Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Marcoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del Provvedimento Impugnato della Questura di Milano -OMISSIS- del 18.09.2024 notificato 24.09.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Ritenuto che la mancata traduzione del provvedimento in lingua araba consenta di disporre la rimessione in termini del ricorrente ai fini della presentazione dell’impugnazione ex art. 37 cpa;
Ritenuta l’infondatezza della censura volta a contestare la nullità del provvedimento gravato centrata sulla sua omessa traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, trattandosi di un profilo non incidente sulla validità dell’atto, anche ai sensi dell’art. 21 septies della legge 1990 n. 241, ma di una irregolarità che può giustificare solo la rimessione in termini ai fini dell’impugnazione;
Rilevato che:
- con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente volta a conseguire la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro;
- il provvedimento si basa sul parere sfavorevole rilasciato in data 9.2.2024 dal Ministero, che ha ritenuto che durante i 9 mesi di permanenza in Italia durante la minore età lo straniero non abbia aderito positivamente al progetto educativo predisposto in suo favore dall’Ente locale;
- l’amministrazione si è richiamata al contenuto del parere, respingendo l’istanza;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, articolate in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, per i profili di carenza istruttoria e difetto di motivazione, in quanto:
- seppure la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ritenga non vincolante il parere negativo del Ministero, nondimeno nel caso di specie il parere e la relazione sociale, cui il primo si richiama, evidenziano che il ricorrente non ha aderito al progetto educativo, mentre l’interessato non ha offerto, neppure in sede processuale, elementi idonei ad inficiare quanto evidenziato in tali atti;
- non solo, il ricorrente allega genericamente di avere intrapreso una relazione con cittadina italiana, ma non indica la sussistenza, in modo attuale ed effettivo, dei presupposti per la richiesta conversione, atteso che l’attività lavorativa riferita risulta cessata in data 30.09.2024 e non risulta documentata una successiva ed attuale occupazione;
- in tale contesto il provvedimento risulta coerente con le risultanze istruttorie e sorretto da una motivazione che, seppure in modo sintetico, vale a rendere intelligibili le ragioni fattuali e giuridiche ad essa sottese, stante l’oggettiva insussistenza dei presupposti necessari per la conversione;
- la considerazione delle complessive condizioni di vita riferibili al ricorrente conducono a compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
IO AR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.