Art. 29. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1 gennaio 1990.
Articolo 29 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 28Articolo 30
Articolo 29 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
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8 marzo 1989
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