Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2024, vertente tra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
( ); CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
( ; CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] e residente in [...](C.F. Parte_3
); C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...](C.F. Parte_4
) C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe MANCINI e Teresa SCALETTI appellanti
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gerardi appellato
Conclusioni delle appellanti:
“rinunciano all'appello di cui alla causa 185/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila con la precisazione che la rinuncia medesima avrà effetto solo a seguito di incondizionata e successiva adesione, ad opera della controparte”.
Conclusioni dell'appellato:
“DICHIARA di accettare incondizionatamente, come in effetti con il presente accetta senza alcuna riserva, la rinuncia agli atti del giudizio fatta nella causa iscritta al RG n.
185/2024 di questa On. Corte d'Appello di L'Aquila con udienza fissata al 13/05/2025, dall'attore con atto depositato il 07/02/2025 dal loro procuratore speciale avv.
Giuseppe MANCINI e avv. Teresa SCALETTI MANCINI”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 31/2024, pubblicata in data 24 gennaio
2024, il Tribunale di Vasto, pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, così provvedeva: Parte_1
“DICHIARA la validità ed efficacia della scrittura privata del 18 dicembre 1992
a firma di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Per_1
il 3 ottobre 2006, con la quale questi ha riconosciuto il proprio debito di denaro per Lire 57.600 (cinquantasettemilionieseicentomila) ad oggi pari ad Euro
29.747,91 nei confronti di;
Controparte_1
DICHIARA l'inadempimento del signor , alla restituzione della Per_1
somma di Euro 25.305,56 indicata in premessa e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 752 e 754 cod. civ., e per l'effetto
NN i convenuti ed eredi , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, della somma complessiva di Euro 25.305,56
[...]
(venticinquemilatrecentocinque/56);
pag. 2/4 NN ( ), Parte_1 C.F._6 Parte_2
( , ( ) e C.F._7 Parte_3 C.F._3 [...]
, ( ), al pagamento, in favore di Parte_4 C.F._4 CP_1
, delle spese del presente giudizio …..”.
[...]
2. Appello. Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_2 Parte_3
e , chiedendone la riforma. Parte_4 Parte_1
Si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del Controparte_1
proposto gravame.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 7.2.2025, i procuratori degli appellanti, muniti dei relativi poteri in forza del mandato alle liti acquisito in atti, dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio e chiedevano pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con atto depositato in data 11.2.2025 l'appellato costituito dichiarava di accettare la rinuncia.
Entrambe le parti invocavano, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
4. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
pag. 3/4 Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
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