Sentenza 10 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01488/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2015, proposto da
EL AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Scalzo, ELa Deguidi, con domicilio eletto presso lo studio Marco Lo Scalzo in Venezia, S. Marco, 2891;
contro
Comune di Lazise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
nei confronti
GI GA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2015 del Consiglio Comunale di Lazise, recante "variante parziale al pi n. 4/b "revisione zone r — art 18 NT.O. del P.I." — esame, controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva";
di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lazise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un edificio con annessa area scoperta nel Comune di Lazise, ove ha trasferito la propria residenza. Qualche anno dopo ha acquistato l’attiguo lotto, dell’estensione di mq 3.500, per costruirvi un’altra abitazione per i propri familiari.
Entrambi i lotti rientrano nel perimetro dell’A.T.O. 1.2. Lazise Capoluogo e fanno parte degli ambiti di edificazione diffusa individuati dal PAT che, all’art. 21.5, rimette al PI la previsione di “interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale” per rispondere ad esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo.
Afferma il ricorrente che il terreno di sua proprietà, nell’originario PI, aveva destinazione residenziale soggetta ad intervento edilizio diretto ed era inserito in una più vasta area identificata come “RS (residenziale speciale) n. 34”.
In tale area, così come per le altre classificate come RS (residenza speciale), il PI originario fissava una volumetria massima concedibile senza individuare un indice fondiario.
Questo assetto è stato ritenuto dall’amministrazione comunale insediatasi nel 2013 urbanisticamente non corretto, perché determinava un’eccessiva sperequazione tra le proprietà. Non essendo fissato un indice fondiario, infatti, ciascun proprietario avrebbe potuto consumare l’intera volumetria concedibile, rendendo gli altri terreni di fatto inedificabili.
Vi era, inoltre, la necessità di ridurre il carico insediativo di edilizia residenziale identificato nell’originario PI perché esso era stato definito senza tener conto dei limiti fissati dal PAT.
Con la variante 4/b, quindi, il Comune ha proceduto a delimitare le zone residenziali già edificate (“aree ad edificato esistente”), attribuendo un indice di edificabilità solo alle aree libere ed ha, comunque, ridotto la volumetria massima concedibile per ciascuna zona.
Quanto alla R.S. n. 34, essa era, in origine, suddivisa in due settori vicini ma non confinanti ai quali era stata assegnata una volumetria complessiva di mc 2.500, ripartita nella misura massima di 500 mc per edificio da insediare su lotti di almeno 700 mq.
Con la variante 4/b, oggetto di impugnazione, il Comune ha delimitato l’area già edificata ed attribuito un indice fondiario di 0,30 mc/mq alle sole aree libere soggette a PUA identificate negli elaborati.
L’area di proprietà del ricorrente è stata inserita nel novero delle “aree ad edificato esistente” alle quali non è stato attribuito alcun indice fondiario e resa, quindi, non edificabile.
Il ricorrente contesta tale scelta per i seguenti motivi:
1. Violazione del legittimo affidamento, carenza di istruttoria, motivazione illogica perplessa ed insufficiente, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, violazione dell’art. 21.5 delle NTA del PAT. Il ricorrente si duole della scelta effettuata dal Comune di aver attribuito un indice di edificabilità alle sole aree libere che, a suo dire, sarebbero state individuate sulla base dei confini di proprietà, in assenza di motivazioni riconducibili a criteri urbanistici, creando una irragionevole sperequazione tra fondi appartenenti alla medesima zona omogenea. Tale scelta sarebbe contraddittoria rispetto alle finalità che il Comune aveva avuto di mira poiché non porrebbe i proprietari nelle medesime condizioni. Il Comune avrebbe dovuto assegnare un indice di edificabilità omogeneo all’intera zona e lasciare agli accordi tra i proprietari la redistribuzione delle volumetrie edificabili. Lamenta, inoltre, un’errata perimetrazione dell’area ad edificato esistente (alla quale non è stato attribuito indice di edificabilità) nella parte in cui comprende anche il fondo di più recente acquisto da parte del ricorrente, in quanto la presenza di un campo da tennis e di una piscina non consentirebbe di ritenerlo edificato. Vi sarebbe, inoltre, una disparità di trattamento con altri fondi rientranti alla medesima RS n. 34, perché anch’essi sono in parte edificati. L’unica differenza risiede nel fatto che il ricorrente sarebbe proprietario anche di un fondo totalmente edificato limitrofo.
2. Violazione dell’affidamento, carenza di istruttoria, motivazione illogica, perplessa o insufficiente, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, sviamento. La natura puntuale della variante, intervenuta a disciplinare specifiche aree, avrebbe richiesto una motivazione puntuale che non risulta fornita, vieppiù in ragione dell’affidamento riposto dal ricorrente sulla precedente destinazione urbanistica. La scelta è viziata, altresì, da disparità di trattamento con riguardo ad altre aree alle quali l’edificabilità è stata riconosciuta al solo fine di addivenire ad una soluzione transattiva di un precedente contenzioso.
3. La volumetria in eccesso che la variante 4.a1 ha inteso ridurre derivava dagli accordi approvati con la variante 3 e da alcune zone R erroneamente dimensionate. Per ragioni di giustizia sostanziale, pertanto, avrebbe dovuto essere recuperata dai suddetti accordi. Inoltre la variante 4b è stata dimensionata in relazione a dati non ancora definitivi derivanti dalle varianti 4/a1 e 4/a2 all’epoca non ancora approvate.
Oltre all’annullamento della variante, il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno.
Si è costituito il Comune di Lazise che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 14 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti del difetto di istruttoria.
Per consolidato principio giurisprudenziale, le scelte di pianificazione hanno natura ampiamente discrezionale, restando sindacabili nei limiti della manifesta irragionevolezza ed illogicità e del difetto di istruttoria. Nel caso di specie, il Comune ha spiegato le ragioni delle scelte urbanistiche sottese alla variante 4b1, ossia, da un lato, ridurre la nuova volumetria insediabile nel Comune (al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dal PAT), dall’altro eliminare gli effetti discriminatori prodotti da una disciplina dell’area RS 34 lacunosa che (prevedendo solo una volumetria massima concedibile per l’intera aria, senza attribuzione ai fondi di un indice di edificabilità e consentendo l’intervento edilizio diretto) finiva per avvantaggiare i proprietari che fossero stati più veloci nel chiedere ed ottenere il rilascio dei titoli edilizi, i quali avrebbero potuto esaurire l’intera volumetria concedibile, rendendo di fatto inedificabili gli altri fondi.
Per raggiungere tale risultato le RS sono state suddivise in “aree libere” ed “aree ad edificato esistente”. Il Comune ha ritenuto di concentrare la nuova volumetria concedibile solo sulle prime.
Si tratta di una soluzione che non appare manifestamente illogica o discriminatoria, rispondendo tale scelta ad all’evidente finalità di evitare eccessi di concentrazione di volumetria all’interno delle aree già edificate.
Tuttavia, ad un’analisi della documentazione versata agli atti, (in particolare, dalle planimetrie depositate dal ricorrente come documenti nn. 3 e 5) non emerge, nel caso di specie, il rispetto del criterio espresso dalle delibere per escludere l’attribuzione dell’indice di edificabilità, ossia che le aree fossero “edificate”, ovvero “pertinenziali ad edificato esistente”. Infatti, dall’esame delle planimetrie in atti, l’area di proprietà del ricorrente è, sì, posta al limite di un’area edificata, ma è libera da edifici, essendo presenti soltanto un campo da tennis ed una piscina, entrambi fronteggianti una vasta area non edificata. Si tratta di una collocazione non dissimile da quella di altre aree che sono state ritenute libere (cfr. Rs 24, Rs 37, Rs 44, Rs 45), tra le quali anche il fondo attiguo alla proprietà del ricorrente - facente parte della medesima sottozona Rs 34 ed al quale è stato attribuito uno specifico indice di edificabilità -, che presenta caratteristiche analoghe a quello in questione, essendo di ampiezza similare (mq 3.348) ed ospitando un (sia pur modesto) fabbricato.
Il ricorso è, pertanto, fondato nei limiti del dedotto difetto di istruttoria e motivazione non essendo ricavabili dalla relazione illustrativa all’intervento le ragioni per le quali l’area è stata privata di indice di edificabilità. La variante va annullata nei limiti dell’interesse azionato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Comune di Lazise al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO