TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2076/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Vertone, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza, Piazzale Rizzo n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 8 luglio 2024 e ritualmente notificato, il sig.
[...]
deduceva di di aver svolto l'attività lavorativa di operaio presso l'Azienda Memofil Pt_1
di Tito Scalo fino 1980; dopo un periodo di cassa integrazione ha svolto sempre mansioni di operaio ma come Lavoratore socialmente utile per circa 15-20 anni;
il ricorrente deduceva, altresì che lo svolgimento delle descritte attività lavorative ha causato al ricorrente oltre ad una serie di infortuni, anche stati morbosi direttamente correlati con lo svolgimento delle attività a causa della esposizione ad agenti perfrigeranti [le attività si sono svolte per tutto il periodo lavorativo prevalentemente (90-95%) all'aperto, sulle strade], con movimentazione manuale di carichi che richiedevano impegno funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, con mantenimento di postura sempre eretta/verticale, movimenti ripetitivi, esposizione a rumori, con assunzione di posture incongrue, contatto con polveri e sostanze chimiche nocive (asfalto), rumore (trattore), vibrazioni, misure organizzative che hanno agito negativamente sulla salute del lavoratore;
pertanto veniva, infatti, presentava alla sede CP_1
di Potenza domanda per il riconoscimento di malattia professionale per le seguenti patologie:
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo. - Tendinosi del sovraspinoso e del CLB spalla destra. - Protrusioni discali multiple cervicale e lombari, ernia discale a livello L4-L5, con disturbi trofico-sensitivi persistenti ai quattro arti, ritenendo appunto che fossero state determinate dall'attività lavorativa;
a causa di tali attività il ha contratto malattia Pt_1 professionale a carico della colonna vertebrale e delle mani, oltre che all'apparato uditivo,che hanno comportato postumi permanenti con lesione della integrità psico-fisica nella misura del
25%; in sede amministrativa l' ha rigettato la domanda, negando il nesso causale tra lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa e la lesione della integrità psico-fisica ; avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso ma senza esito;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per 1. accertare e dichiarare che le patologie da cui il ricorrente è affetto sono derivate e correlate allo svolgimento della propria attività lavorativa svolta in modo continuativo;
2. Accertare e dichiarare che il grado di invalidità determinatasi va quantificato in misura non inferiore al 25% (venticinque%) ovvero in quella diversa percentuale che la CTU a disporsi potrà diversamente quantificare;
3. dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, di una rendita da malattia professionale (nella misura indicata o che sarà accertata in corso di causa a mezzo di C.T.U.), contratta in occasione dello svolgimento del
2 rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge ovvero, se inferiore ai minimi previsti per la rendita, da indennizzare con liquidazione una tantum;
4. in ogni caso, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dei CP_1
compensi professionali ex DM 147/2022 e delle spese generali con gli accessori di legge, da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 12 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Il grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica del signor è valutabile nella misura del Pt_1
22% a decorrere dalla domanda amministrativa presentata all il 19 ottobre 2019” CP_1
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2024, ogni Parte_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 22 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2076/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], C.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Vertone, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza, Piazzale Rizzo n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 8 luglio 2024 e ritualmente notificato, il sig.
[...]
deduceva di di aver svolto l'attività lavorativa di operaio presso l'Azienda Memofil Pt_1
di Tito Scalo fino 1980; dopo un periodo di cassa integrazione ha svolto sempre mansioni di operaio ma come Lavoratore socialmente utile per circa 15-20 anni;
il ricorrente deduceva, altresì che lo svolgimento delle descritte attività lavorative ha causato al ricorrente oltre ad una serie di infortuni, anche stati morbosi direttamente correlati con lo svolgimento delle attività a causa della esposizione ad agenti perfrigeranti [le attività si sono svolte per tutto il periodo lavorativo prevalentemente (90-95%) all'aperto, sulle strade], con movimentazione manuale di carichi che richiedevano impegno funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, con mantenimento di postura sempre eretta/verticale, movimenti ripetitivi, esposizione a rumori, con assunzione di posture incongrue, contatto con polveri e sostanze chimiche nocive (asfalto), rumore (trattore), vibrazioni, misure organizzative che hanno agito negativamente sulla salute del lavoratore;
pertanto veniva, infatti, presentava alla sede CP_1
di Potenza domanda per il riconoscimento di malattia professionale per le seguenti patologie:
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo. - Tendinosi del sovraspinoso e del CLB spalla destra. - Protrusioni discali multiple cervicale e lombari, ernia discale a livello L4-L5, con disturbi trofico-sensitivi persistenti ai quattro arti, ritenendo appunto che fossero state determinate dall'attività lavorativa;
a causa di tali attività il ha contratto malattia Pt_1 professionale a carico della colonna vertebrale e delle mani, oltre che all'apparato uditivo,che hanno comportato postumi permanenti con lesione della integrità psico-fisica nella misura del
25%; in sede amministrativa l' ha rigettato la domanda, negando il nesso causale tra lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa e la lesione della integrità psico-fisica ; avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso ma senza esito;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per 1. accertare e dichiarare che le patologie da cui il ricorrente è affetto sono derivate e correlate allo svolgimento della propria attività lavorativa svolta in modo continuativo;
2. Accertare e dichiarare che il grado di invalidità determinatasi va quantificato in misura non inferiore al 25% (venticinque%) ovvero in quella diversa percentuale che la CTU a disporsi potrà diversamente quantificare;
3. dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, di una rendita da malattia professionale (nella misura indicata o che sarà accertata in corso di causa a mezzo di C.T.U.), contratta in occasione dello svolgimento del
2 rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge ovvero, se inferiore ai minimi previsti per la rendita, da indennizzare con liquidazione una tantum;
4. in ogni caso, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dei CP_1
compensi professionali ex DM 147/2022 e delle spese generali con gli accessori di legge, da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 12 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Il grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica del signor è valutabile nella misura del Pt_1
22% a decorrere dalla domanda amministrativa presentata all il 19 ottobre 2019” CP_1
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2024, ogni Parte_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 22 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4