Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Derogatis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
“PER L'ESECUZIONE
del giudicato formatosi sulla sentenza nr. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia, Sez. lav., proc. nr. -OMISSIS- RGL, emessa in data 08/04/2019 (cronol. -OMISSIS-), notificata in forma esecutiva al Ministero in data 17/04/2019, divenuta definitiva a seguito di giudizio per Cassazione.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avv. Nicola Derogatis, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
1.- Con ricorso iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. Lav., proc. nr. -OMISSIS- RGL, il signor -OMISSIS- chiedeva il riconoscimento del diritto di percepire l’indennizzo ai sensi della legge 210/1992. Costituitosi il Ministero della Salute a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, espletata c.t.u. medica, la causa veniva decisa con sentenza nr. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale adito così statuiva “1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l’indennizzo di cui alla legge 210/92 e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, dell’indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, L. 210/92 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.10.2007”; 2) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Derogatis dichiaratosi antistatario;3) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del Ministero della Salute".
2.- La predetta sentenza munita di formula esecutiva veniva notifica a mezzo posta al Ministero della salute in data 17/04/2019.
3.- Interponeva appello il Ministero della salute con ricorso depositato il 07/05/2019 dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., proc. nr. 722/2019 RGL. La causa veniva decisa con sentenza nr. -OMISSIS-, con rigetto totale del gravame: “ Rigetta l’appello proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., con ricorso del 7.5.2019, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 8.4.2019, nei confronti di -OMISSIS-; condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ”.
4.- Avverso la sentenza nr. -OMISSIS- della Corte di Appello di Bari sopra citata proponeva ricorso per Cassazione il Ministero della salute, iscritto al nr. -OMISSIS- RG, concluso con ordinanza nr. -OMISSIS- del 06/05/2024, con la quale la Corte di Cassazione “ dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto” .
5.- Sia la sentenza della Corte di Appello di Bari nr. -OMISSIS-, che l’ordinanza nr.-OMISSIS- della Corte di Cassazione, venivano notificate con attestazione di conformità ai fini dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell'art. 475 cpc, a mezzo pec al Ministero della salute in data 23/05/2024. Nelle rispettive relate di notifica era specificato come la notifica “ deve intendersi quale notifica del titolo esecutivo, ex art. 475 cpc, per il decorso dello spatium adimplendi di 120 giorni previsti dall’art. 14 del DL 31 dicembre 1996 nr. 669”.
6.- Il signor -OMISSIS-, dopo essersi soffermato sul passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale civile di Foggia e sulla procedibilità del giudizio di ottemperanza a seguito delle modifiche apportate agli artt. 475 e 476 cpc da parte del D. Lgs 10/10/2022, nr. 149, rappresenta che la pronuncia del Tribunale di Foggia è rimasta inottemperata dal Ministero della salute.
7.- Con il presente ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’articolo 112 e segg. del codice del processo amministrativo, il sig. -OMISSIS- “…chiede, pertanto, che il Tar ordini all’Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza nr. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia Sez. Lav. e quindi di provvedere al pagamento dei ratei di indennizzo ex legge 210/1992 dovuti al ricorrente dal mese successivo alla domanda amministrativa del 15/10/2007 e sino alla data di effettivo pagamento.” Il deducente ha altresì chiesto: a) la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi maturati su ogni singola rata bimestrale, dal giorno della sua esigibilità e sino all’effettivo soddisfo; b) la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione; c) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la fissazione di una somma dovuta dal Ministero della salute per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione. Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
8.- Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
9.- Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, la controversia è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in udienza.
10.- Dalle allegazioni supportate dalla documentazione versata in atti emerge:
- che la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia è passata in giudicato, in seguito alla pronuncia dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 06/05/2024 con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, nr. -OMISSIS- di conferma della pronuncia di primo grado;
-che, sia la sentenza della Corte di Appello di Bari nr. -OMISSIS-, che l’ordinanza nr.-OMISSIS- della Corte di Cassazione, venivano notificate con attestazione di conformità ai fini dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, a mezzo pec al Ministero della Salute in data 23/05/2024;
- che risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero della salute abbia eseguito il predetto giudicato.
11.- A fronte del giudicato promanante dalla predetta sentenza, l’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.
12.- Deve pertanto essere ordinato al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione – nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – alla sentenza n -OMISSIS- del Tribunale di Foggia, sezione lavoro emessa in data 08/04/2019 (cronol. -OMISSIS-), notificata in forma esecutiva al Ministero in data 17/04/2019, divenuta definitiva a seguito di ordinanza di inammissibilità del ricorso per Cassazione, con la quale il Tribunale ha così statuito : “ dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l’indennizzo di cui alla legge 210/92 e, per l’effetto , condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, dell’indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, L. 210/92 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 15.10.2007;2) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Derogatis dichiaratosi antistatario;3) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del Ministero della Salute ". Il Ministero intimato è altresì condannato al pagamento degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Va invece respinta l’istanza della parte ricorrente intesa a far sì che il Collegio fissi la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente a titolo di cd “penalità di mora” non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso, sul punto, con sentenza 430/2017 del Tar Lecce, che si riporta di seguito in parte qua: “Non può invece accogliersi la richiesta di condanna ex art. 114 c. p.a. ravvisando invero, nel caso di specie, le ragioni ostative espressamente previste dall’art. 114, comma. 4, lett. e), c. p.a., quale limite negativo all’applicazione delle cd. astreintes, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui versa l’Amministrazione e delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio nonché all’attuale stato della finanza pubblica”.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate nel dispositivo, avuto riguardo alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, così provvede:
- ordina al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, alla sentenza n. -OMISSIS-, del Tribunale di Bari, Sezione lavoro, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo e vece dell’Amministrazione, nei successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione al giudicato per cui è causa.
- rigetta la richiesta di previsione delle penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, e recupero del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.