Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Angela Carrieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto Contumace
OGGETTO: contributo ex art. 2 co. 31 l. 92/12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2023 il ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso, in data 28.09.2023, dall' con cui veniva richiesto il CP_1 pagamento della somma di € 1.525,24 a titolo di contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 co. 31 della l. 92/2012 così come modificato dalla l. 228/2012, comprensiva delle somme dovute a titolo di sanzioni civili, calcolate ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. a) della l. 388/2000.
In particolare, il ricorrente lamentava l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'applicazione del contributo in questione, l'errato calcolo delle sanzioni civili applicate, nonché la illegittimità del provvedimento per carenza dei requisiti fondamentali prescritti dalla l. 241/90. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del provvedimento emesso dall' in data CP_1
28.09.2023, ovvero che nulla è dovuto a titolo di contributo e sanzioni civili;
in subordine, chiedeva ridursi le sanzioni civili applicate, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica CP_1 degli atti introduttivi del giudizio, veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso, nel merito, è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Oggetto di contestazione è il provvedimento impugnato con cui l' chiede al CP_1 ricorrente il pagamento della somma di € 1.525,24 a titolo di contributo dovuto, ai sensi dell'art. 2 co. 31 della l. 92/2012 così come modificato dalla l. 228/2012, per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di specie per il licenziamento del dipendente La Per_1 somma richiesta è calcolata tenendo conto anche di quanto dovuto a titolo di sanzioni civili, calcolate ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. a) della l. 388/2000.
La normativa di riferimento, ossia l'art. 2 co. 31 l.92/2012, come successivamente modificata, prevede che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni (…)”.
Considerando i requisiti per l'accesso all'ASpI, ne deriva che tale contributo è dovuto dal lavoratore nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, ossia in qualunque caso di licenziamento, ad eccezione dei casi di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni di legge.
Il successivo art. 2 co. 34 l. 92/12, come mod. dalla l. 228/12, prevede delle eccezioni al versamento del contributo di cui al comma 31, stabilendo che “a decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: (…) b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere
(…)”.
Ebbene, nel caso di specie ricorre proprio tale ipotesi dal momento che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente ha svolto lavori di edilizia nell'ambito del Condominio Vico I Rossini, 17 -Martina Franca a decorrere dal
31.10.2021 (cfr. contratto appalto all. ricorr.). Tali lavori, come si evince dalle fatture in atti, si sono protratti sino a maggio 2022 (cfr. fatture all. ricorr.). Il lavoratore per il cui licenziamento è stato richiesto il pagamento del Per_1 contributo e delle sanzioni civili in questione, risulta aver cessato l'attività lavorativa in data 17.06.2022 a causa di licenziamento intervenuto per “fine cantiere” (cfr. Unilav. All. ricorr.).
Pertanto, ricorre specificamente l'ipotesi di cui all'art 2 co. 34 l. 92/2012 di
“interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere”, in relazione alla quale non è previsto, a carico del datore di lavoro, il pagamento del contributo ex art. 2 co. 31 l. 92/2012 richiesto dall' con le relative sanzioni civili. CP_1
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuto dal ricorrente il pagamento, in favore dell' della somma di € CP_1
1.525,24 richiesta con provvedimento del 28.09.2023 a titolo di contributo ex art. 2 co. 31 l. 92/12 e sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) l. 388/2000.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuto dal ricorrente il pagamento in favore dell' della somma di € 1.525,24, richiesto con provvedimento del 28.09.2023 a CP_1 titolo di contributo ex art. 2 co. 31 l. 92/12 e sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett.
a) l. 388/2000;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli