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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Michele ANCONA Presidente dott. Emma MANZIONNA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 43/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulio STANO e dall'avv. Grazia Raffaella STANO, unitamente ai quali è elet- tivamente domiciliato in Conversano, alla via Mazzini, n°69 appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CARLUCCI, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via F. Crispi n°85/A appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°3870/2022, emessa dal Tribunale di Bari il
24.10.2022 (Altri istituti del diritto delle locazioni).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.1 2023, il sig. ha Parte_1 impugnato la sentenza emarginata, con la quale il Tribunale di Bari ha riget- tato la sua domanda volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento di € 1.920,59 Controparte_1 per canoni di locazione insoluti.
Deduceva l'attuale appellante di essere in regola con i pagamenti.
Instaurato il giudizio, si costituiva l' che contesta- Controparte_1 va l'avverso assunto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione impugnata.
Il giudizio di primo grado veniva istruito sulla sola base della docu- mentazione versata in atti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, accertava che il debi- to dell'opponente, nei confronti dell'Ente, assommava alla minore somma di
€ 716,32.
In conseguenza di quanto sopra, revocava il decreto ingiuntivo oppo- sto e condannava il sig. al pagamento, nei confronti dell' Pt_1 CP_1
, del minore importo su accertato.
[...]
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il sig.
[...]
, il quale si è affidato a più motivi di gravame, con i quali ha Parte_2 contestato la ricostruzione dei fatti e l'esistenza del suo debito, riproponen- do le domande ed eccezioni tutte già spiegate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l' che resiste all'appello Controparte_1
e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c., per inattività delle parti.
Con istanza congiunta, depositata in data 3.11.2023, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio della controversia, la cui udienza di discussione era stata fissata per l'udienza del 15.11.2023, pendenti trattati- ve al fine di comporre bonariamente la lite.
La Corte, in accoglimento dell'istanza congiunta, ha rinviato la causa, sempre per la discussione, all'udienza del 20.3.2024.
La comunicazione del rinvio risulta trasmessa a mezzo PEC, con esito positivo di consegna ai difensori delle parti, in data 15.11.2023.
All'udienza di rinvio, che si è tenuta con le modalità di cui agli artt.
pag. 2/4 127, co. 3, e 127-ter c.p.c., le parti non hanno depositato le note di tratta- zione scritta in sostituzione dell'udienza.
La Corte, dunque, ha rinviato ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
24.4.2024, con provvedimento in pari data.
L'ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20.4.2024 è stato regolarmente comunicati alle parti, con trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo PEC in data 20.3.2024.
Ciò premesso, considerato che, come evidenziato nei provvedimenti che hanno la trattazione scritta dell'udienza, il mancato deposito delle note scritte va equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell'art. 309 c.p.c., la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.c., a mente del quale “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”, e dell'art. 181, co. 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, dalla L.
6.8.2008 n°133, applicabile alla presente controversia fattispecie ai sensi dell'art. 56 dello stesso decreto legge) a mente del quale “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancella- ta dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del pro- cedimento, va emesso con la forma della sentenza, ex art. 307, u.c., c.p.c.-
L'estinzione del procedimento comporta, infine, che le spese del pre- sente grado restino a carico delle parti che le hanno anticipate, cpme stabili- to dall'art. 310, u.c., c.p.c.-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as- sorbita, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione pag. 3/4 del giudizio.
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anti- cipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.4.2024.
Il Presidente dott. Michele ANCONA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 4/4