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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice est. dott.ssa NA Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente nel procedimento iscritto al n. R.G.A.C. 1228/2022
SENTENZA
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) (C.F. C.F._2 Parte_3
) (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) (C.F. C.F._6 Parte_7
) (C.F. C.F._7 Parte_8
) (C.F. ) C.F._8 Parte_8 C.F._9
(C.F. ) Parte_3 C.F._10 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Parte_9 C.F._11 indirizzo telematico, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Giunta ed Antonella Bartolone, per procura in atti;
attori contro
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._12 CP_2
) elettivamente domiciliate in indirizzo telematico, C.F._13 rappresentate e difese dall'Avv. Silvestro Rosario Saja – unitamente all'
Avv. Fabio Di Santo per la sola -per procura in atti;
CP_2
Convenute (c.f.: ) Parte_10 C.F._14
Convenuto contumace avente ad oggetto: azione di accertamento qualità di erede - risoluzione per inadempimento di legato testamentario - azione di riduzione e divisione ereditaria
In fatto ed in diritto art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Gli attori meglio generalizzati in intestazione – premettendo: a) la qualità di eredi legittimi di deceduta in Barcellona P.G. in data Persona_1
01/03/2022, senza figli, discendenti diretti ed ascendenti;
b) la delazione sia in virtù di testamento pubblico contenente due legati immobiliari, uno in favore di ed uno in favore di , sia, per il CP_1 CP_2
residuo, ab intestato; c) la composizione della massa ereditaria come da elenco beni riportato nel rendiconto dell'amministrazione di sostegno di cui la de cuius è stata beneficiaria (tra cui segnatamente: 1) metà appartamento in corso di costruzione in via Battifoglia, piano primo;
2) piena proprietà dell'appartamento in corso di costruzione in via Battifoglia, piano secondo;
3) piena proprietà del lastrico solare in via Vittorio Madia;
4) 2/24 di un agrumeto in Barcellona P.G.; 5) saldo attivo del conto corrente intestato alla defunta pari ad euro 38.345,46; 6) interessi sui BTP del Persona_1
defunto marito (il portafoglio titoli dovrebbe avere un saldo di circa Pt_10
euro 700.000,00); 7) autovettura targata BX626LV); d) la pendenza di giudizio (n. 544/2022 R.G.) di riduzione per lesione di legittima già promosso in qualità di eredi legittimi di avverso le Persona_1
disposizioni testamentarie contenute nel testamento del coniuge,
[...]
– in forma pubblica ai rogiti del notaio (rep Persona_2 Pt_3
266 in data 1/7/2019) attributive: di usufrutto generale vitalizio del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare alla moglie di legato Persona_1
pag. 2/28 della nuda proprietà alle “assistenti” e;
di CP_1 CP_2
diseredazione del figlio adottivo - nonché di divisione del Parte_10
patrimonio ereditario del predetto accompagnato da domanda di Pt_10
sequestro giudiziario in corso di causa;
e) la formalizzazione di rinuncia scritta al legato in sostituzione di legittima disposto dal in favore Pt_10
della moglie – hanno chiesto al Tribunale: i) l'accertamento Persona_1
della qualità di eredi legittimi di e, specularmente, la natura Persona_1
di mere legatarie delle convenute e con conseguente CP_1 CP_2
illegittimità della accettazione effettuata dalle stesse in data 27/06/2022; ii)
l'accertamento della “decadenza” “dai lasciti effettuati in loro favore dalla defunta , per non avere adempiuto agli oneri previsti a loro Persona_1
carico nel testamento” trovandosi, prima della nomina Persona_1
dell'amministratrice di sostegno, “in condizioni fisiche ed igieniche allarmanti” a causa della mancanza di una idonea assistenza;
iii)
l'accertamento della incapacità naturale di per rinunciare al Persona_1
legato sostitutivo disposto dal marito, stante lo stato di “gravissimo indebolimento delle facoltà intellettive e, in particolare, della coscienza e consapevolezza delle proprie azioni” di in epoca coeva alla Persona_1
dipartita del coniuge;
iv) l'accertamento del diritto di rinunciare al legato sostitutivo – disposto dal coniuge nel testamento pubblico con cui le ha legato l'usufrutto dell'intero patrimonio e, specularmente, alle assistenti, attribuito la nuda proprietà - in luogo di e del conseguente Persona_1
diritto di ricevere la quota di riserva che sarebbe spettata a Persona_1
pari ad un terzo del patrimonio ereditario del defunto coniuge di questa con conseguente riduzione di tutte le Persona_2
disposizioni testamentarie lesive, fino alla reintegrazione della suddetta quota;
v) la divisione del patrimonio ereditario di Persona_2
pag. 3/28 vi) in via subordinata, al mancato acoglimento della domanda di Per_2
riduzione di legittima, l'accertamento de diritto, in qualità di eredi legittimi di ai frutti dell'usufrutto (attribuito dal Persona_1 Persona_2
a col testamento del 1.7.2019) maturati e non
[...] Persona_1
riscossi dalla medesima nel periodo che va dall'apertura della successione del marito alla sua morte.
Si sono costituite in resistenza - con comparsa depositata il 9.11.2022 -
e le quali - prospettando la propria qualità di CP_1 CP_2
uniche eredi onde contestare le domande attoree nonché eccependo la litispendenza con la causa n. R.G. 544/2022 – hanno concluso per il rigetto della pretesa con condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Ordinata la riunione della causa in epigrafe con quella n. R.G. 554/2022 – con ordinanza del 7.12.2022 – ed assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa - con ordinanza del 22.4.2024 resa ai sensi degli artt. 187, 189, 279 co. II n. 4) c.p.c. - è stata spedita per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025, entrambe le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Introduttivamente va dichiarata la contumacia di Parte_10
non costituitosi nonostante attinto dalla notifica (cfr. ricevuta di avvenuta consegna dell'atto spedito il 25.8.2022 e consegnato il 26.8.2022 al destinatario in allegato al fascicolo attoreo).
Richiamata l'ordinanza del 7.12.2022 in ordine alla risoluzione della questione relativa alla duplicazione di comparse di costituzione riferibili alle convenute, la rimessione della causa in decisione investe il Tribunale della cognizione limitatamente alle domande oggetto di più precisa pag. 4/28 esposizione nella memoria 183 VI co. n. 1 c.p.c. depositata dalla difesa degli attori.
In particolare, il thema decidendum investe, in questa sede, “le domande azionate dagli attori – nella qualità di eredi di – nei confronti Persona_1
delle convenute, di cui ai punti, richiamati nella prima memoria istruttoria, sub lettere A), B), C) e D)” (cfr. ordinanza del 22.4.2024 con cui la causa, limitatamente a tali domande, è stata ritenuta matura per la decisione).
Al riguardo, volgendo lo sguardo alla prima memoria istruttoria, le pretese oggetto di cognizione postulano l'accertamento, in capo agli attori, della qualità di eredi legittimi di e, correlativamente, della qualità Persona_1
di mere legatare propria delle convenute sulla scorta del testamento pubblico ricevuto dal notaio il 9.10.2018 (cfr. domanda sub lett. Per_3
A) conclusioni prima memoria istruttoria).
Accertata la qualità di legatarie – e non di eredi testamentarie a titolo universale come, invece, sostenuto dalle convenute e ribadito, da ultimo, tra le conclusioni rassegnate (“parte attorea non ha la qualità di erede in presenza del testamento pubblico che ha istituito eredi le concludenti”: cfr. note ex art. 127 ter c.p.c.)– gli attori chiedono al Tribunale di accertare, altresì, la risoluzione per inadempimento della condizione apposta alle disposizioni a titolo particolare, con cui le convenute sono state beneficiate.
Segnatamente, si chiede di accertare la “decadenza” dalla disposizione attributiva, in favore di , dell'immobile identificato come “la CP_1
mia metà” dell'appartamento “a piano primo in corso di costruzione in
Barcellona P.G. nella via Battifoglia a condizione che la suddetta mia domestica mi accudisca e mi assista, finché vivo, prestandomi CP_1
ogni servizio di pulizia corporali e materiali, e quant'altro occorrente per una dignitosa e decorosa vecchiaia, facendomi compagnia giorno e notte.
pag. 5/28 Voglio precisare che la signora , non adempiendo a questi CP_1
obblighi, decade dal beneficio disposto col presente testamento a suo favore”.
E, quanto a , la decadeza del lascito relativo al'immobile “a CP_2
secondo piano, in corso di costruzione, in Barcellona P.G. via Battifoglia in segno di riconoscenza dei servizi di cura e assistenza prestatimi e che mi presterà fino alla morte pena la decadenza” (cfr. . domanda sub lett. B) conclusioni prima memoria istruttoria).
Osmoticamente correlate, infine, si rivelano le domande sub lettere C) D) ed E).
Gli attori, in particolare, sul presupposto della incapacità della de cuius
di determinarsi (rinunciando) rispetto al legato in suo Persona_1
favore disposto con testamento pubblico del coniuge, prospettato come lesivo della sua quota di legittima – stante l'attribuzione di mero legato di usufrutto e, specularmente, di nuda proprietà dell'intero patrimonio di alle odierne convenute, costituito da titoli Persona_2
(con saldo pari, al 30/09/2020, ad euro 584.019,19) diversi immobili
(enumerati ai punti da n. 2) a n. 11) del libello introduttivo) – chiedono, previo accertamento del diritto di rinunciare al legato rientrante nella sfera patrimoniale della de cuius, in qualità di eredi legittimi, la riduzione delle disposizioni testamentarie di contenute nel Persona_2
testamento pubblico del 9.10.2018.
L'accertamento della qualità di eredi e, di contro, della qualità di legatarie delle convenute richiede l'interpretazione della volontà della testatrice.
Esclusa, infatti, la proposizione di azioni di nullità e/o di annullamento del testamento – e ciò, peraltro, anche in relazione alla successiva domanda di accertamento della incapacità naturale di rifiutare il legato di usufrutto, al pag. 6/28 tempo della apertura della successione di in Persona_2
epoca (21.02.2020) successiva alla ricezione delle dichiarazioni di ultima volontà di (9.10.2018) - occorre, dunque, procedere alla Persona_1
esegesi della scheda testamentaria del 9.10.2018 (rep. n. 257 atti di ultima volontà).
In generale, anche al testamento che raccoglie dichiarazioni dispositive destinate ad avere efficacia dall'apertura della succesione del dichiarante, sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa.
Data la peculiarità del negozio testamentario, criterio guida preponderante
è il principio di conservazione della volontà del testatore.
Tale preponderanza si manifesta nella natura della attività di interpretazione, caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da «una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.
Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la
pag. 7/28 reale intenzione del de cuius» (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024,
n.797).
Il ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria - seppure sempre riferibili al disponente – costituisce, dunque, criterio applicabile solo in via sussidiaria.
Dalla corretta esegesi delle dichiarazioni di ultima volontà di Persona_1
raccolte ex art. 603 c.p.c. dal notaio , discende la Persona_4
qualificabilità del lascito in favore di e in CP_1 CP_2
termini di istituzione di erede ex certa re ovvero di mero legato traslativo avente ad oggetto beni immobili.
Infatti, «L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore ha inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio. Tale distinzione si basa sull'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato. La qualificazione dell'istituzione di erede ex certa re dipende dagli atti testamentari e dalle circostanze specifiche del caso» (cfr. Cassazione civile , sez. II , 03/06/2024 , n.
15387).
Nella specie, a fronte delle difese svolte dalle convenute – circoscrivibili alla mera asserzione relativa alla esclusione degli attori (fratelli/sorelle e nipoti di fratelli/sorelle premorti alla de cuius) dalla categoria dei successibili, stante il decesso di “senza lasciare coniuge, Persona_1
figli o ascendenti” lasciando, invero, “come eredi testamentari di tutto il suo patrimonio le concludenti e (cfr. comparsa di CP_1 CP_2
costituzione e risposta depositata il 9.11.2022 a firma Avv. Fabio DI
SANTO e Avv. Silvestro Rosario SAJA) – dalla lettura del testamento pubblico ai rogiti del notaio , si ricava Per_3
pag. 8/28 l'esistenza di plurimi elementi testuali e sistematici rivelatori della volontà della de cuius di attribuire alle e non una Persona_1 CP_1 CP_2
quota di beni ereditari – né, a monte l'attribuzione dell'intero patrimonio ereditario - quanto, piuttosto, beni determinati.
In particolare, dalla esegesi testuale del testamento redatto nella forma pubblica ex art. 603 c.p.c., consta riferimento esplicito alla volontà di attribuire a ciascuna – l'una indicata come “mia domestica”; l'altra “la signora - i soli cespiti identificati in maniera specifica CP_2
come posti l'uno al primo piano ) l'altro al secondo piano CP_1
del medesimo stabile sito in Barcellona P.G. via CP_2
Battifoglia, “in corso di costruzione” (cfr. doc. n. 15 fascicolo attoreo).
Corrobora la superiore ricostruzione – fondata, in primis, sull'apprezzamento del significato testuale delle parole e delle espressioni, direttamente esplicative, in termini chiari ed univoci, dell'effetto negoziale proprio della volontà di realizzare una attribuzione mortis causa a titolo non universale – il riferimento a circostanze sempre intrinseche alla scheda testamentaria in disamina quali: a) la mancanza di esplicita contemplazione dei soggetti beneficiati, in termini di eredi universali, in un contesto caratterizzato dalla ricezione delle ultime volontà da parte di soggetto qualificato (il Notaio) sì da far presumere la corrispondenza giuridica e volitiva del dichiarato;
b) il riferimento specifico a condizioni risolutive legate alla mancanza di cura ed assistenza personali sino alla morte - sebbene anche le disposizioni a titolo universale siano suscettibili di apposizione di condizione sospensiva o risolutiva – valorizzabile come locuzione ed esposizione specifica delle ragioni poste a base della disposizione medesima;
c) la presenza di altri beni facenti parte della massa ereditaria, non contemplati nel testamento del 9.10.2018, in guisa da pag. 9/28 determinare l'insorgenza di una successione “mista” testamentaria e legittima e, tra questi, il lastrico solare in Via Vittorio Madia n 152, nonché il saldo attivo del conto corrente intestato alla defunta pari ad Persona_1
euro 38.345,46 (anche al di là degli interessi sui BTP del defunto marito oggetto della complessa disposizione testamentaria del defunto Pt_10
attributiva alla dell'usufrutto universale e, di contro, della nuda Pt_3
proprietà dell'intero patrimonio, alle assistenti odierne convenute) – esistenza riscontrabile dalla ricognizione operata dalla amministratrice di sostegno nominata dal Tribunale nell'ambito del rendiconto finale, non attinto, peraltro, da contestazione avversaria - (cfr. doc. n. 20 fascicolo attoreo).
Se la testatrice avesse voluto realmente istituire eredi le convenute, avrebbe certamente speso qualche riferimento ai valori mobiliari di importo non esiguo (euro 38.345,46 quantomeno in relazione al saldo del c/c personale intestato alla defunta)– per la notoria rilevanza del denaro, anche al fine di coprire gli esborsi legati alla trascrizione dell'acquisto o, a fortiori, allo stato di conservazione dei beni oggetto di devoluzione (appartamenti ricompresi in stabile posti a primo ed al secondo piano “in corso di costruzione”).
Ne segue, allora, per il coacervo delle superiori circostanze, a fronte della chiarezza espositiva ed univocità semantica delle espressioni impiegate, la ricostruzione della volontà della testarice come diretta a beneficiare le odierne convenute di solo legato ex art. 649 c.p.c.
Né, del resto, a diverso esito conducono le difese riferibili alle convenute, tenuto conto, altresì, della mancanza di un contributo assertivo di maggior pregnaza, tale da avallare l'impiego di elementi estrinseci relativi a pag. 10/28 condizione sociale, culturale, familiare della DO costituenti, come detto, elementi di natura sussidiaria.
Trattasi, al riguardo, di elementi non dedotti – data la sinteticità delle difese esternate nello scritto responsivo - o, comunque, privi di attinenza/prova.
A fronte, infatti, di doglianza relativa alla esternazione da parte della
“defunta zia, in più di una occasione, senza possibilità di equivoco, che ai collaterali parenti non doveva andare niente del suo patrimonio” può obiettarsi il riferimento generico ai parenti, senza indicazione di episodi o di specifiche circostanze apprezzabili a supporto della interpretazione della volontà come diretta ad escludere dalla successione i successori legittimi.
Conseguentemente, gli attori, familiari della de cuius – segnatamente a titolo: e di fratelli della defunta;
Parte_2 Parte_1 [...]
(classe 1967), , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
figli di , fratello premorto;
[...] Persona_5 Parte_7
e figli di fratello premorto;
[...] Parte_8 Persona_6
– quest'ultima in quanto erede legittima del Parte_9
coniuge premorto, fratello della de cuius deceduto successivamente
(27.3.22) - e (classe 1974) rispettivamente Parte_8 Parte_3
coniuge e figli di , fratello deceduto il 27/03/2022 (cfr. Persona_7
docc. n. 2, n 3 fascicolo attoreo) – sono eredi legittimi di , Persona_1
attesa la devoluzione, col testamento pubblico del 9.10.2018, solo parziale dei beni e tramite legato attributivo della proprietà dei due cespiti ivi indicati in favore di e . CP_1 CP_2
La presenza di un testamento – quello del 9.10.2018 ai rogiti del notaio
– contenente soltanto attribuzioni a titolo di legato – Persona_4
peraltro, per quanto emerso dal rendiconto della amministratrice di sostegno di nemmeno idonee ad esaurire l'asse relitto - non Persona_1
pag. 11/28 esclude la successione legittima, la quale sussiste anche nelle ipotesi in cui
«è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius , ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà» (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
06/11/2023 , n. 30802).
Le risultanze del certificato storico di famiglia, del resto, consentono di prendere posizione, respingendola, anche in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa delle convenute in termini di carenza di prova della
“legittimazione a stare in giudizio quale parente della defunta” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. datate 30.1.2025 a firma avvocati Marcello Greco e
Silvestro Rosario Saja).
Inoltre - anche al di là della eccezione di tardività mossa dalla difesa attorea rispetto alla “circostanza che gli attori non avrebbero provato la loro qualità di parenti” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. datate 10.2.2025 a firma
Avv. ta Antonella Bartolone e Avv. Francesco Giunta) – la prova della legittimazione ad agire in testa agli attori, in quanto chiamati per legge all'eredità della familiare defunta – per , legata Parte_9
da vincolo cognatizio - in quanto moglie del fratello defunto della de cuius
– la successione avviene in suo favore in quanto il coniuge è deceduto successivamente alla morte della sorella e, quindi, non Persona_1
essendo a quest'ultima premorto, nella di lui situazione giuridica al tempo della morte (27.3.22) rientrano anche le situazioni derivanti dalla pag. 12/28 successione legittima della sorella (deceduta il 1.3.22) sì da trasmettersi alla coniuge - trova ulteriore conferma nelle Parte_9
conclusioni dell'attività compiuta dalla amministratrice di sostegno di
Persona_1
Dalla lettura del rendiconto finale, infatti, si evince elencazione specifica degli eredi di ai quali il rendiconto è comunicato onde Persona_1
consentire l'inoltro di “eventuali osservazioni entro il 15.4.2022” in vista del procedimento di sua approvazione giudiziale (cfr. doc. n. 20 fascicolo attoreo).
Acclarata la qualità di legatarie propria delle convenute – con le logiche conseguenze giuridiche (caducatorie secondo il regime della inefficacia/invalidità) in ordine: i) all'accettazione dell'eredità effettuata in data 27.6.22, registrata e trascritta il 01.07.2022 (chi riceve un legato non può proclamarsi erede) - unitamente alla spedita di tale qualità anche all'interno di procedimenti giudiziari – risultante dagli atti del fascicolo riunito n. 544/2022 R.G. (cfr. doc. allegata alla nota di deposito dell'8.7.22
a fima avv. R. S. Saja); ii) alla detenzione di beni ereditari a titolo di erede - può procedersi all'esame della correlata azione di accertamento della ricorrenza della fattispecie risolutiva di cui all'art. 648 c.p.c.
La formulazione testuale delle disposizioni a titolo universale, al riguardo, non lascia adito a dubbi circa la volontà della testatrice di correlare la produzione e stabilizzazione degli effetti traslativi del legato di specie – normalmente operante ex art. 649 c.p.c. – avendo, la stessa, previsto, con riferimento all'una, la condizione che “la suddetta mia domestica CP_1
mi accudisca e mi assista, finché vivo, prestandomi ogni servizio di
[...]
pulizia corporali e materiali, e quant'altro occorrente per una dignitosa e decorosa vecchiaia, facendomi compagnia giorno e notte. Voglio precisare
pag. 13/28 che la signora , non adempiendo a questi obblighi, decade dal CP_1
beneficio disposto col presente testamento a suo favore” e, con riferimento all'atra, la condizione della prosecuzione “dei servizi di cura ed assistenza prestatomi e che mi presterà fino alla morte pena la decadenza”(cfr. doc.
n. 15 fascicolo attoreo).
Trattandosi di onere testamentario il rimedio previsto contro l'inadempimento – avente, nella specie, come detto, rilevanza risolutoria per volontà della stessa testatrice - è quello della pronunzia risolutoria con sentenza di natura costitutiva avente efficacia ex nunc (essendo, dunque, esclusa la caducazione ope legis).
Di qui, peraltro, l'ineresse e la legittimazione degli odierni attori.
Venendo alla concreta fattispecie - ribadite le circostanze rilevanti al fine di apprezzare l'inadempimento dell'onere apposto al lascito testamentario a titolo particolare in termini di obbligo di prestazione di servizi di cura ed assistenza alla persona ( vita natural Persona_1
durante, comprensivi di compagnia notte e giorno, pulizia e attività strumentali ad una “dignitosa e decorosa vecchiaia” – l'inosservanza del dovere previsto dalla testatrice trova supporto probatorio già ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
A fronte, infatti, della specifica esposizione narrativa contenuta in citazione, ribadita nella prima memoria istruttoria depositata dalla sola difesa attorea – segnatamente ove si deduce che “è stata Persona_1
accudita esclusivamente dall'amministratrice di sostegno e dalla casa di cura autorizzata dal Giudice. Bisogna, altresì, precisare che prima della nomina dell'amministratrice di sostegno, si trovava in Persona_1
condizioni fisiche ed igieniche allarmanti, a causa della mancanza di una idonea assistenza degna di questo nome, ben lungi dal garantire quella
pag. 14/28 vecchiaia dignitosa e decorosa cui ambiva la testatrice” (cfr. pagg. 11-12 citazione) – non consta, in atti, evidenza di altrettanto specifica attività di contestazione all'interno della comparsa resposniva depositata in data
9.11.2022; né, peraltro, avendo, parte convenuta, depositato la prima memoria istruttoria, sede naturale della compiuta esposizione delle difese che si rendono necessarie per replicare all'aggiustamento/integrazione dei fatti primari compiuta dalla parte attrice nella sua memoria ex art. 183 co.
VI n. 1) c.p.c.
Né, d'altra parte, quand'anche si ipotizzasse la ammissibilità dell'avvicendamento di altra e posteriore comparsa responsiva, sottoscritta dal medesimo procuratore (avv. F. Di Santo) già indicato come munito di procura congiunta e disgiunta all'avv. Silvestro R. Saja nel primo scritto responsivo (depositato il 9.11.2022) – e già munito di procura alle liti rilasciata in data 22.9.2022 (cfr. procure allegate alla comparsa di risposta del 9.11.22)- non si perverrebbe ad esito differente.
Malgrado, infatti, nella seconda comparsa responsiva – contenente argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelle, laconiche, contenute nella comparsa depositata il 9.11.22 – la difesa delle convenute argomenti in merito all'inadempimento dell'onere testamentario, trattasi, comunque, di obiezioni inidonee a paralizzare la fondatezza della pretesa ex art. 648 co. II c.c.
Ciò per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, infatti, le allegazioni delle convenute si rivelano generiche e rimangono indimostrate già sul piano documentale: “La richiesta avanzata ex adverso sul punto è palesemente infondata, si considerino le condotte assunte in costanza di convivenza ed il successivo interesse e costante affetto dimostrato dalle odierne deducenti nei riguardi della de cuius,
pag. 15/28 durante il suo ricovero, per come dianzi rappresentato ed esposto e per come si avrà modo, all'occorrenza, di dimostrare in corso di causa”. Di analogo tenore – e, quindi, affetto da genericità – è l'assunto “Gli indicati elementi di fatto, in ogni caso, costituirebbero di per sé cause sopravvenute non imputabili alle odierne convenute, in quanto l'impossibilità dell'adempimento dell'onere deriverebbe da fatti indipendenti dalla volontà delle onerate” (cfr. atto difensivo depositato il 17.11.22).
In ogni caso, nella prima memoria istruttoria gli attori ribadiscono la circostanza per cui la de cuius “ , prima di essere presa in Persona_1
carico dall'amministratore di sostegno e dalla casa di cura autorizzata dal
Giudice tutelare, si trovava in condizioni fisiche ed igieniche allarmanti,
a causa della mancanza di una idonea assistenza degna di questo nome, ben lungi dal garantire quella vecchiaia dignitosa e decorosa cui ambiva”.
Riproponendosi il contrasto su tali rilevanti circostanze, dal quadro processuale non emerge: i) deposito di prima memoria istruttoria da parte delle convenute, recante esposizione di circostanza idonee a contrastare l'assunto attoreo;
ii) articolazione di prova alcuna, costituenda (né, a monte, offerta di documenti in comunicazione) idonea a comprovare gli assunti formalizzati nella seconda comparsa di costituzione e risposta
(depositata il 17.11.22).
Ne segue, allora, al cospetto della circostanza relativa quantomeno alle
“condizioni igieniche allarmanti” in cui si trovava la testatrice prima della presa in carico della amministratrice di sostegno, l'accoglimento della domanda di cui al punto sub lett B) prima memoria istruttoria (già punto n.
2) conclusioni atto di citazione).
pag. 16/28 Gli attori – a fronte di rinuncia al legato, disposto in favore della loro dante causa attributivo dell'usufrutto universale, contenuto nel Persona_1
testamento pubblico del 1.7.2019 del di lei coniuge Persona_2
deceduto il 21.2.2020 (cfr. doc. n. 22 fascicolo attoreo) – mirano
[...]
a conseguire la reintegra della quota di legittima spettante alla loro dante causa nei confronti della eredità del coniuge, pari – data l'esistenza di figlio adottivo, – ad un terzo ex art. 542 c.c. Parte_10
Al riguardo, acquisita, in atti, la sentenza n. 667/2023 resa nel giudizio n.
R.G. 1267/2020, risulta confermato l'accertamento giudiziale della qualità di erede legittimario di propria di Persona_2
con riconoscimento del diritto alla quota Controparte_3
riservata pari ad un terzo (oltre alla partecipazione, del medesimo, nella medesima misura di un terzo, alla comunione ereditaria sui beni del de cuius, (cfr. sentenza n. 667/2023 prodotta in Persona_2
allegato alla nota di deposito del 5.1.24).
La rinuncia al legato sostitutivo ex art. 551 c.c., in vista del conseguimento della quota di legittima sull'intero patrimonio del coniuge, presuppone l'esistenza, in capo agli attori (eredi legittimi di del diritto di Persona_1
rinunciare.
Il diritto di rinunciare al legato sostitutivo costituisce una situazione giuridica soggettiva che si trasferisce con il subingresso in universus ius, giacché la rinuncia in questione è produttiva di effetti patrimoniali ampliativi quali, nella specie, quelli derivanti dall'acquisto dei beni rientranti nella quota di un terzo dell'asse ereditario di Persona_2
dapprima in testa a e, poi, alla sua successione
[...] Persona_1
(01.03.2022) in testa ai di lei eredi legittimi (i.e. gli odierni attori).
pag. 17/28 Ora, sebbene sia deceduta - e, quindi, astrattamente, non sia Persona_1
più in vita il soggetto titolare del diritto di rinuncia ex artt. 551 e 649 c.c. - nondimeno, tale diritto a contenuto patrimoniale – o meglio dal cui esercizio discendono effetti di natura patrimoniale – è esercitabile dai suoi eredi.
In diritto, « Ove il legato in sostituzione di legittima abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il legatario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi si trasmette all'erede di costui, divenuto titolare iure hereditatis dell'azione di riduzione, non rilevando, in senso contrario, che
l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunciarvi, assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di riduzione»(cfr. Cassazione civile sez. VI,
27/08/2020, n.17861). Nella specie, premessa la neutralità delle statuizioni contenute nell'ordinanza del 29.7.2022 – resa nell'ambito del sub procedimento in corso di causa n. R.G. 544-1/2022 per sequestro giudiziario dei beni (costituenti il compendio testamentario di
[...]
prima della riunione di tale fascicolo al procedimento Persona_2
n. R.G. 1228/2022, dotato di più ampio petitum, neutralità predicabile giacché le ordinanze cautelari non sono idonee alla formazione del giudicato esterno (in quanto provvedimenti non definitivi) - Persona_1
anzitutto, riveste la posizione di legittimaria rispetto alla successione del coniuge premorto Persona_2
Il lascito alla stessa effettuato col testamento pubblico del 1.7.2019 è qualificabile, poi, come legato in sostituzione attributivo, ai sensi dell'art. 551 c.c., di diritto di rinuncia onde conseguire la quota di riserva prevista a pag. 18/28 favore del coniuge (pari, ai sensi dell'art. 542 c.c. ad un terzo data la coesistenza della posizione del figlio, quale erede Parte_10
legittimario, accertata in sentenza n. 667/23 nel giudizio n. 1267/2020
R.G.).
Sicché - posta l'accertata qualità degli attori, di eredi legittimi della riservataria - dagli atti e documenti di causa è ricavabile l'assenza di rinuncia scritta al legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c. da parte della coniuge, per tutto il periodo che copre l'apertura Persona_1
di amministrazione di sostegno – nomina del 12.3.2021 (incontestata tale data oltreché evincibile in atti: doc. n. 21 fascicolo attoreo) a fronte di ricorso presentato in data 24.2.2020 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo) – fino al decesso della beneficiaria, avvenuto all'interno di casa di cura.
Per tale periodo, la trasmissione della facoltà di rinuncia dalla legittimaria ai suoi eredi legittimi è predicabile in quanto la rinuncia è atto non esercitabile, data la natura personale della situazione soggettiva sottesa, specie in difetto di qualsivoglia autorizzazione del Giudice Tutelare
(insussistente perché non prodotta né dedotta/invocata dalla difesa delle parti) dalla amministratrice di sostegno officiata, considerata, peraltro, la necessità della forma scritta, involgendo anche beni immobili.
Infatti, trattandosi di legato di usufrutto universale ricomprendente anche beni immobili – quali quelli ricompresi nella tabella ricognitiva dal n. 2) al n. 11) (cfr. pag. 4 citazione) - requisito di validità della rinuncia è la forma scritta ad substantiam di cui è idoneo equipollente pure l'atto di citazione
– recettizio con effetti anche sostanziali – (cfr. Cass. Civ. 14503/2017).
Nella specie, non risulta il compimento nemmeno di atti – quale la citazione introduttiva di eventule giudizio – aventi valenza ricognitiva della pag. 19/28 volontà di rinunciare alla legittima e conseguire il legato (di usufrutto universale).
Per il periodo anteriore alla nomina di amministratrice di sostegno di una volta accertata la natura delle disposizioni contenute nel Persona_1
testamento pubblico del 9.10.2018 – a titolo particolare – è, conseguentemente, esclusa la possibilità di riconnettere, al contegno delle beneficiarie di legato odierne convenute, valenza di comportamento incompatibile con la facoltà di esercizio della rinuncia ex art. 551 c.c. ovvero di rinunzia per facta concludentia (quantomeno con riferimento ai beni diversi da quelli immobili, vale a dire, stando alla individuazione della massa ereditaria di Titoli BTP depositati Persona_2
presso la Banca Unicredit Agenzia di Barcellona P.G., via Roma, nel dossier titoli n. 21815/13581575, collegato al conto corrente n.
300612215).
È precluso alle legatarie esercitare la facoltà di rinuncia ex art. 551 c.c. dacché questa costituisce situazione soggettiva che si trasmette dal patrimonio della erede legittimaria pretermessa ai di lei Persona_1
eredi legittimi (gli odierni attori) in vista dell'esercizione dell'azione di riduzione per conseguire la reintegra.
Nè, del resto, consta in atti esistenza di atto avente forma scritta, riferibile alla erede legittimaria , compiuto dopo (21.2.2020) Persona_1
l'apertura della successione del di lei coniuge.
inoltre, quale legataria di usufrutto universale vita natural Persona_1
durante, non ha goduto dei beni – immobili e valori mobiliari facenti parte della successione del coniuge - né risulta ne abbia consumato i frutti, esercitando le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell' art. 981 c.c.
pag. 20/28 A tal riguardo, rilevanza di prova regina della inesistenza di atti di esercizio del possesso dei beni ereditari – oggetto di legato a titolo di usufrutto – riferibili alla sfera soggettiva e volitiva di si Persona_1
trae dalle complessive risultanze documentali e, segnatamente, da: a) verbale di consegna del 28.6.2022, dal quale si evince che le chiavi degli immobili ricompresi nel compendio ereditario “del premorto marito
[...]
sono state consegnate dalla amminitratrice di Persona_2
sostegno nominata per a mani di e Persona_1 CP_2 CP_1
(cfr. doc. n. 24 fascicolo attoreo); b) dal rendiconto finale della
[...]
amminitratrice di sostegno, dalla cui lettura emerge limpidamente che, malgrado col testamento del 1.7.2019, il marito premorto abbia nominato la coniuge “usufruttuaria di tuttii suoi beni mobili ed immobili” compresi interessi su somme investite e depositate in banca, la stessa, tuttavia, “non ha usufruito di nessuna cedola” stante il sequestro giudiziario disposto dal
Tribunale su istanza del figlio adottivo diseredato Parte_10
(cfr. doc. n. 20 fascicolo attoreo).
Tale ultima circostanza, peraltro, trova conferma proprio nel decreto di concessione del sequestro reso nell'ambito del procedimento n. 550/2020
R.G. (cfr. doc. n. 11 fascicolo attoreo) come confermato con provvedimento del 30.06.2020, come si desume dagli atti del giudizio n.
R.G. 1267/2020 avente ad oggetto l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da , acquisiti sulla scorta di Parte_10
ordinanza del 13.12.2023, data la necessità per rapporto di pregiudizialità
(cfr. comparsa di costituzione e nel giudizio n. R.G. CP_1 CP_2
1267/2020 in allegato alla nota di deposito del 5.1.2024 a firma avvocati
Francesco Giunta ed Antonella Bartolone).
pag. 21/28 Il sequestro dei valori mobiliari, quindi, per il vincolo di indisponibilità giuridica – oltreché materiale – preclude l'esercizio del possesso tramite riscossione di interessi/dividendi.
Ne segue, allora, già per tali ragioni la trasferibilità della facoltà di rinunzia all'usufrutto universale dal patrimonio di agli eredi della Persona_1
stessa divenuti titolari iure hereditatis dell'azione di riduzione alla stessa spettante – restando, così, irrilevante l'impossibilità per gli eredi di subentrare nel diritto di usufrutto (previsto vita natural durante e, dunque, estintosi alla morte di – spettando, ai predetti, la scelta tra la Persona_1
definitività del legato ovvero la rinunciarvi, assolvendo all'onere che l'azione di riduzione impone.
La rinuncia ex art. 551 c.c., infatti, è condizione per poter conseguire la reintegra nella quota lesa, nella misura spettante - nella specie, nella misura di un terzo ex art. 542 c.c. data la qualità di legittimario propria di
[...]
accertata con sentenza n. 667/2023 acquisita in atti - Parte_10
poiché con essa viene ad esistenza la condizione risolutiva, la quale costituisce presupposto processuale per l'esercizio dell'azione di riduzione
(Cass. n. 1261/1995; Cass. n. 4800/1992; Cass. n. 1537/2000; Cass. n.
4971/2000), per il cui tramite egli può acquistare la qualità di erede negata dal testatore.).
In ogni caso, poiché il legato – incluso il legato sostitutivo ex art. 551 c.c. – ha effetto imediato alla apertura della successione del de cuius (nel nostro caso, quella del testatore senza bisogno di Persona_2
accettazione, ma fatta salva la facoltà di rinunciare e poiché la rinuncia ex artt. 551 e 649 c.c., è atto dispositivo negoziale che presuppone la capacità di intendere e di volere, nella specie, alla luce del complessivo quadro probatorio acquisito, si ricava, altresì, che la de cuius (DO
pag. 22/28 quantomeno al momento (21.02.2020) della apertura della Per_1
successione del coniuge, si trovava in condizioni di incapacità naturale di intendere e di volere.
In particolare, corroborano tale assunto le circostanze relative: a) alla stretta contiguità cronologica tra la data (21.2.2020) della apertura della successione del coniuge premorto e la data (24.2.2020) di proposizione di ricorso per nomina di amministratore di sostegno in favore di Per_1
positivamente esitata nella nomina - avvenuta solo il 12.3.2021 per
[...]
ragioni indipendenti dalla esistenza, in concreto, dei presupposti per la misura di protezione della beneficiaria (cfr. docc. n. 8, n. 23 fascicolo attoreo) – e, infine, la data (25.5.2021) di trasmissione degli atti al PM per l'apertura di procedimento di interdizione con conforme e correlata istanza del PM (cfr. doc. n. 9 fascicolo attoreo); b) alla diagnosi di “vasculopatia cerebrale con grave deficit cognitivo e frattura al femore sx” posta a base del decreto di nomina di amministratore di sostegno preceduto da altro certificato coevo alla data della dipartita del coniuge (24.2.2020) con accertamento della incapacità di comprendere domande sugli interessi economici, oltre all'attestazione di esistenza, a tale data, di vasculopatia celebrale con deficit cognitivo (cfr. docc. n. 7, n. 8 fascicolo attoreo).
A tali circostanze si giustappone il riferimento, contenuto nel rendiconto finale della amministratrice di sostegno, allo stadio della patologia morbo di Alzheimer “in fase finale”(cfr. doc. n. 20 fascicolo attoreo).
Sicché, poiché dalla documentazione indicata si evince la configurabilità di un progressivo deteriroramento delle facoltà cognitive, riconnettibile alla insorgenza della vasculopatia cerebrale – accertata nel certificato medico del 24.2.2020 – cronicizzata – perché indicata come “grave” all'interno del decreto di nomina della pag. 23/28 amministratrice di sostegno - poi esitata nella “fase finale” del morbo di
Alzheimer e, ancora, poiché questo deterioramento è stato pure all'origine della istanza del PM di interdizione di – la cui Persona_1
stretta contiguità temporale va apprezzata in rapporto alla nomina
(12.3.2021) della amministratrice di sostegno e della possibilità di constatazione diretta esitata nella relazione al Giudice Tutelare e successiva segnalazione (25.5.2021) al PM (imputandosi, il lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso al 24.2.2020 e la nomina, al sopraggiungere della emergenza epidemiologica da Covid–19) ben può inferirsi l'insussistenza delle condizioni per ritenere radicata la capacità di intendere e di volere di - quantomeno a partire dalla data Persona_1
(24.2.2020) prossima al decesso del coniuge (21.2.2020) – intesa come capacità di autoderminazione.
Conseguentemente, al cospetto di una carenza di prova di elementi di segno contrario atti a dequotare la rilevanza delle evidenze testé citate, fondata è la domanda formulata dagli attori (“ritenere e dichiarare che , Persona_1
sin dalla data di apertura della successione di Persona_2
non aveva la capacità naturale per rinunciare il legato sostitutivo disposto dal marito”).
Del resto, valenza indiziaria riveste anche il testamento pubblico del coniuge di dalla cui scheda – peraltro datata al 1.7.2019 – si Persona_1
legge “visto lo stato di salute non buono a svolgere la sua attività”(cfr. doc.
n. 4 fascicolo attoreo).
Le superiori statuizioni determinano l'impossibilità di ritenere permanente l'efficacia/validità di qualsivoglia procura rilasciata da alle Persona_1
“assistenti” odierne convenute e, conseguentemente, di ricondurre alla pag. 24/28 procura l'effetto di imputare, alla rappresentata, eventuali atti incompatibili con la volontà di rinunciare al legato sostitutivo ex art. 551 c.c.
A tal riguardo, l'esistenza di procura rilasciata alle e CP_1 CP_2
costituisce dato processuale allegato dalla difesa degli attori e non contestato dalle convenute.
Sicché, pur non riscontrandosi tra le produzioni documentali delle convenute la detta procura, il rilascio a favore di e “ CP_1 CP_2
nominate due anni prima della dipartita del marito” costituisce dato pacifico già ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Tale circostanza, del resto, costituisce oggetto di “ammissione” tra le difese contenute nell'atto di parte convenuta – rubricato “comparsa di costituzione e risposta” – depositato il 17.11.2022, ove si legge “Il giorno 1 luglio 2019, poco più di sette mesi precedenti il decesso del marito, Per_1
ha rilasciato procura speciale alle odierne convenute con atto
[...]
pubblico redatto da notaio alla presenza di testimoni”
Sotto altro profilo, tale dato trova conferma anche dal contenuto del rendiconto finale della amministratrice di sostegno, recante riferimento al fatto che “ e , qualificatesi come badanti della CP_1 CP_4
sig.ra , fino al mese di aprile 2021, n.q. di procuratrici, ritiravano Pt_3
ed utilizzavano le pensioni percepite dalla stessa”(cfr. doc. n. 20 fascicolo attoreo).
Irrilevante, dunque, l'apprensione – tramite la consegna delle chiavi degli immobili indicata nel verbale di consegna - dei beni ricompresi nella massa ereditaria di Persona_2
Tale apprensione, quindi, è inidonea a costituire atto di esercizio del diritto dell'usufruttuario ex art. 981 co. II c.c. non potendo imputarsi i relativi pag. 25/28 effetti alla rappresentata incapace di autodeterminarsi la quale, quindi, non può subire gli effetti di una procura venuta meno la capacità negoziale.
Infondata, conseguentemente, è la tesi sostenuta dalle convenute nell'atto difensivo rubricato “comparsa di costitizione” – al di là di ogni disquisizione sulla ammissibilità dell'avvicendamento di comparse di risposta secondo il congegno della giustapposizione di ulteriore difensore munito di procura onde integrare le allegazioni difensive che devono, invece, cristallizzarsi nel primo atto resposivo – della “insussistenza del diritto di rinuncia al legato ex art. 551 c.c., in quanto già precluso prima dell'apertura della successione di sull'assunto del Persona_1
compimento di “atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone
i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario ex art. 981
c.c.”.
Fondate, in definitiva, sono anche le domande di cui alle lettere C) e D) delle conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria (già punti n. 3)
n. 4) conclusioni atto di citazione).
La rinuncia al legato sostitutivo –in forma scritta, espressamente dichiarata in funzione dell'esecizio della azione di riduzione per lesione di legittima, sottoscritta da tutti i dichiaranti, notificata tramite ufficiale giudiziario e ricevuta dalle convenute oltreché da erede Parte_10
legittimario di (cfr. doc. n. 22 fascicolo Persona_2
attoreo) – formalizzata da 2) 3) Parte_1 Parte_2
4) 5) 6) Parte_3 Parte_4 Parte_5
7) 8) Parte_6 Parte_7 Parte_8
; 9) 10) 11)
[...] Parte_8 Parte_3 Parte_9
pag. 26/28 avente ad oggetto il legato contenuto nel testamento Parte_9
pubblico di del 1.7.2019 – cui è seguito il Persona_2
verbale di passaggio atto tra vivi del 3.3.2020 registrato il 9.3.2020 – è strumentale alla domanda di riduzione (“gli attori, in quanto eredi legittimi della defunta , hanno diritto di ricevere la quota di riserva che Persona_1
sarebbe spettata a , pari ad un terzo del patrimonio ereditario Persona_1
del defunto coniuge di questa ) per la cui Persona_2
trattazione – unitamente alle residue domande – la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinnaza ex art. 279 co. III c.p.c.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in intestazione, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, nel procedimento R.G. n. 1228/2022, così provvede:
P.Q.M.
ACCOGLIE – nella contumacia di - le domande Parte_10
formulate dagli attori in intestazione di cui ai punti, richiamati nella prima memoria istruttoria, sub lettere A), B), C) e D) e, per l'effetto, accerta e dichiara: che gli attori, familiari della de cuius – segnatamente a titolo:
e di fratelli della defunta;
Parte_2 Parte_1 Parte_3
(classe 1967), DO , e figli di Pt_4 Parte_5 Parte_6
, fratello premorto;
e Persona_5 Parte_7 [...]
figli di fratello premorto;
Parte_8 Persona_6 Parte_9
– quest'ultima in quanto erede del coniuge premorto, fratello della
[...]
de cuius deceduto successivamente (27.3.22) a (1.3.22) - Persona_1
e (classe 1974) rispettivamente coniuge e Parte_8 Parte_3
figli di , fratello deceduto il 27/03/2022 (cfr. docc. n. 2, n Persona_7
3 fascicolo attoreo) – sono eredi legittimi di attesa la Persona_1
devoluzione, col testamento pubblico del 9.10.2018, solo parziale dei beni pag. 27/28 e tramite legato attributivo della proprietà dei due cespiti ivi indicati in favore di e;
la risoluzione del legato contenuto CP_1 CP_2
nel testamento del 9.10.2018 ex art. 648 co. II c.p.c. per l'inadempimento dell'onere apposto al lascito testamentario a titolo particolare in termini di obbligo di prestazione di servizi di cura ed assistenza alla persona (DO
NA) vita natural durante; l'esistenza del diritto degli eredi legittimi di ad esercitare la facoltà di rinuncia di cui all'art. 551 c.p.c. – Persona_1
come in effetti esercitata con la dichiarazione datata 12.8.2022, sottoscritta e notificata – spettante a rispetto alla successione del coniuge Persona_1
premorto il 21.2.2020, ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione stante, altresì, la insussistenza di capacità naturale di intendere e di volere al tempo della apertura della successione di (azione di Persona_2
riduzione per la quale il procedimento prosegue come da separata indicanza in pari data adottata);
Le spese vanno liquidate al momento della sentenza con cui il giudizio viene definito nella sua interezza.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni dott. Antonino Orifici
Barcellona P.G. camera di consiglio del 31.3.2025.
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