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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 224 dell'anno 2025 tra con gli avv. Di Girolamo Oriana e Cosentino Valeria, come da Parte_1
procura in atti, appellante e
, Controparte_1
non costituito - appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA A VERBALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11450/2024 del 13/11/2024. Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 05/02/2025 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludeva chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse rigettata la domanda attorea.
Parte appellata non si costituiva. ~ 2 ~
All'udienza dell'11/12/2025 nessuno compariva la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti e la causa veniva quindi decisa con sentenza contestuale della quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado. - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 224 dell'anno 2025 tra con gli avv. Di Girolamo Oriana e Cosentino Valeria, come da Parte_1
procura in atti, appellante e
, Controparte_1
non costituito - appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA A VERBALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11450/2024 del 13/11/2024. Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 05/02/2025 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludeva chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse rigettata la domanda attorea.
Parte appellata non si costituiva. ~ 2 ~
All'udienza dell'11/12/2025 nessuno compariva la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti e la causa veniva quindi decisa con sentenza contestuale della quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado. - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi