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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2018 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca De Marco e Luigi Caravita
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
in persona del titolare Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
-RESISTENTI contumaci-
oggetto: omesso versamento contributi previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 02.03.2018, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere creditrice,
a titolo di omesso versamento di contributi e accantonamenti, nei confronti di
[...]
(€ 68.253,68 per contributi non versati nel periodo novembre 2009 - Controparte_1 novembre 2014), di (€ 46.999,05 per contributi non versati nel periodo Controparte_2
1 novembre 2013 - marzo 2016), dell' (€ 217,43 per contributi non Controparte_3 versati nel periodo gennaio 2016) e di (€ 3.979,34 per contributi non Controparte_4
versati nel periodo marzo 2016 - settembre 2016), della complessiva somma di €
119.449,50, per come risultante dalla “Denuncia dei lavoratori occupati” redatta sugli appositi moduli direttamente dall'impresa, deduceva che le suddette società facevano capo ad un unico centro di imputazione di interessi e, pertanto, dovevano essere considerate un unico soggetto giuridico, per dissimulazione di società collegate o per trasferimento d'azienda, con la conseguenza che tutte dovevano rispondere solidalmente ed indistintamente per i crediti maturati da essa ricorrente. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “Accertare e dichiarare che le società del gruppo operano come un unico soggetto giuridico e che comporta CP_1
l'insorgere di un unico centro di imputazione di rapporti;
Per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità solidale, relativamente al mancato versamento delle somme
a titolo di Cassa Edile, delle società: capitale Controparte_1 Controparte_2
C ridotto - società unipersonale, e Controparte_3 Controparte_5
conseguentemente del legale rappresentante , in virtù del collegamento CP_3
societario; Conseguentemente, condannare le società del gruppo , in solido, ( CP_1 [...]
e.O . capitale ridotto - società unipersonale, Controparte_1 CP_4 CP_2 [...]
, .) al pagamento della complessiva somma di € CP_3 Controparte_5
119.449,50 come da prospetti particolareggiati allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità delle notifiche del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si sono costituite in giudizio le parti convenute che, alle udienze dell'08.11.2018 , capitale ridotto e Controparte_1 CP_7 CP_8 [...]
e del 07.02.2019 ( ) sono state dichiarate contumaci. CP_4 CP_3
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte costituita e delle prove per testi per come richieste dalla parte ricorrente e ammesse dal giudice, è decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente, ritenendo che gli odierni convenuti costituiscano di fatto un unico centro di imputazione di interessi, agisce in giudizio chiedendo all'adito giudice di condannarli
2 in solido al pagamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Parte_1
in forza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra i resistenti e i relativi
[...] dipendenti, per un ammontare pari ad € 119.449,50.
2.1. Tanto premesso, quanto alla possibilità di configurare un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, ma deve essere anche ravvisabile “una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia
confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione
contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte
imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in
favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
5496 del 14/03/2006; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013; Sez. L, Sentenza n. 26346
del 20/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 19023 del 31/07/2017; Ordinanza n. 16975 del
25/05/2022). Ancora, “Ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte
delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle
obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà
prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. 28/03/2018, n. 7704 e Cass. 09/01/2019 n.
267).
Va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza ha comunque riconosciuto la configurabilità,
a vari fini, di un'impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di
3 soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione d'impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 29/11/2011, n. 25270; Cass.
14/03/2006, n. 5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n. 11275).
2.2. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente e dalle risultanze testimoniali, sono pienamente emersi tutti gli indici sintomatici richiamati dalla citata giurisprudenza di legittimità, volti a comprovare l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro generatori degli obblighi contributivi oggetto del presente giudizio, essendo, la separazione giuridica dei soggetti convenuti, frutto di un'operazione meramente formale non corrispondente alla realtà fattuale.
Evidenti, innanzitutto, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva di tutte le parti convenute nonché la circostanza che le attività esercitate dalle stesse si integravano tra loro ed erano sempre dirette a perseguire un interesse comune.
Su tali punti, dalle visure camerali versate in atti dalla ricorrente risulta che tutte le imprese convenute avevano sede legale a via Ruccoli in Belmonte Calabro (CS) e che tutte avevano il medesimo oggetto sociale, occupandosi, sostanzialmente, di attività edile
(cfr. Visure camerali versate in atti dalla ricorrente, ovvero all.ti ricorso 2.A, 2.B, 2.C,
2.D, e 3.A, 3.B, 3.C, 3.D).
Inoltre, le testimonianze raccolte nel presente giudizio convergono tutte nel senso di confermare che le società e l'impresa individuale convenute avevano sede a via Ruccoli, in Belmonte Calabro (CS), ove erano ubicati sia gli uffici che il magazzino aziendale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze di Testimone_1 [...]
Cont
e di non ho cause pendenti con loro e attualmente non lavoro CP_3 CP_4
più alle loro dipendenze;
conosco il sig. e posso dire che il suo ufficio è CP_3
situato in Belmonte Calabro, via Ruccoli, dove io andavo sempre anche quando ero dipendente della sia quando ero dipendente di sia quando Controparte_4 Controparte_4 ero dipendente di , per lo svolgimento dell'attività lavorativa impiegavo CP_3
gli stessi macchinari e utilizzavo le stesse attrezzature, che si trovavano in un deposito aziendale in via Ruccoli”. Nella medesima udienza, il teste , ex dipendente Testimone_2 di e di ha confermato che l'ufficio di “è CP_3 Controparte_4 CP_3
situato in Belmonte Calabro, via Ruccoli, dove io andavo sempre anche quando ero dipendente della sia quando ero dipendente di sia quando Controparte_4 Controparte_4
4 ero dipendente di , per lo svolgimento dell'attività lavorativa impiegavo CP_3
gli stessi macchinari e utilizzavo le stesse attrezzature, che si trovavano in un magazzino vicino l'ufficio di via Ruccoli.” (cfr. verbale udienza del 22.10.2019). Nello stesso senso
“Vicino gli uffici presso la Via Ruccoli, era ubicato anche un Testimone_3 magazzino. […] Le attrezzature si trovavano nel magazzino.” e “Gli Testimone_4 uffici erano ubicati in Via Ruccoli, vi era anche il magazzino di fianco” (cfr. verbale udienza del 23.09.2021). Circostanze confermate da all'udienza del Parte_2
29.09.2022.
In secondo luogo, evidente anche il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario unitario sempre in capo ad . CP_3
In particolare, dalle già citate visure camerali, è risultato che era CP_3
l'amministratore unico di tutte le società convenute, nonché titolare dell'omonima impresa individuale convenuta, socio unipersonale della a capitale ridotto, CP_2
socio al 50% della e della Co. Edil Srl. Controparte_1
Ciò non bastasse, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario unitario in capo ad è stato confermato dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi. CP_3
Gli stessi hanno infatti uniformemente riferito di aver sempre ricevuto disposizioni direttamente da , a prescindere dal soggetto formalmente datore di lavoro. CP_3
Come efficacemente sintetizzato dal teste “io ho avuto a che fare Testimone_3 sempre e solo con lui [ n.d.a.]”, mentre il teste (verbale CP_3 Testimone_4 udienza del 23.09.2021), ha confermato di aver “sempre preso ordini da ” CP_3
pur avendo lavorato per diverse società del gruppo (cfr. verbale udienza del 23.09.2021).
Infine, l'utilizzazione promiscua della forza lavoro è stata ampiamente dimostrata dalle testimonianze di tutti i lavoratori sentiti, i quali hanno confermato di aver prestato la propria attività, a prescindere dal formale datore di lavoro, sempre sotto la direzione unitaria di , utilizzando sempre i macchinari e attrezzature siti nel CP_3
magazzino di via Ruccoli in Belmonte Calabro (CS).
Sul punto, particolarmente significativa la circostanza che i lavoratori spesso non fossero nemmeno a conoscenza di quale fosse la società formalmente datrice di lavoro, come emerso dalle dichiarazioni del teste il quale ha affermato “[…] mi Testimone_1
chiamava sempre , il sig. , per lavorare presso i vari cantieri, ma Pt_3 CP_3
5 non saprei dire se in alcuni dei cantieri in cui ho lavorato la ditta appaltatrice fosse il mio formale datore di lavoro oppure o (cfr. Controparte_2 Controparte_1
verbale udienza del 22.10.2019). Nella stessa direzione, ha dichiarato: Testimone_4
“Ho sempre lavorato per lui [ n.d.a.] anche se ha cambiato diverse CP_3 società, ricordo CoEdil e CoGei” (cfr. verbale udienza del Controparte_1
23.09.2021).
Emblematica, in tal senso, la vicenda riferita dal teste il quale ha Parte_2
dichiarato “io sono stato assunto con la società A domanda del Controparte_1
difensore, posso precisare che in quel periodo di quindici giorni sono stato solo
“prestato” dalla alla A chiarimento del difensore, posso Controparte_1 CP_2
confermare che nel luglio 2014 mi sono accorto dalla cartellonistica esposta nel cantiere che vi era un nome di altra società e non della ho chiesto chiarimenti al sig. CP_1 [...]
, mi è stato risposto che per me non cambiava nulla, ma in realtà ero stato CP_3 licenziato dalla e assunto con la ditta a mia insaputa.” (cfr. verbale udienza CP_1 CP_2
del 29.09.2022).
Evidentemente, dunque, il passaggio dei lavoratori tra i vari soggetti convenuti avveniva in modo del tutto informale e talvolta persino all'insaputa degli stessi, in funzione delle mere esigenze personali ed organizzative di . CP_3
2.3. In definitiva, le risultanze istruttorie hanno fornito prova piena e concordante dell'unicità del centro di imputazione, dimostrando come il frazionamento dell'attività di impresa edile in diversi soggetti era meramente formale, rispondendo anche a finalità elusive degli obblighi di legge, permanendo nella sostanza un'organizzazione unitaria facente capo ad . CP_3
Le parti convenute, dunque, essendo in realtà un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro generatori degli obblighi contributivi oggetto del presente giudizio, devono rispondere solidalmente per i debiti contratti nei confronti della . Parte_1
Ne consegue che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, impresa Controparte_2 individuale ” in persona del titolare e CP_3 CP_3 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, devono essere condannati in
[...]
solido a corrispondere a parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la complessiva somma di € 119.449,50, per come risulta dagli analitici prospetti provenienti dalla Cassa
6 ricorrente, attestanti le annualità per cui risulta omesso il relativo versamento dei contributi, il cui contenuto non è stato oggetto di alcuna contestazione nell'an e nel quantum da parte dei convenuti rimasti contumaci (cfr. all.ti 1A,1B,1C e 1D ricorso), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia
(scaglione 52.001 -260.000), con distrazione in favore dei procuratori attorei.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara che in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, capitale ridotto, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, impresa individuale ” in persona CP_3
del titolare e in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_4
pro tempore rappresentano un unico centro di imputazione di interessi e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di Parte_1
cui al ricorso, della complessiva somma di € 119.449,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 43,00 per esborsi, € 6.115,00 per onorari, oltre Pt_1
spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Paola, 05.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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