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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 24-10-2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 9-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-9-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28886/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 14206/2023), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli in Via III Trav. Cupa Capodichino n. 6, elett.te dom.ta in Napoli alla via Domenico Fontana 47/E, presso lo studio dell'avv. Marilena Chirico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di visita di revisione del 26-1-2023, le era stato revocato il beneficio assistenziale in quanto la Commissione medica competente aveva accertato una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30-12-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, ossia dell'assegno di CP_1 invalidità dal momento della revoca successiva a visita di revisione. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
1 Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 14206/2023. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti;
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle seguenti patologie: “Allo stato, le affezioni a carattere invalidante di cui risulta portatrice la ricorrente sono costituite da: • stato depressivo di entità media a carattere reattivo in assenza di specifici documentati iter clinici. Valutazione:40% codice di riferimento 2205; • artrosi lombare lieve/iniziale in soggetto in normopeso;
valutazione: 21% in riferimento proporzionale al codice analogo 7010; • esiti di mastectomia radicale sinistra risalente all'anno 2017; condizione a prognosi risolta ascrivibile al livello funzionale (Karnofsky 100- ECOG 0) ovvero << Normale: non segni e sintomi di malattia>> Valutazione 11% codice 9322”. Secondo il CTU “Il complesso morboso produttivo dell'invalidità sopra delineato, sulla guida dei riferimenti tabellari di legge, determina per il ricorrente , una Parte_1 percentuale globale d'invalidità intorno al sessanta per cento (60%)”. Le argomentazioni del consulente, conformi a quelle rese dal consulente nominato nella fase di ATP, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante, nonostante le critiche alla stessa consulenza sollevate da parte attrice, poiché le dette censure non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004). Pertanto la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della notevole percentuale di invalidità rilevata. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO recante n. RG 14206/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Si comunichi
Napoli, 24 ottobre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 24-10-2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 9-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-9-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28886/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 14206/2023), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli in Via III Trav. Cupa Capodichino n. 6, elett.te dom.ta in Napoli alla via Domenico Fontana 47/E, presso lo studio dell'avv. Marilena Chirico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di visita di revisione del 26-1-2023, le era stato revocato il beneficio assistenziale in quanto la Commissione medica competente aveva accertato una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30-12-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, ossia dell'assegno di CP_1 invalidità dal momento della revoca successiva a visita di revisione. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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1 Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 14206/2023. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti;
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle seguenti patologie: “Allo stato, le affezioni a carattere invalidante di cui risulta portatrice la ricorrente sono costituite da: • stato depressivo di entità media a carattere reattivo in assenza di specifici documentati iter clinici. Valutazione:40% codice di riferimento 2205; • artrosi lombare lieve/iniziale in soggetto in normopeso;
valutazione: 21% in riferimento proporzionale al codice analogo 7010; • esiti di mastectomia radicale sinistra risalente all'anno 2017; condizione a prognosi risolta ascrivibile al livello funzionale (Karnofsky 100- ECOG 0) ovvero << Normale: non segni e sintomi di malattia>> Valutazione 11% codice 9322”. Secondo il CTU “Il complesso morboso produttivo dell'invalidità sopra delineato, sulla guida dei riferimenti tabellari di legge, determina per il ricorrente , una Parte_1 percentuale globale d'invalidità intorno al sessanta per cento (60%)”. Le argomentazioni del consulente, conformi a quelle rese dal consulente nominato nella fase di ATP, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante, nonostante le critiche alla stessa consulenza sollevate da parte attrice, poiché le dette censure non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004). Pertanto la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della notevole percentuale di invalidità rilevata. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO recante n. RG 14206/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Si comunichi
Napoli, 24 ottobre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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