Articolo 29 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 28Articolo 30
Versione
8 marzo 1989
Art. 29. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1› gennaio 1990.
Entrata in vigore il 8 marzo 1989