TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2368/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. TONELLI ANNALISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1910/2023 pubblicata in data 16/11/2023 nel procedimento congiunto di separazione RG n. 5151/2023 avanti al tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 8 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti confermano l'assegnazione della ex abitazione familiare, di proprietà di entrambi i ricorrenti, in ragione del 50% ciascuno, sita in GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, alla sig.ra , dove la stessa continuerà ad abitare insieme ai due figli, ed ove gli stessi Parte_2 manterranno la propria residenza anagrafica. Le spese per l'ordinaria manutenzione dell'abitazione coniugale resteranno ad esclusivo carico della sig.ra mentre le spese di straordinaria Pt_2 manutenzione saranno ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
3) il sig. ha provveduto a trasferire la propria residenza in GI (MO), Via don Parte_1
Giovanni Minzoni n. 7/A, in un immobile condotto in locazione;
4) poiché la loro figlia ha già raggiunto la maggiore età, le parti riconoscono non sussistere i Per_1 presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento. Fino a quando vorrà – oggi ancora Per_1 non economicamente autosufficiente- continuerà a vivere prevalentemente con e presso la madre e frequenterà i genitori secondo accordi via via tra loro liberamente presi;
5) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e manterrà la propria Per_2 residenza anagrafica nell'attuale abitazione di GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, insieme alla madre. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sul minore, per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni pagina 2 di 8 su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari al figlio, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il figlio dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai sacramenti, ai compleanni e conseguenti festeggiamenti del figlio minori, così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli amici dei bambini, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali il figlio minore parteciperà;
6) i genitori manifestano il comune impegno a regolamentare il rapporto tra padre, non convivente, e il figlio minore con la modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del bambino. Per quanto sopra espresso, il sig. avrà diritto/dovere di vedere e di tenere con sé il figlio ogni Parte_1 qualvolta lo vorrà e secondo tempi e modalità da concordare preventivamente tra i ricorrenti comunque nel rispetto dei desideri del minore e dei suoi impegni – anche scolastici e/o ricreativi. Per quanto innanzi, le modalità di seguito formalizzate saranno vincolanti tra i genitori solo nel caso in cui venisse meno l'attuale capacità dei genitori di confrontarsi, con serenità ed equilibrio, rispetto le esigenze del figlio. Pertanto, salvo diversi accordi tra i coniugi, il figlio trascorrerà con i genitori:
a) i fine settimana alterni, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, avendo cura di prelevarlo dalla scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a casa o scuola il lunedì mattina dopo la colazione;
b) durante la settimana, il figlio permarrà con i genitori seguendo il seguente calendario:
- lunedì dopo la scuola e fino al martedì mattina (ingresso a scuola) con la madre. Il martedì dopo la scuola e fino al mercoledì mattina con il padre;
- mercoledì (dopo la scuola) e giovedì con la madre (fino al venerdì mattina),
- venerdì dopo la scuola e weekend (fino al lunedì mattina) a settimane alternate come indicato al punto a)
I ricorrenti convengono, che il prelievo da scuola e/o dalla abitazione materna e/o da quella paterna e/o da qualsiasi altro luogo ove il figlio si trovi, potrà essere effettuato dalla nonna materna o da persone di fiducia dai genitori incaricate;
7) Il figlio trascorrerà i periodi di vacanza alternandosi con ciascun genitore secondo i seguenti periodi:
pagina 3 di 8 - Vigilia di Natale con il padre e Natale e S. ST con la madre;
31 dicembre e 1° gennaio un anno con il padre e quello successivo con la madre;
l'Epifania con la madre;
gli atri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre e gli altri giorni di vacanza scolastica non festivi i figli staranno con la madre;
- 2 giugno con la madre e 8 dicembre con il padre;
- Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore due/tre settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il termine della scuola. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché un recapito telefonico.
Qualora il figlio trascorrerà con il padre un periodo di vacanza superiore alle due settimane nel mese,
l'importo mensile del mantenimento verrà proporzionalmente ridotto.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione del figlio nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
8) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma complessiva mensile di euro 1.000,00 (mille/00), quindi euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) per ciascun figlio, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra ben noto alle parti, con valuta fissa di Pt_2 accredito all'ultimo giorno del mese. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. L'assegno unico familiare verrà percepito dalle parti al 50% tra loro. Le detrazioni per figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno È fatta salva la facoltà di modificare tali ultime pattuizioni su accordo delle parti e per iscritto;
9) Entrambe le parti saranno tenute a concorrere al 50% alle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per e , secondo il protocollo in uso Per_1 Per_2 al Tribunale di Modena. In particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze dei figli che trascorreranno con terzi o da soli;
10) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere indipendenti Parte_1 Parte_2 economicamente e di non voler percepire alcun assegno di mantenimento (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12).
11) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) Il sig. dichiara e dà atto di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento, per provvedere Pt_1 all'acquisto della propria autovettura, presso l'Istituto bancario RCI Bank and Service in data
22/07/2022, da estinguersi mediante la corresponsione di rate mensili di € 587,00. Il debito contratto si estinguerà con l'ultima rata prevista la data del 22/08/2025. Il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere in via esclusiva tali rate fino alla estinzione del finanziamento (doc. 13); pagina 5 di 8 13) Le parti danno atto di avere ancora attualmente in comune il conto corrente n. 001/01557124/01, acceso presso la Banca Mediolanum, che le parti intendono conservare per le spese comuni dei figli
(doc. 14);
14) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato con atto pubblico a ministero Notaio dott.ssa del 20/12/2005, rep. 84613, sito in GI Persona_3
(Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9 (doc. 15) e censito al Catasto dei Fabbricati Urbani del
Comune GI al Foglio 39, Particella 349, sub 9, Cat. A/2, cl. 4, 90 mq. vani 4, R.C. euro 392,51
e la relativa pertinenza censita al Foglio 39, Particella 349, sub. 14, Cat. C/6, cl. 6, 22 mq, R.C. euro
48,08 oltre le parti comuni (doc. 16).
15) Il Sig. si obbliga a trasferire con successivo atto notarile alla Sig.ra che si Pt_1 Pt_2 obbliga ad accettare, la propria quota del 50% di piena proprietà della casa coniugale sita in
GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, come sopra identificata, al prezzo già concordato tra le parti di € 100.000,00 (euro centomila/00).
16) Nella vendita è, inoltre, compresa la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. nonché tutti gli arredi e i corredi ivi presenti.
17) L'atto di stipula notarile in esecuzione degli obblighi assunti in sede di scioglimento del matrimonio dei coniugi, avverrà entro il 31/12/2025, avanti notaio di scelta della Sig.ra Pt_2 con convocazione per la stipula almeno 7 giorni liberi prima della data prevista.
18) Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
19) I comparenti richiedono ai sensi della Legge 6.3.1987 n.74, art.19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.5.1999, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, l'esenzione totale da ogni imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del
Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162, a tal fine dichiarano che il presente atto costituisce attuazione della sopracitata sentenza del Tribunale di Modena;
anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio.
20) I Sig.ri e dichiarano espressamente e riconoscono che il trasferimento degli Pt_1 Pt_2 immobili ivi previsti è funzionale ed indispensabile al raggiungimento del presente accordo che ha disciplinato le condizioni del loro divorzio, rientrando nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra essi. pagina 6 di 8 21) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e con quelli di cui al sentenza di separazione n. 1910/2023 Tribunale di Modena, cui esse con la sottoscrizione, vicendevolmente si riconoscono e danno atto di aver prima d'oggi, per quanto di rispettiva competenza, esattamente adempiuto, e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte quivi assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti, biologico, morale ed assistenziale, patiti e patiendi, sorti ed eventualmente maturati in virtù, causa occasione e7o costanza del rapporto matrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi anche altro e qui non previsto titolo o ragione. Le parti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi si da ora rinunciata e rimossa.
22) Le spese, oneri e costi di assistenza legale della presente procedura saranno integralmente compensate tra parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORMIGINE il 05/10/2013 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 05/05/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione pagina 7 di 8 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 37 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2368/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. TONELLI ANNALISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1910/2023 pubblicata in data 16/11/2023 nel procedimento congiunto di separazione RG n. 5151/2023 avanti al tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 8 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti confermano l'assegnazione della ex abitazione familiare, di proprietà di entrambi i ricorrenti, in ragione del 50% ciascuno, sita in GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, alla sig.ra , dove la stessa continuerà ad abitare insieme ai due figli, ed ove gli stessi Parte_2 manterranno la propria residenza anagrafica. Le spese per l'ordinaria manutenzione dell'abitazione coniugale resteranno ad esclusivo carico della sig.ra mentre le spese di straordinaria Pt_2 manutenzione saranno ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
3) il sig. ha provveduto a trasferire la propria residenza in GI (MO), Via don Parte_1
Giovanni Minzoni n. 7/A, in un immobile condotto in locazione;
4) poiché la loro figlia ha già raggiunto la maggiore età, le parti riconoscono non sussistere i Per_1 presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento. Fino a quando vorrà – oggi ancora Per_1 non economicamente autosufficiente- continuerà a vivere prevalentemente con e presso la madre e frequenterà i genitori secondo accordi via via tra loro liberamente presi;
5) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e manterrà la propria Per_2 residenza anagrafica nell'attuale abitazione di GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, insieme alla madre. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sul minore, per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni pagina 2 di 8 su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari al figlio, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il figlio dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai sacramenti, ai compleanni e conseguenti festeggiamenti del figlio minori, così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli amici dei bambini, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali il figlio minore parteciperà;
6) i genitori manifestano il comune impegno a regolamentare il rapporto tra padre, non convivente, e il figlio minore con la modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del bambino. Per quanto sopra espresso, il sig. avrà diritto/dovere di vedere e di tenere con sé il figlio ogni Parte_1 qualvolta lo vorrà e secondo tempi e modalità da concordare preventivamente tra i ricorrenti comunque nel rispetto dei desideri del minore e dei suoi impegni – anche scolastici e/o ricreativi. Per quanto innanzi, le modalità di seguito formalizzate saranno vincolanti tra i genitori solo nel caso in cui venisse meno l'attuale capacità dei genitori di confrontarsi, con serenità ed equilibrio, rispetto le esigenze del figlio. Pertanto, salvo diversi accordi tra i coniugi, il figlio trascorrerà con i genitori:
a) i fine settimana alterni, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, avendo cura di prelevarlo dalla scuola o dall'abitazione dell'altro genitore e accompagnarlo a casa o scuola il lunedì mattina dopo la colazione;
b) durante la settimana, il figlio permarrà con i genitori seguendo il seguente calendario:
- lunedì dopo la scuola e fino al martedì mattina (ingresso a scuola) con la madre. Il martedì dopo la scuola e fino al mercoledì mattina con il padre;
- mercoledì (dopo la scuola) e giovedì con la madre (fino al venerdì mattina),
- venerdì dopo la scuola e weekend (fino al lunedì mattina) a settimane alternate come indicato al punto a)
I ricorrenti convengono, che il prelievo da scuola e/o dalla abitazione materna e/o da quella paterna e/o da qualsiasi altro luogo ove il figlio si trovi, potrà essere effettuato dalla nonna materna o da persone di fiducia dai genitori incaricate;
7) Il figlio trascorrerà i periodi di vacanza alternandosi con ciascun genitore secondo i seguenti periodi:
pagina 3 di 8 - Vigilia di Natale con il padre e Natale e S. ST con la madre;
31 dicembre e 1° gennaio un anno con il padre e quello successivo con la madre;
l'Epifania con la madre;
gli atri giorni di vacanza scolastica non festivi il figlio starà con la madre;
- Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre e gli altri giorni di vacanza scolastica non festivi i figli staranno con la madre;
- 2 giugno con la madre e 8 dicembre con il padre;
- Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore due/tre settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il termine della scuola. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché un recapito telefonico.
Qualora il figlio trascorrerà con il padre un periodo di vacanza superiore alle due settimane nel mese,
l'importo mensile del mantenimento verrà proporzionalmente ridotto.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione del figlio nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
8) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma complessiva mensile di euro 1.000,00 (mille/00), quindi euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) per ciascun figlio, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra ben noto alle parti, con valuta fissa di Pt_2 accredito all'ultimo giorno del mese. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. L'assegno unico familiare verrà percepito dalle parti al 50% tra loro. Le detrazioni per figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno È fatta salva la facoltà di modificare tali ultime pattuizioni su accordo delle parti e per iscritto;
9) Entrambe le parti saranno tenute a concorrere al 50% alle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per e , secondo il protocollo in uso Per_1 Per_2 al Tribunale di Modena. In particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione; le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze dei figli che trascorreranno con terzi o da soli;
10) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere indipendenti Parte_1 Parte_2 economicamente e di non voler percepire alcun assegno di mantenimento (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12).
11) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) Il sig. dichiara e dà atto di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento, per provvedere Pt_1 all'acquisto della propria autovettura, presso l'Istituto bancario RCI Bank and Service in data
22/07/2022, da estinguersi mediante la corresponsione di rate mensili di € 587,00. Il debito contratto si estinguerà con l'ultima rata prevista la data del 22/08/2025. Il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere in via esclusiva tali rate fino alla estinzione del finanziamento (doc. 13); pagina 5 di 8 13) Le parti danno atto di avere ancora attualmente in comune il conto corrente n. 001/01557124/01, acceso presso la Banca Mediolanum, che le parti intendono conservare per le spese comuni dei figli
(doc. 14);
14) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato con atto pubblico a ministero Notaio dott.ssa del 20/12/2005, rep. 84613, sito in GI Persona_3
(Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9 (doc. 15) e censito al Catasto dei Fabbricati Urbani del
Comune GI al Foglio 39, Particella 349, sub 9, Cat. A/2, cl. 4, 90 mq. vani 4, R.C. euro 392,51
e la relativa pertinenza censita al Foglio 39, Particella 349, sub. 14, Cat. C/6, cl. 6, 22 mq, R.C. euro
48,08 oltre le parti comuni (doc. 16).
15) Il Sig. si obbliga a trasferire con successivo atto notarile alla Sig.ra che si Pt_1 Pt_2 obbliga ad accettare, la propria quota del 50% di piena proprietà della casa coniugale sita in
GI (Mo) alla Via Michelangelo Merisi n. 9, come sopra identificata, al prezzo già concordato tra le parti di € 100.000,00 (euro centomila/00).
16) Nella vendita è, inoltre, compresa la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. nonché tutti gli arredi e i corredi ivi presenti.
17) L'atto di stipula notarile in esecuzione degli obblighi assunti in sede di scioglimento del matrimonio dei coniugi, avverrà entro il 31/12/2025, avanti notaio di scelta della Sig.ra Pt_2 con convocazione per la stipula almeno 7 giorni liberi prima della data prevista.
18) Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
19) I comparenti richiedono ai sensi della Legge 6.3.1987 n.74, art.19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.5.1999, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, l'esenzione totale da ogni imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del
Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162, a tal fine dichiarano che il presente atto costituisce attuazione della sopracitata sentenza del Tribunale di Modena;
anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio.
20) I Sig.ri e dichiarano espressamente e riconoscono che il trasferimento degli Pt_1 Pt_2 immobili ivi previsti è funzionale ed indispensabile al raggiungimento del presente accordo che ha disciplinato le condizioni del loro divorzio, rientrando nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra essi. pagina 6 di 8 21) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e con quelli di cui al sentenza di separazione n. 1910/2023 Tribunale di Modena, cui esse con la sottoscrizione, vicendevolmente si riconoscono e danno atto di aver prima d'oggi, per quanto di rispettiva competenza, esattamente adempiuto, e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte quivi assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti, biologico, morale ed assistenziale, patiti e patiendi, sorti ed eventualmente maturati in virtù, causa occasione e7o costanza del rapporto matrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi anche altro e qui non previsto titolo o ragione. Le parti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi si da ora rinunciata e rimossa.
22) Le spese, oneri e costi di assistenza legale della presente procedura saranno integralmente compensate tra parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORMIGINE il 05/10/2013 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 05/05/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione pagina 7 di 8 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 37 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8