Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7204 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Viviana Cornacchia, Luigi Punzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Lacco Ameno, non costituito in giudizio;
per accertamento della illegittimità “del comportamento omissivo, ovvero del SILENZIO RIFIUTO formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241/90, sulla diffida inoltrata a mezzo P.E.C., in data 23 ottobre 2025, a ACER, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acer Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ACER, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ente proprietario sulla propria istanza-diffida del 23 ottobre 2025.
Espone la ricorrente che, a seguito di un accertamento di abusi edilizi presso l'immobile da lei condotto in locazione, ha presentato al Comune di Lacco Ameno un'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Sulla predetta istanza, la Commissione Edilizia comunale ha espresso parere favorevole in data 6 febbraio 2025. Tuttavia, per la definizione del procedimento, era necessario il nulla-osta dell'ente proprietario, ACER, che, nonostante la formale diffida, è rimasto inerte.
Si è costituita in giudizio ACER Campania, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo, in sintesi, la carenza di un obbligo di provvedere in senso favorevole all'istanza della ricorrente. L'ente ha evidenziato che, in qualità di proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non è tenuto a rilasciare autorizzazioni per sanatorie di abusi realizzati dagli assegnatari. Ha inoltre richiamato la disciplina di settore, che prevede la decadenza dall'assegnazione in caso di opere abusive non rimosse (art. 27 del Regolamento Regionale n. 11/2019) e l'obbligo di demolizione per opere abusive su suoli pubblici (art. 35 del d.P.R. n. 380/2001). Ha infine documentato di aver intrapreso azioni concrete contro gli abusi, inclusa la presentazione di una querela nei confronti della ricorrente.
In corso di causa, l'Amministrazione resistente ha depositato la nota prot. n. 0024941 del 18 febbraio 2026, indirizzata alla ricorrente, al suo difensore e al Comune di Lacco Ameno. Con tale atto, ACER ha formalmente comunicato di non essere tenuta ad autorizzare la sanatoria, ha qualificato come nullo il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale in quanto espresso in assenza del consenso del proprietario e ha diffidato la ricorrente all'eliminazione delle opere abusive, preannunciando le conseguenze di legge in tema di decadenza dall'assegnazione e ripristino dei luoghi.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è volto a contrastare l'inerzia dell'Amministrazione resistente a fronte di un'istanza volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per la definizione di un procedimento di sanatoria edilizia.
Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, è sopravvenuto un fatto idoneo a determinare il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione nel merito della domanda di accertamento del silenzio.
In data 18 febbraio 2026, difatti, ACER Campania ha adottato e comunicato la nota prot. n. 0024941, con cui ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà contraria al rilascio del nulla-osta richiesto. In particolare, con tale atto l'ente ha esplicitato le ragioni giuridiche ostative all'assenso, richiamando la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e diffidando la ricorrente alla demolizione delle opere.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione avverso il silenzio ha come presupposto la perdurante inerzia dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Tale condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione.
L'adozione di un provvedimento esplicito, quale che sia il suo contenuto (favorevole, sfavorevole, purché non meramente soprassessorio), interrompe l'inerzia e fa venir meno l'oggetto stesso del giudizio sul silenzio. In tale evenienza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il privato ha ottenuto il risultato cui mirava l'azione ex art. 117 c.p.a., ovverosia il superamento della situazione di inerzia procedimentale (TAR Lazio - Roma num. 11596/ 2023).
Nel caso di specie, la nota del 18 febbraio 2026 costituisce un provvedimento espresso che pone fine al silenzio serbato da ACER. Sebbene il contenuto di tale atto sia palesemente contrario all'interesse sostanziale della ricorrente, esso ha l'effetto di esaurire l'obbligo di provvedere che il presente giudizio era volto a far valere.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di condanna dell'Amministrazione a provvedere, essendo quest'ultima già evasa in senso negativo. La tutela della ricorrente, a fronte di tale determinazione, potrà eventualmente essere perseguita attraverso l'impugnazione del suddetto atto, ove ne sussistano i presupposti, nelle forme e nei termini di legge.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
3.- Quanto al regime delle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La pronuncia in rito, infatti, è determinata da un comportamento dell'Amministrazione (l'adozione del provvedimento espresso del 18 febbraio 2026) posto in essere solo dopo l'instaurazione del presente giudizio. Ciò induce a ritenere, secondo un criterio di soccombenza virtuale limitato al profilo procedimentale, che la proposizione del ricorso sia stata necessaria per superare l'inerzia dell'ente e ottenere il riscontro, seppur negativo, all'istanza presentata. Tuttavia, le argomentazioni difensive di ACER, fondate sulla specifica disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, evidenziano una notevole complessità della questione sostanziale sottesa alla richiesta della ricorrente, il che giustifica la mancata condanna dell'Amministrazione resistente. La combinazione di tali elementi induce a ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA LL, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
IO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EI | SA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.