Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2025, proposto dal sig. IE DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Longheu e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bosa, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 699 del 29 agosto 2025, sul ricorso RG n. 244/2025, notificata all’Amministrazione in data 5.9.2025, non appellata e passata in giudicato, che, in accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti e ai documenti amministrativi opposto dal Comune di Bosa sull’istanza del ricorrente, ha condannato l’Ente locale a “[...] consentire al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza di accedere alla documentazione richiesta nelle forme e nei modi dal medesimo ritenuti più utili al soddisfacimento del proprio interesse ”, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 699 del 29 agosto n. 2025, con la quale il Comune di Bosa è stato condannato a “ consentire al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di accedere alla documentazione richiesta nelle forme e nei modi dal medesimo ritenuti più utili al soddisfacimento del proprio interesse ”;
- l’istante lamenta che il Comune è rimasto inadempiente pur a seguito della notificazione della predetta sentenza e della successiva nota del 6.9.2025, con cui l’interessato ha precisato all’Ente di voler “ esercitare il proprio diritto all’accesso alla documentazione richiesta mediante l’estrazione di copia dei seguenti atti e documenti:
- Certificati di avvenuta trasmissione via pec ( file eml dei messaggi di accettazione e consegna via pec ) dell’Ordinanza sindacale n. 2 dell’11.01.2024 all’Agenzia Regionale FO.RE.STAS, nonché al Prefetto di Nuoro, alla Questura di Nuoro, al Commissariato della P.S. di Macomer, al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Bosa, al sig. Presidente della Giunta Regionale della R.A.S., al sig. Presidente Protezione Civile della R.A.S., all’Albo Pretorio online dell’Ente, a tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio del Comune di Bosa, a tutto il personale del COC di cui al Decreto Sindacale 12/2022, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Stazione di Bosa, all’Azienda AREUS Centrale Operativa 118 di Cagliari, al Pronto Soccorso Ospedale Mastino di Bosa, al Servizio Emergenza 118 di Bosa, al Comitato Locale della Croce Rossa di Bosa, alla Compagnia Barracellare di Bosa;
- Certificato di pubblicazione Ordinanza sindacale n. 2 dell’11.01.2024 recante la firma e la data della sua apposizione;
- Nota con cui il Comune di Bosa ha richiesto l’abbattimento delle alberature di cui all’ordinanza n. 2 dell’11.01.2024 ai propri operai o all’Agenzia Regionale Forestas, completa della firma, con la data e l’ora della sua apposizione ”;
Considerato che il Comune intimato non si è costituito;
Ritenuto:
- che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, essendo incontestata la mancata ottemperanza alla predetta sentenza da parte del Comune di Bosa;
- che, a fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, debba essere nominato un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza in via sostitutiva;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico possa essere nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Sassari, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 20 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione per l’esecuzione della sentenza n. 699 del 29 agosto n. 2025, previa verifica del perdurante inadempimento;
- che il compenso per il commissario ad acta può essere liquidato fin d’ora nella misura complessiva di € 300,00 (euro trecento/00) e dovrà essere corrisposto in suo favore dal Comune di Bosa successivamente all’esecuzione dell’incarico;
Ritenuto che le spese del presente giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della sentenza di questo T.A.R. n. 699 del 29 agosto n. 2025 il Prefetto di Sassari, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 20 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Pone a carico del Comune di Bosa il compenso per il commissario ad acta , liquidato fin d’ora nella misura complessiva di € 300,00 (euro trecento/00), da corrispondersi successivamente all’esecuzione dell’incarico.
Condanna il Comune di Bosa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LL, Presidente
CA IU, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA IU | MA LL |
IL SEGRETARIO