CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE IA, OR
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5836/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
9 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7130/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha notificato accertamento alla s.r.l. Società_1 , in data 8.2.2023 , per l'anno 2016 , contestando il valore della produzione e il reddito di impresa in Euro 181.321,00 e maggiore Iva per Euro 41.099,00 .
La parte ha proposto ricorso , non contestando il merito dell'accertamento , ma eccependo la decadenza quinquennale , in quanto l'atto andava notificato entro il 31.12.2022 .
Con sentenza in data 11.1.2024 la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo che l'Ufficio era decaduto dall'accertamento , in quanto non era applicabile la sospensione di n. 85 giorni , di cui all'art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 , agli accertamenti relativi ad annualità non scadenti nell'anno 2020 , come quella in esame .
L'Ufficio resiste , richiamando le precedenti difese ed eccependo il difetto di ius postulandi del difensore che non aveva ricevuto mandato dalla Ricorrente_1 s.p.a. in cui si era trasformata la s.r.l. Società_1 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla questione pregiudiziale sollevata dall'Ufficio va osservato che , secondo dottrina e giurisprudenza , l'istituto della trasformazione della società non comporta il mutamento della soggettività della compagine sociale , ma solo il mutamento della conformazione strutturale tipica di essa
( mutamento del tipo sociale ) , sicchè non rileva che il mandato alle liti appaia conferito dalla s.r.l. Società_1 , e non dalla s.p.a. Ricorrente_1 in cui in itinere la parte si era trasformata .
In ordine al motivo di appello , si osserva che la Suprema Corte , con recenti arresti ( Cass. ord. n.
960/25 ; Cass. S.U. 20765/2025 ; Cass. decr. 23.1.2025 ) , ha risolto la questione di decadenza sollevata dalla parte , ribadendo la sospensione di n. 85 giorni per la notifica degli accertamenti ex art. 67 comma 1
D.L. 18/2020 , e stabilendo che tale sospensione opera in maniera generalizzata ( “ a cascata “ ) per tutte le annualità , anche non in scadenza nell'anno 2020 , in applicazione del citato art. 67 e dell'art. 12 D.
Lgs. 159/2015 . Tale principio si applica , pertanto , anche agli accertamenti relativi all'annualità 2016 , sicchè , tenuto conto della data di notificazione dell'accertamento impugnato , la decadenza non si è verificata .
ES , altresì , tenere conto di ulteriori gg. 120 in conseguenza dell'istituzione del contraddittorio di cui all'invito di adesione ( prodotto in primo grado con la prova della notificazione ) .
L'appello , allora , va disatteso .
P.Q.M.
Rigetta appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE IA, OR
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5836/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
9 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M304039/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7130/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ha notificato accertamento alla s.r.l. Società_1 , in data 8.2.2023 , per l'anno 2016 , contestando il valore della produzione e il reddito di impresa in Euro 181.321,00 e maggiore Iva per Euro 41.099,00 .
La parte ha proposto ricorso , non contestando il merito dell'accertamento , ma eccependo la decadenza quinquennale , in quanto l'atto andava notificato entro il 31.12.2022 .
Con sentenza in data 11.1.2024 la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo che l'Ufficio era decaduto dall'accertamento , in quanto non era applicabile la sospensione di n. 85 giorni , di cui all'art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 , agli accertamenti relativi ad annualità non scadenti nell'anno 2020 , come quella in esame .
L'Ufficio resiste , richiamando le precedenti difese ed eccependo il difetto di ius postulandi del difensore che non aveva ricevuto mandato dalla Ricorrente_1 s.p.a. in cui si era trasformata la s.r.l. Società_1 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla questione pregiudiziale sollevata dall'Ufficio va osservato che , secondo dottrina e giurisprudenza , l'istituto della trasformazione della società non comporta il mutamento della soggettività della compagine sociale , ma solo il mutamento della conformazione strutturale tipica di essa
( mutamento del tipo sociale ) , sicchè non rileva che il mandato alle liti appaia conferito dalla s.r.l. Società_1 , e non dalla s.p.a. Ricorrente_1 in cui in itinere la parte si era trasformata .
In ordine al motivo di appello , si osserva che la Suprema Corte , con recenti arresti ( Cass. ord. n.
960/25 ; Cass. S.U. 20765/2025 ; Cass. decr. 23.1.2025 ) , ha risolto la questione di decadenza sollevata dalla parte , ribadendo la sospensione di n. 85 giorni per la notifica degli accertamenti ex art. 67 comma 1
D.L. 18/2020 , e stabilendo che tale sospensione opera in maniera generalizzata ( “ a cascata “ ) per tutte le annualità , anche non in scadenza nell'anno 2020 , in applicazione del citato art. 67 e dell'art. 12 D.
Lgs. 159/2015 . Tale principio si applica , pertanto , anche agli accertamenti relativi all'annualità 2016 , sicchè , tenuto conto della data di notificazione dell'accertamento impugnato , la decadenza non si è verificata .
ES , altresì , tenere conto di ulteriori gg. 120 in conseguenza dell'istituzione del contraddittorio di cui all'invito di adesione ( prodotto in primo grado con la prova della notificazione ) .
L'appello , allora , va disatteso .
P.Q.M.
Rigetta appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.