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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3291/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048125177000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120210048125177000 (notificata il 25.06.2024) di € 15.333,31, chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'annullamento (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria con tabella riassuntiva insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente - in estrema sintesi – deduce l'intervenuta prescrizione, successivamente ala notifica dell'Avviso di accertamento Imu n. 11368 del Comune di Agrigento (in data 08.11.2018).
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà – non è fondato e va rigettato.
1.- Il ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate riscossione in data 18.09.2024 ed ha, quindi, eseguito l'iscrizione a ruolo il 23.10.2024: oltre il termine di trenta giorni previsti dall' 22 D. Lgs 546/92:
“ … Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita … l'originale del ricorso notificato
… All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso … L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente …”.
2.- Il ricorrente ha dedotto (cfr. pag 1 ricorso) di aver ricevuto (il 28.11.2018) l'Avviso di accertamento
IMU n. 11368 da parte del Comune di Agrigento e che, in data 25.06.2024, ha ricevuto la cartella di pagamento n. 29120210048125177000 qui in esame.
Sul punto va richiamata la “sospensione” della prescrizione disposta in conseguenza delle disposizioni emergenziali “Covid 19” che, nel loro complesso, hanno “differito” il termine di prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto –il ricorso
è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti. Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA PE RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3291/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048125177000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120210048125177000 (notificata il 25.06.2024) di € 15.333,31, chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'annullamento (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria con tabella riassuntiva insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente - in estrema sintesi – deduce l'intervenuta prescrizione, successivamente ala notifica dell'Avviso di accertamento Imu n. 11368 del Comune di Agrigento (in data 08.11.2018).
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà – non è fondato e va rigettato.
1.- Il ricorrente ha notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate riscossione in data 18.09.2024 ed ha, quindi, eseguito l'iscrizione a ruolo il 23.10.2024: oltre il termine di trenta giorni previsti dall' 22 D. Lgs 546/92:
“ … Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita … l'originale del ricorso notificato
… All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso … L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente …”.
2.- Il ricorrente ha dedotto (cfr. pag 1 ricorso) di aver ricevuto (il 28.11.2018) l'Avviso di accertamento
IMU n. 11368 da parte del Comune di Agrigento e che, in data 25.06.2024, ha ricevuto la cartella di pagamento n. 29120210048125177000 qui in esame.
Sul punto va richiamata la “sospensione” della prescrizione disposta in conseguenza delle disposizioni emergenziali “Covid 19” che, nel loro complesso, hanno “differito” il termine di prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto –il ricorso
è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti. Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA PE RE