Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2023, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Antonio Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 0012594 del 16 novembre 2022, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Villa Castelli, nel richiamare e confermare il precedente diniego apposto con nota prot. n. 4307 del 14 aprile 2022, ha annullato d’ufficio l’autocertificazione, resa dalla ditta ricorrente, di avvenuta autorizzazione ex art. 44, comma 10, Decreto Legislativo n. n. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia multigestore, di proprietà della ricorrente, sull’impianto Vodafone Italia S.p.A., da ubicarsi su porzione di terreno agricolo, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 1550.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, trasmesso con nota prot. n. 2762 del 11 marzo 2022 del Responsabile SUE del Comune di Villa Castelli, con il quale si comunicavano le ragioni ritenute ostative all’installazione dell’impianto, nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di CC 40/2004 laddove “ onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 … ” (art. 5 co. 6).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AR OB e uditi per le parti i difensori Avv. A. Musio, in sostituzione del prof. Avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente, Avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell'Avv. V. Nigro, per l'A.C. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 gennaio 2023 e depositato in data 3 febbraio 2023, la Società ricorrente – che in data 12 novembre 2021 ha presentato al Comune di Villa Castelli Istanza di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 86-87 del Decreto Legislativo n. 259/2003 e ss.mm.ii., ora art. 43 e ss. del Decreto Legislativo n. 259/2003 modificato dal Decreto Legislativo n. 207/2021, per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento prot. 0012594 del 16 novembre 2022, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Villa Castelli, nel richiamare e confermare il precedente diniego apposto con nota prot. n. 4307 del 14 aprile 2022, ritenendo, unitamente alla non produzione dell’assenso del proprietario del terreno, la non conformità del progetto presentato da Inwit all’art. 5 del regolamento locale, approvato con delibera consiliare n. 40/2004, che prevede limiti all’installazione degli impianti di telefonia, ha proceduto all’annullamento d’ufficio dell’autocertificazione di avvenuta autorizzazione ex art. 44 del Decreto Legislativo n. /2003, resa dalla ditta ricorrente, per l’installazione di un impianto di telefonia multigestore, di proprietà della ricorrente, su l’impianto Vodafone Italia S.p.A., da ubicarsi su porzione di terreno agricolo, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 1550.
Ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, trasmesso con nota prot. n. 2762 del 11 marzo 2022 del Responsabile SUE del Comune di Villa Castelli, con il quale si comunicavano le ragioni ritenute ostative all’installazione dell’impianto, nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di CC 40/2004 laddove “ onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 … ”
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Eccesso di Potere per illogicità manifesta dell’azione amministrativa. Violazione art. 7 della Legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento.
II - Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa sotto altro profilo. Carenza motivazionale. Violazione art. 3 Legge n. 241/1990 e 21 nonies Legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.
III - Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa sotto altro e concorrente profilo. Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge n. 241/1990. Violazione art. 8 Legge n. 36/2001. Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.
Il 10 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza, in mancanza dei presupposti richiesti, dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 119/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ 1) Premesso che:- a) parte ricorrente si duole del provvedimento comunale prot. n. 12594 del 16 novembre 2022, con cui il Comune, nel richiamare e confermare il precedente diniego prot. n. 4307 del 14 aprile 2022, ha annullato in autotutela l’autocertificazione, resa dalla ditta ricorrente, di avvenuta autorizzazione ex art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003; - b) il precedente diniego prot. n. 4307 del 14 aprile 2022 è stato sospeso con ordinanza cautelare n. 344 del 20 luglio 2022, resa dalla Sezione Terza di questo Tribunale sul ricorso r.g.n. 761/2022, Sezione che, nei limiti della cognizione cautelare, ha rilevato che sembra essersi formato il silenzio-assenso sull’istanza della ricorrente per la realizzazione dell’impianto oggetto di causa; - c) con la citata ordinanza n. 344/2022 è stata fissata l’udienza pubblica del 18 aprile 2023. 2) Rilevato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, che: - a) l’autocertificazione oggetto di annullamento in autotutela sembra presupporre la formazione del silenzio-assenso sull’istanza della ricorrente, già oggetto di positiva delibazione cautelare di cui alla cit. ord. n. 344/2022, con la quale è stato conseguentemente sospeso il diniego prot. n. 4307 del 14 aprile 2022; - b) in ragione di tale profilo assorbente, sembra simmetricamente assistito da fumus boni iuris anche il gravame in esame. 3) Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere la domanda cautelare e, per l’effetto, di sospendere gli atti impugnati. 4) Ritenuto di fissare, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo. 5) Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare. “
Ha fissato, quindi, per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023, a fronte della richiesta di rinvio avanzata dal difensore della parte ricorrente, in ragione della trattativa tra le parti di un bonario componimento della lite, che avrebbe avuto successo, seppur in attesa della relativa formalizzazione, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 3 luglio 2024.
Il 31 maggio 2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il 12 giugno 2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il 1° luglio 2024, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio una istanza di rinvio dell’udienza pubblica fissata per la data del 03 luglio 2024, in ragione delle trattative di bonario componimento della lite in atto, al fine di permetterne lo sviluppo.
Nella pubblica udienza del 03 luglio 2024, il Presidente della Sezione, ritenuta la necessità di trattare la causa congiuntamente con il ricorso n. 761/2022 e, in assenza di opposizione del difensore della parte ricorrente, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica di merito del 12 marzo 2025.
Il 25 febbraio 2025, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio una istanza di rinvio dell’udienza pubblica fissata per la data del 12 marzo 2025, in ragione delle trattative di bonario componimento della lite in atto, al fine di permetterne lo sviluppo, considerato che, la Giunta Comunale, con delibera n° 11 del 16 gennaio 2025, ha ritenuto di aderire alla richiesta della INWIT S.p.A.. demandando agli Uffici l’approvazione finale dello schema di convenzione e le necessarie procedure ambientali autorizzative.
Nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, preso atto della richiesta di rinvio dei difensori delle parti per trattative di bonario componimento della controversia per lo spostamento della stazione radiobase in altro sito, è stato disposto il rinvio della causa alla udienza pubblica del 18 dicembre 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.
Il 16 dicembre 2025, i difensori della Inwit S.p.a. e del Comune di Villa Castelli hanno depositato una nota con la quale “ considerato che le parti sono giunte a un accordo che ha consentito la realizzazione dell’impianto – oggetto di originaria istanza – nei siti del Comune di Villa Castelli; che le parti hanno, altresì, provveduto alla stipula e sottoscrizione del relativo contratto e che, il suddetto accordo ha, quindi consentito che tra le parti venisse meno ogni ragione di contrasto ”, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese tra le parti.
Nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con nota depositata in giudizio il 16 dicembre 2025, i difensori delle parti in giudizio, in considerazione del fatto che le parti sono giunte a un accordo che ha consentito la realizzazione dell’impianto – oggetto di originaria istanza – nei siti del Comune di Villa Castelli, che, le stesse, hanno altresì provveduto alla stipula e sottoscrizione del relativo contratto e che, il suddetto accordo ha, quindi. consentito che tra le parti venisse meno ogni ragione di contrasto, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese tra le parti.
In considerazione della suindicata sopravvenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
AR OB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OB | PA Moro |
IL SEGRETARIO