Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 10074/2024 del R.G.
Tra
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Caprio;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale aveva chiesto Persona_1 l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/1971, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente il ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., deducendo che il CTU non aveva valutato in maniera esaustiva le patologie da cui era affetto tali da legittimare l'accertamento del requisito sanitario per fruire della suddetta prestazione. L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU nominato, dott. , nel proprio elaborato depositato in atti, da intendersi qui Persona_1 integralmente richiamato per le singole patologie accertate, ha esaminato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente. Il CTU ha esposto nel proprio elaborato: “ESAME OBIETTIVO … Esame Psichiatrico: condotto con la metodica del libero colloquio Sensorio chiaro. Buono
l'orientamento temporo-spaziale. Non patologia dell'affettività con tono dell'umore normale. Buona la comprensione del linguaggio così come la capacità di espressione. Non si rilevano turbe del pensiero né della percezione. Normale la capacità di rievocazione mnesica. Esame neurologico: Stazione eretta Normale. Normali risultano le prove di coordinazione motoria. I
ROT non sono tutti rilevabili. Non si rilevano disturbi della sensibilità. Deambulazione possibile autonomamente e senza presidio ortopedico. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO -
LEGALI La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, eseguiti nel corso di questa consulenza medico-legale, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti ci consentono di affermare che è affetta dalle seguenti infermità: Spondiloartrite anchilosante in Parte_1 terapia con farmaci biotecnlogici Sindrome depressiva endoreattiva Asma allergica
VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE AFFEZIONI A Spondiloartrite anchilosante in terapia con farmaci biotecnlogici, note di letteratura: La spondilite anchilosante è una malattia sistemica che colpisce le articolazioni assiali e periferiche e può causare sintomi costituzionali. La manifestazione iniziale è di solito lombalgia infiammatoria con rigidità, a volte con sintomi
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UOSM territoriale, alla visita peritale non sa riferire sulla terapia, agli atti non è presente documentazione sanitaria relativa a percorsi psichiatrici né pubblici né privati, allo stato la patologia risulta essere di grado lieve, la valutazione percentuale si effettua con il cod. 2204- 10% Asma allergica in trattamento farmacologico occasionale, la valutazione percentuale si effettua con il cod.
6003 (21-30%) assegnando il 25% Ad esemplificazione di quanto sopra, con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (D.M. 5 febbraio 1992), si può precisare quanto segue: Le suddette malattie sono da considerarsi permanenti. Successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa non si è verificato un aggravamento delle patologie accertate come testimoniato dalla documentazione sanitaria allegata. Nel corso del procedimento amministrativo non si è verificato alcun aggravamento;
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DELL'INCIDENZA FUNZIONALE DELLE MALATTIE ACCERTATE
L'incidenza funzionale delle malattie accertate può valutarsi di grado medio-alto. Si precisa che le patologie sofferte, attualmente, non hanno incidenza sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, nè sulla capacità deambulatoria Orbene, nel caso di specie, lo studio della documentazione sanitaria agli atti e proposta e l'osservazione clinica diretta all'epoca della visita peritale, indirizzano e conducono con tutta proprietà e attendibilità a far ritenere che la paziente in esame, non si ritrova in una canonica condizione di significativa compromissione dell'autonomia minima efficiente, e conservi, ottimi cascami di validità, i quali, a parere dello scrivente, riflettono e garantiscono nel caso di specie una utilmente accettabile e tranquillizzante condizione di autonomia efficiente e, dunque, non integrano il requisito per la concessione di indennità di accompagnamento. PERCENTUALE FINALE D'INVALIDITA' ED EPOCA D'INSORGENZA ……….Tali infermità, obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, previa applicazione della formula di calcolo prescritta dalla normativa vigente, determinano un danno a carico del ricorrente tale da comportare un'invalidità complessiva nella misura Parte_1 del 63%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 4.4.23 come si rileva anche dalla documentazione sanitaria allegata. ….” Il CTU ha inoltre risposto alle osservazioni di parte ricorrente esponendo: “La prima risposta da dare all'Avvocato è relativa all'affermazione: “…Preliminarmente si fa presente che il calcolo è errato in quanto dalle percentuali da Lei applicate ed evidenziate nella bozza inviata, applicando la formula di Balthazard viene fuori un invalidità del 66% per cento.. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale d'invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori. Nel caso de quo la patologia in esame non è in concorrente con altre patologie, pertanto il 10% non entra nel calcolo percentuale;
inoltre nello specifico, il CTU ha ben chiarito nel paragrafo “Valutazione percentuale delle affezioni” che il paziente, per la Sindrome depressiva endoreattiva, non è seguito da UOSM territoriale, alla visita peritale non sa riferire sulla terapia, agli atti non è presente documentazione sanitaria relativa a percorsi psichiatrici né pubblici né privati, allo stato la patologia risulta essere di grado lieve, la valutazione percentuale si effettua con il cod. 2204-10%; inoltre la Psichiatra che ha visitato il paziente all'Ospedale del Mare scrive: “ASL NA 1 Ospedale del Mare Servizio Psichiatrico certificato del 30.12.23 a firma Dott. con diagnosi: sindrome depressiva Per_2 endoreattiva di grado medio grave con sintomatologia ansiosa marcata in soggetto con spondiloartrite anchilosante con difficoltà alla deambulazione ed asma bronchiale L'assistito infatti presenta depressione del tono dell'umore, ansia libera e somatizzata, insonnia, abulia ed ……” scrive: “…da me visitato in data odierna e a me già noto da tempo…” non scrive che è seguito
2 costantemente né che è seguito da , pertanto, il CTU conferma la valutazione percentuale già Pt_2 espressa, anche perché: La depressione reattiva è una forma di depressione che può sopraggiungere in risposta ad un evento specifico che viene vissuto e costruito dal soggetto come stressante, nel caso di specie, l'evento specifico può essere, verosimilmente l'altra patologia da cui è affetto il paziente, la Spondiloartrite anchilosante, pertanto egli ha sviluppato una polarizzazione ideativa della patologia sofferta Conclusioni: In definitiva, per quanto sin qui esposto, le osservazioni ricevute di parte ricorrente non contengono elementi tecnico-scientifici e medico-legali per dover modificare l'elaborato in bozza che, pertanto, va ritenuto definitivo. Tali infermità, obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, previa applicazione della formula di calcolo prescritta dalla normativa vigente, determinano un danno a carico del ricorrente tale da comportare un'invalidità complessiva nella misura del 63%, dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa del 4.4.23 come si rileva anche dalla documentazione sanitaria allegata.” Il CTU nominato ha dato conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare specificato i criteri seguiti per la valutazione delle patologie accertate in sede di esame peritale e per stabilire il grado invalidante delle stesse patologie.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 28.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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