Art. 5.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' integrativa di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' integrativa di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.