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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3559 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Sinisi Stefano e Jessica Scrascia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
EL Spennato, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 3.6.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario con il 14.4.1993 Controparte_1 in Gallipoli (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che, naufragata la relazione sentimentale tra le parti per le ragioni specificate in atti, con sentenza del 16.2.2023 del Tribunale di Lecce era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con obbligo, per il ricorrente, di contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 200,00, oltre ad un'ulteriore somma di euro 150,00 a titolo di contributo per la locazione di un immobile;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che le condizioni economiche delle parti erano mutate dall'epoca della separazione, come più ampiamente esposto in atti, avendo la convenuta raggiunto una propria indipendenza economica e non avendo mai contribuito all'accrescimento della carriera professionale del ricorrente, sicché non vi erano più i presupposti per la corresponsione di alcunché a titolo di mantenimento per la moglie. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuire al mantenimento della convenuta nelle modalità stabilite in sede di separazione, o, in subordine, con l'obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento della moglie convenuta mediante la corresponsione di una somma mensile non superiore a euro 100,00, senza alcun contributo per il pagamento del canone di locazione. costituendosi con comparsa depositata il 13.9.2025, non si è Controparte_1 opposta alla declaratoria richiesta, ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha chiesto, per le ragioni specificate in memoria, confermarsi le statuizioni di carattere economico disposte in suo favore in sede di separazione o, in subordine, che la riduzione del contributo posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento per sé fosse, complessivamente, non superiore alla somma di euro 100,00 mensili.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 23.10.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Il sig. erserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una tantum l'importo Pt_1 CP_1 di euro 5.000 (cinquemila) entro il 28.10.2025. Le parti rinunciano a tutte le ulteriori richieste in atti..”
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente senza alcun provvedimento provvisorio e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 23.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 16.5.2025 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il
14.4.1993 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di matrimonio di quel Comune al n. 23 Parte II serie A anno 1993, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore