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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/08/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 719/23 (ivi riunita la causa R.G. n. 720/23)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nelle cause promosse con appelli depositati in data 22 dicembre 2023 da
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni CP_1
Ruberto e Maria Giovanna Conti, in virtù delle procure allegate ai rispettivi atti di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante/appellata incidentale-
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._2 Controparte_4 (C.F.: , (C.F.: C.F._3 Controparte_5
), (C.F.: C.F._4 Parte_2
), (C.F.: C.F._5 Parte_3
, (C.F.: C.F._6 Parte_4
), (C.F.: C.F._7 Parte_5
), CAMPIONE (C.F.: C.F._8 Pt_6
, (C.F.: C.F._9 Parte_7
), COPPA (C.F.: ), C.F._10 Pt_4 C.F._11
CUSAN (C.F.: ), C.F.: Pt_8 C.F._12 Parte_9
), (C.F. C.F._13 Parte_10
, (C.F.: C.F._14 Parte_11
), (C.F.: C.F._15 Parte_12
), (C.F.: C.F._16 Parte_13
, (C.F.: C.F._17 Parte_14
), (C.F.: C.F._18 Parte_15
), (C.F.: C.F._19 Parte_16
), (C.F.: C.F._20 Parte_17
, (C.F.: C.F._21 Parte_18
), (C.F.: C.F._22 Parte_19
), (C.F.: C.F._23 Parte_20
), (C.F.: ), C.F._24 Parte_21 C.F._25
(C.F. ), Parte_22 C.F._26 Pt_23
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._27 Parte_24
), (C.F.: C.F._28 Parte_25
), (C.F.: C.F._29 Parte_26
), (C.F.: , C.F._30 Parte_27 C.F._31
pag. 2/13 (C.F.: ), Parte_28 C.F._32 Parte_29
(C.F.: ), (C.F.: C.F._33 Parte_30
), (C.F.: C.F._34 Parte_31
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino C.F._35
Nordio, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellati/appellanti incidentali nelle cause nn. 719/23 e 720/23-
Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 628 e 629 del 2023 del Tribunale di
Venezia – sezione Lavoro
In punto: trattamento retributivo delle ferie.
Causa trattata all'udienza del 17 aprile 2025.
Conclusioni per nella causa R.G.N. 719/23: “nel Parte_1
merito
- In riforma della sentenza n. 628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 39, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
pag. 3/13 per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “nel merito
- In riforma della sentenza n. 629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 724/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 33, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni per parti appellate nella causa R.G.N 719/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza n.
628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie
pag. 4/13 che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52
(senza fase istruttoria) nel differente maggior importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del 28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da
Cassazione n.26246/22); 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi, ovvero I valori minimi o quelli ritenuti di giustizia, del DM 55/14 scaglione 5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti), con riduzione del 30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. - Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello
pag. 5/13 formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza
n.629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa interpartes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.724/2022, notificata il 4.12.2023, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di
€ 11.217,88 ovvero € 7.690,16 (senza fase istruttoria) ovvero nel differente importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea
2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del
28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da Cassazione n.26246/22) 5) violazione dell'art. 112
c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica secondo gli importi indicati in ricorso o previa C.T.U. contabile. -
Con ogni ulteriore effetto di legge. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del DM 55/14 scaglione
5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti) - con riduzione del
30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. -
pag. 6/13 Con condanna al risarcimento al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositato in data 22 dicembre 2023 la ha impugnato le sentenze n.628/23 e 629/23 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quali ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale CP_6
dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area
[...]
contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di €.12,80 e condannando a corrispondere ai ricorrenti le differenze Parte_1
retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memorie depositate il 5 aprile 2025 si sono costituiti gli appellati chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione formulando appello incidentale .
La cause, previa loro riunione, sono state discusse e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decise in modo non definitivo (sentenza n.251/25) con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto il pag. 7/13 prosieguo del giudizio invitando le parti a formulare conteggi condivisi in ordine all'incidenza delle indennità individuate con la sentenza impugnata utili per il computo del trattamento retributivo per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni annuali per ciascun lavoratore appellante incidentale con riferimento al periodo di causa.
Motivi della decisione
1) All'esito del giudizio sono residuate le questioni poste dal secondo e dal quinto motivo di appello incidentale.
Col secondo motivo gli appellanti incidentali si sono doluti per non aver liquidato correttamente le spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52 (senza fase istruttoria), mentre col quinto hanno lamentato la violazione dell'art. 112
c.p.c. avendo svolto espressa domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile.
2) Esaminando nell'ordine logico per primo il quinto motivo esso è fondato alla luce della chiara evidenza delle conclusioni assunte nei ricorsi di primo grado.
Ciò posto con l'ordinanza emessa contestualmente alla lettura del dispositivo della sentenza non definitiva il collegio aveva invitato le parti a formulare conteggi condivisi in ordine all'incidenza delle indennità individuate con la sentenza impugnata utili per il computo del trattamento retributivo per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni annuali per ciascun lavoratore appellante incidentale con riferimento al periodo di causa.
All'incombente hanno provvedimento i soli lavoratori appellanti incidentali. Rispetto a tale elaborazione contabile la difesa della società
pag. 8/13 all'udienza del 26 giugno aveva rappresentato di aver avuto cognizione dei conteggi solo in epoca recente.
Rilevato che il deposito dei conteggi era avvenuto rispettando il termine ultimo fissato dal collegio con la citata ordinanza (rispettivamente 5 e 16 giugno) ad eccezione dei conteggi per le posizioni e Parte_20
(depositati in data 20 giugno) era disposto il rinvio all'odierna Persona_1
udienza. In questa sede la difesa della società ha chiesto un ulteriore rinvio
“non essendo stata in grado di prendere posizione” sui conteggi. Parte_1
Il collegio ritiene che l'assenza di una puntuale contestazione dei conteggi, attesa la loro elaborazione in termini chiari ed espliciti non giustifichi un ulteriore dilazione temporale per cui ad essi si rifa per determinare le differenze retributiva spettanti.
Ciò posto l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto alla quale si è posta l'ulteriore questione circa le residuali differenze spettanti ai lavoratori non può essere esaminata in questa sede, in quanto non devoluta al collegio la questione a mente del tenore della domanda di primo grado, né risultando formulata una richiesta di rideterminazione della quantificazione ed attenendo il tema all'ambito della fase esecutiva della decisione e non a quella di cognizione ora esaminata.
Alla luce delle precedenti considerazioni, quindi, va dichiarato il diritto di credito per ciascun lavoratore nella misura indicata in dispositivo. La conseguente statuizione di condanna, tenuto conto della quota residua alla luce del pacifico pagamento intervenuto in corso di causa, determina la maggiorazione con il riconoscimento degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
pag. 9/13 3) Va rigettato il secondo motivo di appello.
La norma del decreto ministeriale n.55 del 2014 con modifiche introdotte col d.m n.147 citato, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può
((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”.
Si tratta, quindi, di una facoltà che è lasciata all'apprezzamento del giudicante rispetto alla quale la parte è tenuta a valorizzare le circostanze utili per giustificare l'aumento ivi previsto: “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 8399 del 26/03/2019, Rv. 653295 - 01).
Nel caso di spece la parte non offre alcuno spunto al riguardo. Si rileva che si è trattato di posizioni del tutto identiche, essendo l'unico dato rilevante la sola ricostruzione in fatto delle singole prestazioni, aspetto, peraltro, mai venuto in discussione, e, quindi, del tutto marginale nell'impegno difensionale e nella stesura degli atti difensivi. Solo per tale motivo è giustificato, quindi, un aumento, poco più che simbolico, di quanto liquidabile in base al parametro di base.
pag. 10/13 Con le due sentenze appellate è stata condannata al pagamento Parte_1
di complessivi €.12.500,00 in valore capitale (7.500 + 5.000) in favore degli odierni appellanti. Tenuto conto del valore di causa determinato all'esito del giudizio di appello fascia compresa tra €.52.000,01 ed
€.260.000,00 si stima rispetto dei minimi la liquidazione complessiva, tenuto conto del carattere sovrapponibile delle difese di ciascun lavoratore.
Le spese di lite dei due gradi, in conclusione vanno poste a carico della società soccombente e liquidate nella misura sopra indicata quanto al primo grado ed in €.8000,00 per il presente grado nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle posizioni degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta il secondo motivo di appello incidentale
- in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale determina le somme dovute da nella misura di seguito indicata e, Parte_1
condanna al pagamento delle somme indicate di seguito a Parte_1
margine di ciascuna parte appellante incidentale, maggiorate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla singola maturazione al saldo detratto quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado:
€.6111.80 Controparte_2
€.5618,53 Controparte_3
€.6453,62 Parte_10
pag. 11/13 Parte_14
Parte_22
Parte_32
Parte_30
Parte_33
Parte_2
Parte_34
Parte_4
Parte_35
Parte_15
Parte_16
Parte_19
Parte_21
Parte_23
Parte_11
Parte_25
Controparte_5
Controparte_4
Parte_5
Parte_7
Parte_36
MIRCO CUSAN.5
Parte_9
Parte_12
Parte_13
Parte_17
€.2365,01
€.4611,85
€.3016,63
€.2298,89
€.5750,34
€.3666,25
€.4257,91
€.6272,35
€.1448,18
€.4266,89
€.7012,82
€.3998,00
€.6141,77
€.5796,46
€.3118,13
€.4913,07
€.4263,44
€.4312,65
€.6059,42
€.5986,09
€.7033,98
€.6057,30
€.5586,83
€.5175,63
€.8455,75
€.5060,49
pag. 12/13 €.5494,73 Parte_37
€.3808,18 Parte_38
€.5863,83 Parte_24
€.3460,48 Parte_26
€.3371,32 Parte_27
€.3626,73 Parte_29
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio in favore delle parti appellanti incidentali liquidate quanto al primo grado nella misura rispettivamente indicata dalle sentenze impugnate e quanto al presente grado in €.8.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 per ciascun atto di appello.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nelle cause promosse con appelli depositati in data 22 dicembre 2023 da
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni CP_1
Ruberto e Maria Giovanna Conti, in virtù delle procure allegate ai rispettivi atti di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante/appellata incidentale-
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F.: ), CP_3 C.F._2 Controparte_4 (C.F.: , (C.F.: C.F._3 Controparte_5
), (C.F.: C.F._4 Parte_2
), (C.F.: C.F._5 Parte_3
, (C.F.: C.F._6 Parte_4
), (C.F.: C.F._7 Parte_5
), CAMPIONE (C.F.: C.F._8 Pt_6
, (C.F.: C.F._9 Parte_7
), COPPA (C.F.: ), C.F._10 Pt_4 C.F._11
CUSAN (C.F.: ), C.F.: Pt_8 C.F._12 Parte_9
), (C.F. C.F._13 Parte_10
, (C.F.: C.F._14 Parte_11
), (C.F.: C.F._15 Parte_12
), (C.F.: C.F._16 Parte_13
, (C.F.: C.F._17 Parte_14
), (C.F.: C.F._18 Parte_15
), (C.F.: C.F._19 Parte_16
), (C.F.: C.F._20 Parte_17
, (C.F.: C.F._21 Parte_18
), (C.F.: C.F._22 Parte_19
), (C.F.: C.F._23 Parte_20
), (C.F.: ), C.F._24 Parte_21 C.F._25
(C.F. ), Parte_22 C.F._26 Pt_23
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._27 Parte_24
), (C.F.: C.F._28 Parte_25
), (C.F.: C.F._29 Parte_26
), (C.F.: , C.F._30 Parte_27 C.F._31
pag. 2/13 (C.F.: ), Parte_28 C.F._32 Parte_29
(C.F.: ), (C.F.: C.F._33 Parte_30
), (C.F.: C.F._34 Parte_31
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino C.F._35
Nordio, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellati/appellanti incidentali nelle cause nn. 719/23 e 720/23-
Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 628 e 629 del 2023 del Tribunale di
Venezia – sezione Lavoro
In punto: trattamento retributivo delle ferie.
Causa trattata all'udienza del 17 aprile 2025.
Conclusioni per nella causa R.G.N. 719/23: “nel Parte_1
merito
- In riforma della sentenza n. 628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 39, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
pag. 3/13 per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “nel merito
- In riforma della sentenza n. 629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 724/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 33, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni per parti appellate nella causa R.G.N 719/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza n.
628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie
pag. 4/13 che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52
(senza fase istruttoria) nel differente maggior importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del 28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da
Cassazione n.26246/22); 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi, ovvero I valori minimi o quelli ritenuti di giustizia, del DM 55/14 scaglione 5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti), con riduzione del 30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. - Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello
pag. 5/13 formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza
n.629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa interpartes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.724/2022, notificata il 4.12.2023, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di
€ 11.217,88 ovvero € 7.690,16 (senza fase istruttoria) ovvero nel differente importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea
2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del
28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da Cassazione n.26246/22) 5) violazione dell'art. 112
c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica secondo gli importi indicati in ricorso o previa C.T.U. contabile. -
Con ogni ulteriore effetto di legge. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del DM 55/14 scaglione
5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti) - con riduzione del
30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. -
pag. 6/13 Con condanna al risarcimento al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositato in data 22 dicembre 2023 la ha impugnato le sentenze n.628/23 e 629/23 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quali ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale CP_6
dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area
[...]
contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di €.12,80 e condannando a corrispondere ai ricorrenti le differenze Parte_1
retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memorie depositate il 5 aprile 2025 si sono costituiti gli appellati chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione formulando appello incidentale .
La cause, previa loro riunione, sono state discusse e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decise in modo non definitivo (sentenza n.251/25) con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto il pag. 7/13 prosieguo del giudizio invitando le parti a formulare conteggi condivisi in ordine all'incidenza delle indennità individuate con la sentenza impugnata utili per il computo del trattamento retributivo per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni annuali per ciascun lavoratore appellante incidentale con riferimento al periodo di causa.
Motivi della decisione
1) All'esito del giudizio sono residuate le questioni poste dal secondo e dal quinto motivo di appello incidentale.
Col secondo motivo gli appellanti incidentali si sono doluti per non aver liquidato correttamente le spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52 (senza fase istruttoria), mentre col quinto hanno lamentato la violazione dell'art. 112
c.p.c. avendo svolto espressa domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile.
2) Esaminando nell'ordine logico per primo il quinto motivo esso è fondato alla luce della chiara evidenza delle conclusioni assunte nei ricorsi di primo grado.
Ciò posto con l'ordinanza emessa contestualmente alla lettura del dispositivo della sentenza non definitiva il collegio aveva invitato le parti a formulare conteggi condivisi in ordine all'incidenza delle indennità individuate con la sentenza impugnata utili per il computo del trattamento retributivo per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni annuali per ciascun lavoratore appellante incidentale con riferimento al periodo di causa.
All'incombente hanno provvedimento i soli lavoratori appellanti incidentali. Rispetto a tale elaborazione contabile la difesa della società
pag. 8/13 all'udienza del 26 giugno aveva rappresentato di aver avuto cognizione dei conteggi solo in epoca recente.
Rilevato che il deposito dei conteggi era avvenuto rispettando il termine ultimo fissato dal collegio con la citata ordinanza (rispettivamente 5 e 16 giugno) ad eccezione dei conteggi per le posizioni e Parte_20
(depositati in data 20 giugno) era disposto il rinvio all'odierna Persona_1
udienza. In questa sede la difesa della società ha chiesto un ulteriore rinvio
“non essendo stata in grado di prendere posizione” sui conteggi. Parte_1
Il collegio ritiene che l'assenza di una puntuale contestazione dei conteggi, attesa la loro elaborazione in termini chiari ed espliciti non giustifichi un ulteriore dilazione temporale per cui ad essi si rifa per determinare le differenze retributiva spettanti.
Ciò posto l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto alla quale si è posta l'ulteriore questione circa le residuali differenze spettanti ai lavoratori non può essere esaminata in questa sede, in quanto non devoluta al collegio la questione a mente del tenore della domanda di primo grado, né risultando formulata una richiesta di rideterminazione della quantificazione ed attenendo il tema all'ambito della fase esecutiva della decisione e non a quella di cognizione ora esaminata.
Alla luce delle precedenti considerazioni, quindi, va dichiarato il diritto di credito per ciascun lavoratore nella misura indicata in dispositivo. La conseguente statuizione di condanna, tenuto conto della quota residua alla luce del pacifico pagamento intervenuto in corso di causa, determina la maggiorazione con il riconoscimento degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
pag. 9/13 3) Va rigettato il secondo motivo di appello.
La norma del decreto ministeriale n.55 del 2014 con modifiche introdotte col d.m n.147 citato, prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può
((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.”.
Si tratta, quindi, di una facoltà che è lasciata all'apprezzamento del giudicante rispetto alla quale la parte è tenuta a valorizzare le circostanze utili per giustificare l'aumento ivi previsto: “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 8399 del 26/03/2019, Rv. 653295 - 01).
Nel caso di spece la parte non offre alcuno spunto al riguardo. Si rileva che si è trattato di posizioni del tutto identiche, essendo l'unico dato rilevante la sola ricostruzione in fatto delle singole prestazioni, aspetto, peraltro, mai venuto in discussione, e, quindi, del tutto marginale nell'impegno difensionale e nella stesura degli atti difensivi. Solo per tale motivo è giustificato, quindi, un aumento, poco più che simbolico, di quanto liquidabile in base al parametro di base.
pag. 10/13 Con le due sentenze appellate è stata condannata al pagamento Parte_1
di complessivi €.12.500,00 in valore capitale (7.500 + 5.000) in favore degli odierni appellanti. Tenuto conto del valore di causa determinato all'esito del giudizio di appello fascia compresa tra €.52.000,01 ed
€.260.000,00 si stima rispetto dei minimi la liquidazione complessiva, tenuto conto del carattere sovrapponibile delle difese di ciascun lavoratore.
Le spese di lite dei due gradi, in conclusione vanno poste a carico della società soccombente e liquidate nella misura sopra indicata quanto al primo grado ed in €.8000,00 per il presente grado nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle posizioni degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta il secondo motivo di appello incidentale
- in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale determina le somme dovute da nella misura di seguito indicata e, Parte_1
condanna al pagamento delle somme indicate di seguito a Parte_1
margine di ciascuna parte appellante incidentale, maggiorate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla singola maturazione al saldo detratto quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado:
€.6111.80 Controparte_2
€.5618,53 Controparte_3
€.6453,62 Parte_10
pag. 11/13 Parte_14
Parte_22
Parte_32
Parte_30
Parte_33
Parte_2
Parte_34
Parte_4
Parte_35
Parte_15
Parte_16
Parte_19
Parte_21
Parte_23
Parte_11
Parte_25
Controparte_5
Controparte_4
Parte_5
Parte_7
Parte_36
MIRCO CUSAN.5
Parte_9
Parte_12
Parte_13
Parte_17
€.2365,01
€.4611,85
€.3016,63
€.2298,89
€.5750,34
€.3666,25
€.4257,91
€.6272,35
€.1448,18
€.4266,89
€.7012,82
€.3998,00
€.6141,77
€.5796,46
€.3118,13
€.4913,07
€.4263,44
€.4312,65
€.6059,42
€.5986,09
€.7033,98
€.6057,30
€.5586,83
€.5175,63
€.8455,75
€.5060,49
pag. 12/13 €.5494,73 Parte_37
€.3808,18 Parte_38
€.5863,83 Parte_24
€.3460,48 Parte_26
€.3371,32 Parte_27
€.3626,73 Parte_29
- condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio in favore delle parti appellanti incidentali liquidate quanto al primo grado nella misura rispettivamente indicata dalle sentenze impugnate e quanto al presente grado in €.8.000,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 per ciascun atto di appello.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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