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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice –
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 602 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, CF appresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. ALLEGRINI EUGENIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, CF rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2
i calce al ricorso, dall'avv. ALLEGRINI EUGENIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/03/2024 e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Umbertide (PG) il 26/06/2003, dalla cui unione sono nati figli
(nato il [...] a [...] e residente con la madre), che ha già raggiunto Persona_1
la maggiore età, e (nata il [...] a [...] e residente con la madre) Persona_2 ancora minore d'età, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione con ordinanza del 16 ottobre 2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3) La casa familiare sita in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificata in Catasto Fabbricati del
Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 32, piano 2/3, Zona 6, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 7 vani, rendita catastale € 379,60, resterà assegnata alla moglie, fin quando, per effetto dell'adempimento degli obblighi infra indicati (che il marito con il presente atto assume), l'immobile predetto non diverrà di piena ed esclusiva proprietà della ridetta sig.ra . Parte_2
4) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma resterà collocata e domiciliata Per_2
presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5) corrisponderà a -mediante bonifico bancario da Parte_1 Parte_2
eseguirsi entro i primi 5 giorni di ciascun mese sul conto corrente alla stessa intestato e intrattenuto presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Catanzaro, via T. Campanella, codice iban
[...] - l'importo mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 01/01/2025, in Per_2 misura corrispondente alla variazione verificatasi l'anno precedente.
6) Le seguenti spese straordinarie, da sostenere in favore della figlia minore saranno Per_2
sopportate da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre e in ragione del 30% a carico della madre:
6.1) Spese mediche
✓ tikets sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezione di quelli da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SSN, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
✓ spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
✓ spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
✓ spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista) nei limiti di un costo medio di mercato;
✓ spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
✓ spese sanitarie urgenti.
6.2) Spese scolastiche e di istruzione
✓ iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
✓ libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
✓ per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno (personal computer / tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
✓ partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
✓ corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
✓ spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
6.3) altre spese
✓ spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
✓ spesa per la frequenza di centro ricreativo estivo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori grest, campus).
Le spese di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2 e 6.3 (la cui indicazione deve intendersi esemplificativa e non esaustiva) dovranno essere documentate e non richiedono la preventiva concertazione.
6.4) spese medico sanitarie
✓ esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
✓ spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
✓ cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, in genere;
✓ spese mediche di degenza per interventi presso strutture private convenzionate;
✓ cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ cure termali e fisioterapiche;
✓ farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
6.5) spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica
✓ iscrizioni, rette, tasse, oneri di frequenza di scuole private;
✓ iscrizioni, rette, tasse, oneri di frequenza e materiali didattici per il Conservatorio o scuole formative;
✓ iscrizione, frequenze e materiali didattici per corsi extrascolastici (esempio lingue, informatica, attività artistiche), ovvero successive alla scuola secondaria superiore;
✓ iscrizioni, rette, tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari;
✓ ripetizioni salvo quanto previsto al paragrafo 6.2, punto quinto;
✓ spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
✓ viaggi studio e d'istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
✓ corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura) e corsi di informatica;
✓ centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), nonché costo per il conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata;
✓ attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
✓ organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese di cui ai precedenti punti 6.4 e 6.5 (la cui indicazione deve intendersi esemplificativa e non esaustiva) dovranno essere documentate e restano subordinate al consenso di entrambi i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che avrà esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7) Il padre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia minore ogni volta che vorrà, previo Per_2
preavviso e coordinamento con la madre;
la terrà, inoltre, con sé tutti i mercoledì dalle h. 15 alle h.
20; a settimane alterne dalle h. 15 del venerdì alle h. 20 di domenica;
per l'intero mese di agosto.
Durante le festività natalizie il primo anno resterà con la madre dalle h. 15 del 23 dicembre Per_2
fino alle h. 15 del 28 dicembre;
resterà, invece con il padre dalle h. 15 del 28 dicembre alle h. 20 del giorno 1° gennaio.
Per il secondo anno, resterà con il padre dalle h. 15 del 23 dicembre fino alle h. 15 del 28 Per_2
dicembre; resterà, invece, con la madre per il resto delle festività natalizie fino al giorno dell'Epifania così via, in modalità alternata, per i successivi anni sino al raggiungimento della maggiore età.
Durante il mese di luglio la madre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia minore ogni volta che vorrà, previo preavviso e coordinamento con il padre;
la terrà, inoltre, con sé tutti i mercoledì dalle h. 15 alle h. 20; a settimane alterne dalle h. 15 del venerdì alle h. 20 di domenica.
Per quanto concerne le vacanze pasquali la figlia minore trascorrerà, per il primo anno, il Per_2
giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre e viceversa, per il secondo anno, il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di pasquetta con la madre e così via, in modalità alternata, per i successivi anni sino al raggiungimento della maggiore età.
fino al raggiungimento della maggiore età, trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni Per_2
alterni con la madre e con il padre.
8) contribuirà alle spese per una vacanza della figlia minore ogni Parte_1 Per_2 anno in ragione del 60% della spesa per quest'ultima con il limite massimo di € 1.800,00. 9°) assume l'obbligo di trasferire, a titolo gratuito, a , al Parte_1 Parte_2
figlio e alla figlia i sottoelencati suoi diritti Persona_1 Persona_2
reali:
• in favore di - nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
5; cod. fisc. i sottoelencati diritti reali immobiliari: C.F._2
✓ quota parte pari alla metà dell'appartamento sito in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 32, piano 2/3,
Zona 6, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 7 vani, rendita catastale € 379, 60;
✓ quota parte pari alla metà del garage sito in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 3, piano S1, Zona 6,
Cat. C/6, Classe 3, consistenza mq. 24, rendita catastale € 61,97;
il trasferimento dei su indicati diritti reali immobiliari dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale sarà omologata la separazione consensuale dei coniugi;
• in favore del figlio - nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Nicola Calipari n. 5, cod. fisc. C.F._3
- la nuda proprietà dell'appartamento sito in sito in Catanzaro, via Buccarelli n. 4, identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 39, particella 576, sub 38, piano 7, Zona 1,
Cat. A/2, Classe 2, consistenza 5.5 vani, rendita catastale € 340,86; il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale sarà omologata la separazione consensuale dei coniugi;
riserverà a sé l'usufrutto sul predetto Parte_1
bene immobile;
• in favore della figlia minore - nata il [...] a [...], ivi Persona_2
residente in [...]; cod. fisc. - la nuda proprietà C.F._4 dell'appartamento sito in via Alessandro Turco n. 31, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 38, particella 125, sub 1106, piano 1, Zona 1, Cat. A/3, Classe 3, consistenza
5,5 vani, rendita catastale € 369.27; il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio da parte del giudice Tutelare della necessaria autorizzazione che i ricorrenti si impegnano a richiedere non appena sarà pronunciata la sentenza con la quale sarà omologata la loro separazione consensuale;
riserverà a sé l'usufrutto sul predetto bene immobile.” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 30, parte 2, s. B, 1, reg. Atti Parte_1 Parte_2 Pt_3
Matrimonio anno 2003);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Umbertide (PG), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 6/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice –
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 602 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, CF appresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. ALLEGRINI EUGENIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, CF rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2
i calce al ricorso, dall'avv. ALLEGRINI EUGENIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/03/2024 e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Umbertide (PG) il 26/06/2003, dalla cui unione sono nati figli
(nato il [...] a [...] e residente con la madre), che ha già raggiunto Persona_1
la maggiore età, e (nata il [...] a [...] e residente con la madre) Persona_2 ancora minore d'età, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione con ordinanza del 16 ottobre 2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
3) La casa familiare sita in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificata in Catasto Fabbricati del
Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 32, piano 2/3, Zona 6, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 7 vani, rendita catastale € 379,60, resterà assegnata alla moglie, fin quando, per effetto dell'adempimento degli obblighi infra indicati (che il marito con il presente atto assume), l'immobile predetto non diverrà di piena ed esclusiva proprietà della ridetta sig.ra . Parte_2
4) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma resterà collocata e domiciliata Per_2
presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5) corrisponderà a -mediante bonifico bancario da Parte_1 Parte_2
eseguirsi entro i primi 5 giorni di ciascun mese sul conto corrente alla stessa intestato e intrattenuto presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Catanzaro, via T. Campanella, codice iban
[...] - l'importo mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 01/01/2025, in Per_2 misura corrispondente alla variazione verificatasi l'anno precedente.
6) Le seguenti spese straordinarie, da sostenere in favore della figlia minore saranno Per_2
sopportate da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre e in ragione del 30% a carico della madre:
6.1) Spese mediche
✓ tikets sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezione di quelli da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SSN, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
✓ spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
✓ spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
✓ spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista) nei limiti di un costo medio di mercato;
✓ spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
✓ spese sanitarie urgenti.
6.2) Spese scolastiche e di istruzione
✓ iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
✓ libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
✓ per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno (personal computer / tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
✓ partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
✓ corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
✓ spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
6.3) altre spese
✓ spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
✓ spesa per la frequenza di centro ricreativo estivo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori grest, campus).
Le spese di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2 e 6.3 (la cui indicazione deve intendersi esemplificativa e non esaustiva) dovranno essere documentate e non richiedono la preventiva concertazione.
6.4) spese medico sanitarie
✓ esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
✓ spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
✓ cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, in genere;
✓ spese mediche di degenza per interventi presso strutture private convenzionate;
✓ cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ cure termali e fisioterapiche;
✓ farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
6.5) spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica
✓ iscrizioni, rette, tasse, oneri di frequenza di scuole private;
✓ iscrizioni, rette, tasse, oneri di frequenza e materiali didattici per il Conservatorio o scuole formative;
✓ iscrizione, frequenze e materiali didattici per corsi extrascolastici (esempio lingue, informatica, attività artistiche), ovvero successive alla scuola secondaria superiore;
✓ iscrizioni, rette, tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post-universitari;
✓ ripetizioni salvo quanto previsto al paragrafo 6.2, punto quinto;
✓ spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
✓ viaggi studio e d'istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
✓ corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura) e corsi di informatica;
✓ centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), nonché costo per il conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata;
✓ attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
✓ organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese di cui ai precedenti punti 6.4 e 6.5 (la cui indicazione deve intendersi esemplificativa e non esaustiva) dovranno essere documentate e restano subordinate al consenso di entrambi i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che avrà esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7) Il padre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia minore ogni volta che vorrà, previo Per_2
preavviso e coordinamento con la madre;
la terrà, inoltre, con sé tutti i mercoledì dalle h. 15 alle h.
20; a settimane alterne dalle h. 15 del venerdì alle h. 20 di domenica;
per l'intero mese di agosto.
Durante le festività natalizie il primo anno resterà con la madre dalle h. 15 del 23 dicembre Per_2
fino alle h. 15 del 28 dicembre;
resterà, invece con il padre dalle h. 15 del 28 dicembre alle h. 20 del giorno 1° gennaio.
Per il secondo anno, resterà con il padre dalle h. 15 del 23 dicembre fino alle h. 15 del 28 Per_2
dicembre; resterà, invece, con la madre per il resto delle festività natalizie fino al giorno dell'Epifania così via, in modalità alternata, per i successivi anni sino al raggiungimento della maggiore età.
Durante il mese di luglio la madre potrà vedere ed intrattenersi con la figlia minore ogni volta che vorrà, previo preavviso e coordinamento con il padre;
la terrà, inoltre, con sé tutti i mercoledì dalle h. 15 alle h. 20; a settimane alterne dalle h. 15 del venerdì alle h. 20 di domenica.
Per quanto concerne le vacanze pasquali la figlia minore trascorrerà, per il primo anno, il Per_2
giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre e viceversa, per il secondo anno, il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di pasquetta con la madre e così via, in modalità alternata, per i successivi anni sino al raggiungimento della maggiore età.
fino al raggiungimento della maggiore età, trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni Per_2
alterni con la madre e con il padre.
8) contribuirà alle spese per una vacanza della figlia minore ogni Parte_1 Per_2 anno in ragione del 60% della spesa per quest'ultima con il limite massimo di € 1.800,00. 9°) assume l'obbligo di trasferire, a titolo gratuito, a , al Parte_1 Parte_2
figlio e alla figlia i sottoelencati suoi diritti Persona_1 Persona_2
reali:
• in favore di - nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
5; cod. fisc. i sottoelencati diritti reali immobiliari: C.F._2
✓ quota parte pari alla metà dell'appartamento sito in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 32, piano 2/3,
Zona 6, Cat. A/3, Classe 2, consistenza 7 vani, rendita catastale € 379, 60;
✓ quota parte pari alla metà del garage sito in Catanzaro, via Nicola Calipari n. 5, identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 43, particella 1190, sub 3, piano S1, Zona 6,
Cat. C/6, Classe 3, consistenza mq. 24, rendita catastale € 61,97;
il trasferimento dei su indicati diritti reali immobiliari dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale sarà omologata la separazione consensuale dei coniugi;
• in favore del figlio - nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Nicola Calipari n. 5, cod. fisc. C.F._3
- la nuda proprietà dell'appartamento sito in sito in Catanzaro, via Buccarelli n. 4, identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 39, particella 576, sub 38, piano 7, Zona 1,
Cat. A/2, Classe 2, consistenza 5.5 vani, rendita catastale € 340,86; il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale sarà omologata la separazione consensuale dei coniugi;
riserverà a sé l'usufrutto sul predetto Parte_1
bene immobile;
• in favore della figlia minore - nata il [...] a [...], ivi Persona_2
residente in [...]; cod. fisc. - la nuda proprietà C.F._4 dell'appartamento sito in via Alessandro Turco n. 31, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio n° 38, particella 125, sub 1106, piano 1, Zona 1, Cat. A/3, Classe 3, consistenza
5,5 vani, rendita catastale € 369.27; il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio da parte del giudice Tutelare della necessaria autorizzazione che i ricorrenti si impegnano a richiedere non appena sarà pronunciata la sentenza con la quale sarà omologata la loro separazione consensuale;
riserverà a sé l'usufrutto sul predetto bene immobile.” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 30, parte 2, s. B, 1, reg. Atti Parte_1 Parte_2 Pt_3
Matrimonio anno 2003);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Umbertide (PG), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 6/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo