Art. 3. 1. L'U.N.A.LAT. e ciascuna "associazione" tengono, con periodicita' semestrale, a decorrere dal 1 aprile di ciascun periodo, la contabilita' di magazzino prevista all'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 contenente tutte le indicazioni prescritte al par. 1 del medesimo articolo relativamente ai produttori associati.
Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle "associazioni", per quantitativi "acquistati" ai sensi del predetto art. 14, par. 1, lettera c), si intendono i quantitativi "ceduti" dai produttori associati agli "acquirenti".
Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la contabilita' di magazzino, prevista al comma precedente, deve essere tenuta dagli "acquirenti".
Gli "acquirenti" dovranno considerare come produttori non aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di latte che non dimostrino, attraverso dichiarazione conforme all'allegato 1 del presente regolamento, che il latte ed i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono contabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di appartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78.
Gli "acquirenti" dovranno altresi' tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilita' dalla quale risultino per ciascun produttore:
a) nome e indirizzo;
b) i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.
I quantitativi di latte o di equivalente latte riportati nella contabilita' di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli "acquirenti".
2. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.
3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilita' di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera b), del richiamato regolamento CEE n. 1546/88.
4. Al fine di consentire agli "acquirenti" la regolare tenuta della contabilita' di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a piu' di un "acquirente", dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale e' stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalita' dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri "acquirenti".
A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'"acquirente", una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilita' tenuta ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88.
Nel caso in cui, per la cessazione dell'attivita' dell'"acquirente", il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovra' consegnare all'ultimo "acquirente" o all'"acquirente" principale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata sotto la propria responsabilita' ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'"acquirente" che ha cessato l'attivita' nel corso di uno dei periodi di dodici mesi.
L'"acquirente" che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovra' provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.
Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle "associazioni", per quantitativi "acquistati" ai sensi del predetto art. 14, par. 1, lettera c), si intendono i quantitativi "ceduti" dai produttori associati agli "acquirenti".
Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la contabilita' di magazzino, prevista al comma precedente, deve essere tenuta dagli "acquirenti".
Gli "acquirenti" dovranno considerare come produttori non aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di latte che non dimostrino, attraverso dichiarazione conforme all'allegato 1 del presente regolamento, che il latte ed i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono contabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di appartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78.
Gli "acquirenti" dovranno altresi' tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilita' dalla quale risultino per ciascun produttore:
a) nome e indirizzo;
b) i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.
I quantitativi di latte o di equivalente latte riportati nella contabilita' di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli "acquirenti".
2. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.
3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilita' di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera b), del richiamato regolamento CEE n. 1546/88.
4. Al fine di consentire agli "acquirenti" la regolare tenuta della contabilita' di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a piu' di un "acquirente", dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale e' stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalita' dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri "acquirenti".
A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'"acquirente", una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilita' tenuta ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88.
Nel caso in cui, per la cessazione dell'attivita' dell'"acquirente", il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovra' consegnare all'ultimo "acquirente" o all'"acquirente" principale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata sotto la propria responsabilita' ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'"acquirente" che ha cessato l'attivita' nel corso di uno dei periodi di dodici mesi.
L'"acquirente" che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovra' provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.