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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4426/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARGHERITA RUSSO e ORESTE DE FINIS,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Pertusella (VA), Via John Kennedy 371;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 05.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“Parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso [pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra le parti] e il ricorrente personalmente chiede dichiarare non ripetibili le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1
in data 04.09.1982 in Caronno Pertusella (VA), che dalla loro unione, in data 24.09.1983,
è nato il figlio economicamente indipendente, che in data 03/18.05.2012 è stata Per_1
omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi iscritta al n. r. g.
1178/2012, che entrambi i coniugi sono pensionati e autonomi economicamente, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora e che la comunione morale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita.
Nella contumacia della resistente, deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (a fronte della richiesta del ricorrente e della contumacia della resistente che, a differenza del ricorrente, non ha dimostrato avere interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4426/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARGHERITA RUSSO e ORESTE DE FINIS,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Pertusella (VA), Via John Kennedy 371;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 05.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“Parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso [pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra le parti] e il ricorrente personalmente chiede dichiarare non ripetibili le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1
in data 04.09.1982 in Caronno Pertusella (VA), che dalla loro unione, in data 24.09.1983,
è nato il figlio economicamente indipendente, che in data 03/18.05.2012 è stata Per_1
omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi iscritta al n. r. g.
1178/2012, che entrambi i coniugi sono pensionati e autonomi economicamente, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora e che la comunione morale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita.
Nella contumacia della resistente, deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (a fronte della richiesta del ricorrente e della contumacia della resistente che, a differenza del ricorrente, non ha dimostrato avere interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 11.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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