Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3659/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato/a il 11/10/1984 a VITTORIA, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. BATTAGLIA GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 08/11/1979 a VITTORIA (RG), Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. BARBERA ANTONELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione congiunta ex art. 473-bis.51
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza del 21.5.2025 il giudice, stante l'accordo raggiunto dalle parti, dispone la trasformazione del rito e rimette la causa in decisione;
gli atti sono stati trasmessi al PM.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 26.7.2004, trascritto al n. 133 parte 2 serie A dell'anno 2004 degli atti dello stato civile del Comune di Vittoria;
dal matrimonio sono nati i figli (18.12.2006) e (4.10.2012). Persona_1 Persona_2
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 13/12/2023; parte resistente si costituisce con memoria in data 8.3.2024.
Sentiti i coniugi all'udienza del 11.4.2024, il giudice designato dà i provvedimenti provvisori e urgenti (dispone l'affido condiviso dei figli (n. Vittoria 18.12.2006) e Persona_1 Per_2
(n. Vittoria 4.10.2012), i quali vivranno il primo con il padre ed il secondo con la madre;
[...] invita i Servizi Sociali del Comune di Vittoria a seguire il nucleo familiare e comprendere le ragioni delle difficoltà relazionali, da una parte, tra il padre e , e dall'altra tra e Per_2 Per_1 la madre, e verificare tempi e modi per superare tali difficoltà, fissare un eventuale calendario di
invita i Servizi Sociali a riferire al riguardo entro il 30.6.2024; pone a carico di ciascun genitore l'obbligo del mantenimento diretto del figlio convivente, oltre il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio;
ciascun genitore continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio convivente;
obbliga la ricorrente a corrispondere al resistente l'importo per indennità di frequenza del figlio (affetto da disabilità) a decorrere dal 1.1.2024) e rinvia per il prosieguo della Per_1 causa;
successivamente interviene relazione dei Servizi Sociali, audizione dei figli della coppia (da cui è emerso che i fratelli si frequentano, nonostante le difficoltà relazionali di con il padre e Per_2 di con la madre) da parte del giudice delegato ed infine accordo tra le parti alle condizioni Per_1 seguenti:
Il Collegio rileva che la convivenza non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili.
Spese di lite integralmente compensate, attesi gli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , omologando Parte_1 Controparte_1 le condizioni concordate tra le parti come da motivazione;
manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 dpr 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 09/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti