Articolo 620 del Codice della navigazione
Articolo 619Articolo 621
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21 aprile 1942
Art. 620.
(Giudice competente).

Il procedimento di limitazione e' promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali e' il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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