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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1125 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a LOCOROTONDO (BA) in [...]_1
03/09/1968 C.F. C.F._1
2. nata a REPUBBLICA CECA in [...]_1
29/12/1981 C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. LUMINI CINZIA e dall'avv. BRAVI MICHELA;
matrimonio celebrato in LITOMYSL (REPUBBLICA CECA) il 26/07/2014 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LOCOROTONDO hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.;
1 visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“a) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Cesena (FC), Via San Colombano n. 49 Int. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, in regime di comunione ordinaria, con quote del 50% ciascuno (doc.3), resta assegnata, con quanto l'arreda, alla SI Parte_1 che vi abiterà con i figli. Il signor trasferirà la propria residenza in RT (FC), Via Cerbiana n. CP_1
768. I coniugi hanno convenuto che l'immobile sopra indicato, costituente casa coniugale, composta da un appartamento al piano S1 - 1 e garage, sito in via San Colombano n. 49 Int. 6 e censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, part. 550, sub. 6 Cat. A3, Classe 4, vani 6,5 e sub 13 Cat. C6, Classe 3, 17 mq., verrà acquistata e quindi trasferita, unitamente a tutto il mobilio, alla sig.ra per la parte Parte_1
(50%) in proprietà al sig. con atto a rogito del Notaio di Cesena CP_1 Per_1 appena ottenuta l'omologa della presente separazione. Sul predetto immobile gravava un mutuo ipotecario, acceso all'atto della compravendita, perfezionatasi in data 10. 06. 2019 avanti il Notaio Dott. Per_2
, per euro complessivi euro 120.000,00, mutuo intestato ad entrambi i
[...] coniugi ma pagato esclusivamente dal sig. fino al mese di febbraio 2025; CP_1 quindi con bonifici del 17/02/2025 il suddetto mutuo, per la restante somma di euro 93.870,02 (novantatremilaottocentosettanta/02), è stato, per concorde volontà delle parti, interamente estinto dalla SI . Parte_1
Sempre in merito al sopra indicato immobile, ed al fine del trasferimento della parte di proprietà del sig. alla sig.ra , le parti convengono altresì che la CP_1 Parte_1 SI corrisponda al sig. la somma ulteriore di euro 25.000/00 Parte_1 CP_1
(venticinquemila/00), e precisamente euro 10.000/00 (diecimila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione ed euro 15.000/00 (quindicimila/00) entro il mese di giugno 2025, con bonifici sul conto corrente intestato al signor CP_1
Pertanto il signor sottoscrivendo il presente atto, si obbliga a trasferire alla CP_1 SI , che accetta, la propria quota del 50% dell'immobile, costituto da Parte_1 un appartamento al piano S1 - 1 e garage, sito in via San Colombano n. 49 Int. 6 e censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, part. 550, sub. 6 Cat. A3, Classe 4, vani 6,5 e sub 13 Cat. C6, Classe 3, 17 mq. derivante da atto del 10/06/2019 a firma del Notaio, Dott. , repertorio n.8626 in atti Persona_2 dal 11/06/2019.
2 c) i coniugi, come risulta dalla visura allegata (doc. 4), sono altresì comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, dell' immobile sito in Cesena (FC), Via Pontescolle n.326 (doc.6); in accordo tra loro, il signor sottoscrivendo il presente atto, si CP_1 obbliga a trasferire alla SI , che accetta, la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile, sito in Cesena, Via Pontescolle n.326 pianto T-S1, costituito da un appartamento al piano terra, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, Part. 591, sub.5, Cat. A3, Classe 3, vani 4, derivante da atto del 31/01/2024 a firma del Notaio, Dott. , repertorio n.13497 in atti Persona_2 dal 09/02/2024. Anche in considerazione delle somme già corrisposte dalle parti per l'acquisto di detto immobile, le stesse hanno convenuto che, a fronte di tale cessione, la SI
corrispondesse al signor la somma di complessivi euro Parte_1 CP_1
11.600/00 (unidicimilaseicento/euro). Tale somma è già stata interamente corrisposta con bonifici bancari sul conto del CP_1
I due trasferimenti immobiliari sopra indicati, nelle modalità e condizioni indicate nel presente ricorso, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente godranno entrambi dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto ed i successivi attuativi delle obbligazioni, dei trasferimenti e degli atti amministrativi in esso indicati sono esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, numero 74, come confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29/05/2013 in ossequio alle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 11 giugno 2003 e della Corte di cassazione n. 11458 del 2005.
d) I figli e saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori Per_3 Per_4
e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della madre dove i ricorrenti avevano stabilito, unitamente alla prole, la residenza famigliare in Cesena (FC), Via San Colombano s.n.c. n. 49 Int. 6.
e) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
f) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di giovedì, dall'uscita da scuola ed il venerdì con pernotto e riaccompagno a scuola nella giornata del sabato;
nei fine settimana di spettanza del padre li terrà con sé il sabato dall'uscita di scuola, con pernotto e riaccompagno dalla madre alla domenica sera alle ore 20.
3 Sempre dunque con l'impegno del genitore presso cui pernottano i bambini ad accompagnarli a scuola/centro estivo, o dall'altro genitore la mattina seguente. Le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori come segue: il mese di giugno i bambini frequenteranno il centro estivo ed il diritto di visita sarà regolamentato come sopra;
il mese di luglio lo trascorreranno interamente con la madre in Repubblica Ceca, paese di origine della stessa dove avranno modo di frequentare anche la nonna materna e dove il padre potrà fare loro visita;
il mese di agosto lo trascorreranno interamente col padre. Entrambi i genitori si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli e , al di fuori del periodo estivo, dovranno darne congruo Per_3 Per_4 preavviso all'altro genitore. Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con i figli sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale (dal 24 al 30 dicembre) o Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le festività pasquali il padre trascorrerà con i figli tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.
g) Il signor verserà alla SI , a titolo di contributo e CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ogni figlio da versare entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, mediante bonifico su C/C bancario intestato alla SI . Parte_1
Il padre contribuirà altresì, nella misura del 60% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative relative ai figli, secondo i criteri indicati nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia adottato da questo Tribunale in data 27 luglio 2016, da intendersi qui integralmente richiamato, previa esibizione dei documenti di spesa. La quota parte dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro trenta giorni dalla richiesta documentata. Ciascun genitore avrà diritto di portare in detrazione le spese straordinarie sostenute e riguardanti i figli nella misura del 50% ciascuno.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
i) Entrambi i coniugi riconoscono di essere in condizioni economiche tali da essere in grado di mantenersi e di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di
4 matrimonio;
rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni diritto e/o pretesa per il loro mantenimento. Allo stato si dà atto che ogni altro rapporto patrimoniale, ulteriore rispetto a quelli sopra indicati, è stato regolato con separata intese.
j) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti propri e di quelli dei figli.
Le spese legali saranno interamente compensate.”
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LOCOROTONDO (atto n. 22, p. II, s. C, anno 2014).
Forlì, 16/11/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a LOCOROTONDO (BA) in [...]_1
03/09/1968 C.F. C.F._1
2. nata a REPUBBLICA CECA in [...]_1
29/12/1981 C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. LUMINI CINZIA e dall'avv. BRAVI MICHELA;
matrimonio celebrato in LITOMYSL (REPUBBLICA CECA) il 26/07/2014 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di LOCOROTONDO hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.;
1 visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“a) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Cesena (FC), Via San Colombano n. 49 Int. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, in regime di comunione ordinaria, con quote del 50% ciascuno (doc.3), resta assegnata, con quanto l'arreda, alla SI Parte_1 che vi abiterà con i figli. Il signor trasferirà la propria residenza in RT (FC), Via Cerbiana n. CP_1
768. I coniugi hanno convenuto che l'immobile sopra indicato, costituente casa coniugale, composta da un appartamento al piano S1 - 1 e garage, sito in via San Colombano n. 49 Int. 6 e censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, part. 550, sub. 6 Cat. A3, Classe 4, vani 6,5 e sub 13 Cat. C6, Classe 3, 17 mq., verrà acquistata e quindi trasferita, unitamente a tutto il mobilio, alla sig.ra per la parte Parte_1
(50%) in proprietà al sig. con atto a rogito del Notaio di Cesena CP_1 Per_1 appena ottenuta l'omologa della presente separazione. Sul predetto immobile gravava un mutuo ipotecario, acceso all'atto della compravendita, perfezionatasi in data 10. 06. 2019 avanti il Notaio Dott. Per_2
, per euro complessivi euro 120.000,00, mutuo intestato ad entrambi i
[...] coniugi ma pagato esclusivamente dal sig. fino al mese di febbraio 2025; CP_1 quindi con bonifici del 17/02/2025 il suddetto mutuo, per la restante somma di euro 93.870,02 (novantatremilaottocentosettanta/02), è stato, per concorde volontà delle parti, interamente estinto dalla SI . Parte_1
Sempre in merito al sopra indicato immobile, ed al fine del trasferimento della parte di proprietà del sig. alla sig.ra , le parti convengono altresì che la CP_1 Parte_1 SI corrisponda al sig. la somma ulteriore di euro 25.000/00 Parte_1 CP_1
(venticinquemila/00), e precisamente euro 10.000/00 (diecimila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo di separazione ed euro 15.000/00 (quindicimila/00) entro il mese di giugno 2025, con bonifici sul conto corrente intestato al signor CP_1
Pertanto il signor sottoscrivendo il presente atto, si obbliga a trasferire alla CP_1 SI , che accetta, la propria quota del 50% dell'immobile, costituto da Parte_1 un appartamento al piano S1 - 1 e garage, sito in via San Colombano n. 49 Int. 6 e censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, part. 550, sub. 6 Cat. A3, Classe 4, vani 6,5 e sub 13 Cat. C6, Classe 3, 17 mq. derivante da atto del 10/06/2019 a firma del Notaio, Dott. , repertorio n.8626 in atti Persona_2 dal 11/06/2019.
2 c) i coniugi, come risulta dalla visura allegata (doc. 4), sono altresì comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, dell' immobile sito in Cesena (FC), Via Pontescolle n.326 (doc.6); in accordo tra loro, il signor sottoscrivendo il presente atto, si CP_1 obbliga a trasferire alla SI , che accetta, la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile, sito in Cesena, Via Pontescolle n.326 pianto T-S1, costituito da un appartamento al piano terra, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Cesena al Foglio 108, Part. 591, sub.5, Cat. A3, Classe 3, vani 4, derivante da atto del 31/01/2024 a firma del Notaio, Dott. , repertorio n.13497 in atti Persona_2 dal 09/02/2024. Anche in considerazione delle somme già corrisposte dalle parti per l'acquisto di detto immobile, le stesse hanno convenuto che, a fronte di tale cessione, la SI
corrispondesse al signor la somma di complessivi euro Parte_1 CP_1
11.600/00 (unidicimilaseicento/euro). Tale somma è già stata interamente corrisposta con bonifici bancari sul conto del CP_1
I due trasferimenti immobiliari sopra indicati, nelle modalità e condizioni indicate nel presente ricorso, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente godranno entrambi dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto ed i successivi attuativi delle obbligazioni, dei trasferimenti e degli atti amministrativi in esso indicati sono esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, numero 74, come confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29/05/2013 in ossequio alle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 11 giugno 2003 e della Corte di cassazione n. 11458 del 2005.
d) I figli e saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori Per_3 Per_4
e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della madre dove i ricorrenti avevano stabilito, unitamente alla prole, la residenza famigliare in Cesena (FC), Via San Colombano s.n.c. n. 49 Int. 6.
e) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
f) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di giovedì, dall'uscita da scuola ed il venerdì con pernotto e riaccompagno a scuola nella giornata del sabato;
nei fine settimana di spettanza del padre li terrà con sé il sabato dall'uscita di scuola, con pernotto e riaccompagno dalla madre alla domenica sera alle ore 20.
3 Sempre dunque con l'impegno del genitore presso cui pernottano i bambini ad accompagnarli a scuola/centro estivo, o dall'altro genitore la mattina seguente. Le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori come segue: il mese di giugno i bambini frequenteranno il centro estivo ed il diritto di visita sarà regolamentato come sopra;
il mese di luglio lo trascorreranno interamente con la madre in Repubblica Ceca, paese di origine della stessa dove avranno modo di frequentare anche la nonna materna e dove il padre potrà fare loro visita;
il mese di agosto lo trascorreranno interamente col padre. Entrambi i genitori si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli e , al di fuori del periodo estivo, dovranno darne congruo Per_3 Per_4 preavviso all'altro genitore. Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con i figli sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale (dal 24 al 30 dicembre) o Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante le festività pasquali il padre trascorrerà con i figli tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.
g) Il signor verserà alla SI , a titolo di contributo e CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ogni figlio da versare entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, mediante bonifico su C/C bancario intestato alla SI . Parte_1
Il padre contribuirà altresì, nella misura del 60% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative relative ai figli, secondo i criteri indicati nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia adottato da questo Tribunale in data 27 luglio 2016, da intendersi qui integralmente richiamato, previa esibizione dei documenti di spesa. La quota parte dovrà essere rimborsata al genitore anticipatario entro trenta giorni dalla richiesta documentata. Ciascun genitore avrà diritto di portare in detrazione le spese straordinarie sostenute e riguardanti i figli nella misura del 50% ciascuno.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
i) Entrambi i coniugi riconoscono di essere in condizioni economiche tali da essere in grado di mantenersi e di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di
4 matrimonio;
rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni diritto e/o pretesa per il loro mantenimento. Allo stato si dà atto che ogni altro rapporto patrimoniale, ulteriore rispetto a quelli sopra indicati, è stato regolato con separata intese.
j) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti propri e di quelli dei figli.
Le spese legali saranno interamente compensate.”
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LOCOROTONDO (atto n. 22, p. II, s. C, anno 2014).
Forlì, 16/11/2025
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