo delle emissione delle norme Brasiliane inerenti alla Grande naturalizzazione, difatti il primo atto ufficiale che attesta la presenza dell'avo sul territorio brasiliano è quello di matrimonio in data 16.11.1901, a posteriori all'emanazione e efficacia dei provvedimenti del
Decreto n. 58 A;
Che ai sensi della legge 91/1992 articolo 1, comma 1, lettera a, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori siano cittadini italiani, diritto sancito anche dalla legge del 13 giugno 1912, n. 555;
Che, inoltre, l'antenato italiano è nato ed morto successivamente alla data del 17 marzo 1861
(proclamazione del Regno d'Italia) e pertanto ha trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai propri discendenti;
Che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile che viene trasmesso di padre in figlio salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, perciò il diritto in questione è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento.
Che, per tali leggi, il capostipite, sig. immigrato in Brasile, ivi deceduto e mai Parte_23
naturalizzato brasiliano, trasmise ai propri discendenti in linea retta, senza interruzioni fino ai
RICORRENTI, , Parte_1 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Pt_7 Parte_16 Parte_21
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
pagina 5 di 8 Che, ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990, gli Uffici hanno il dovere di concludere, mediante Pt_24
l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis entro 730 giorni, (D.P.C.M. del 17 gennaio 2014
n.33);
Che, tale dovere di evadere la domanda nel termine di 730 giorni non può essere considerata, tramite una interpretazione estensiva, una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza, atteso che le disposizioni che prevedono le condizioni di procedibilità e di proponibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione e non possono, quindi, nemmeno essere interpretate in senso estensivo, ma devono essere espresse.
Che, per di più, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato comporta, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equiparato ad un diniego di riconoscimento del diritto che giustifica l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Che, ancora, la paralisi del Consolato Generale d'Italia di San Paolo di Brasile, dovuta alla enorme mole di domande, comporta ad una assoluta incertezza delle definizioni delle istanze di riconoscimento di cittadinanza in contrasto anche al principio di ragionevole durata del processo;
Che la Costituzione federale Brasiliana del 1988, la quale, all'art 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana in caso di acquisizione di altra cittadinanza ponendo quale eccezione a tale regola che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera .
Che, ossia, la Costituzione Federale Brasiliana prevede la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera, come nel caso de qu
Rilevato che l'avo in linea retta, sig. , non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, Parte_23
come da Certificato di Negativa Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Segreteria
Nazionale della Giustizia Dipartimento Stranieri della Repubblica Federale del Brasile;
pagina 6 di 8 Che la linea retta di discendenza non è mai stata interrotta e che, pertanto, ai sensi della legge 91/1992 articolo 1, comma 1, lettera a, i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza diretta per linea paterna;
Che il termine di 730 giorni previsto dall'art. 2 L. 241/1990 non può essere considerato una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziale .
Che lo stato di paralisi dei Consolati Generale D'Italia di San Paolo comporta una lesione ai ricorrenti del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, autorizzandoli ad una tutela giudiziale .
Che la documentazione prodotta dai ricorrenti è la stessa che il richiede in caso Parte_25
di presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Che i Ricorrenti, hanno diritto alla Cittadinanza italiana in quanto, come da atti depositati, legalizzati, apostillati e tradotti, hanno dimostrato la discendenza da soggetto investito dello status di cittadino italiano (l'avo emigrato) e, tra l'altro, hanno provato l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Ritenuta provata la linea di discendenza illustrata in ricorso , con la documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è cittadino italiano.
pagina 7 di 8 - Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale
Venezia, 18 marzo 2024
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 8 di 8