Articolo 5 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 dicembre 1962
Art. 5.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' integrativa di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente