Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4535/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4535/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Somministrazione ” e vertente TRA
(p.iva , con sede in alla via S. Passaro n. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fiorillo (c.f.
, in virtù di procura a margine dell'Atto di citazione ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in alla Via G. De Jacobis n. 3; Pt_1
- Attore
E
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Casaburi
(c.f. ) e Antonio Casaburi (c.f. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura alle liti a margine della Comparsa di costituzione e di risposta e presso lo studio dei quali in alla via Velia n. 34 elett.te domicilia;
Pt_1
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: Nel merito in via principale, accertati e valutati i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig.
[...]
e dichiarata la non liceità degli stessi, accogliere la domanda attrice per le Controparte_1 ragioni di fatto e diritto e, conseguentemente, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento della somma di € 960.000,00 pari alla quantificazione dei consumi non contabilizzati dal 1 agosto 2009 al 31 marzo 2015, oltre al maggior danno conseguente al mancato introito della somma quantificata, o di quella somma maggiore o minore che verrà quantificata dall'On.le Giudicante, anche in via equitativa, quale risarcimento di tutti i danni patiti dalla società a seguito degli illegittimi atti posti in essere dal Parte_1 sig. il tutto oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Vittoria Controparte_1 di spese, e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc”. Per parte convenuta “perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: - Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva;
- Dichiarare la prescrizione del diritto per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione;
NEL MERITO: - Rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché sfornita da qualsivoglia sostegno probatorio. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Maurizio Casaburi per dichiarato anticipo”.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2015, , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo in sintesi: che in data 27/3/2015 essa riceveva una comunicazione dalla società
con la quale veniva a conoscenza della presenza di varie Controparte_2 anomalie sul PDR n. 096300000001116, sito in Solofra alla via Municipio n. 6, in particolare, che era stato apposto su di esso un by-pass; il predetto PDR risultava fornire l'utente Pt_2
Suede & Leather, la cui fornitura era cessata però nel 2009; il congegno di by-pass consentiva all'adiacente fabbricato di proprietà di di prelevare ingenti quantità Controparte_1 di gas metano, eludendo la misurazione e la contabilizzazione dei consumi;
che era stata realizzata una conduttura interrata parallela e il convenuto si era allacciato abusivamente alla rete di distribuzione del metano per alimentare le utenze del suo opificio e di altri ed era stata posizionata una valvola di by-pass in modo abusivo sulla conduttura principale che deviava il gas su di una tubazione parallela che andava ad alimentare le utenze della sua conceria, eludendo il contatore già installato;
che i tecnici di Controparte_2 redigevano una relazione dalla quale si evinceva il comportamento illegittimo del convenuto;
in data 10/4/2015 veniva inoltrata denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino. Quindi, l'attrice, svolte alcune illustrazioni sul mercato del gas e dedotto che il comportamento del convenuto aveva determinato un gravissimo danno avendo pagato per acquistare gas che poi non aveva rivenduto, per non essere stato contabilizzato su alcun utente, come poteva evincersi anche dalla vicenda processuale tra essa e il distributore
[...]
, effettuava una stima dei prelievi illegittimi calcolata per due periodi, dal 1°/8/2009 CP_3 al 30/6/2014, periodo durante il quale il distributore era e dal 1°/7/2014 al Controparte_3
31/3/2015, periodo durante il quale il distributore era;
che, Controparte_2 rilevato che il cliente in una settimana tipo consumava 7.503 mc, considerate le settimane dal dal 1°/8/2009 al 31/3/2015 e sottraendo al volume calcolato i mc già fatturati, il quantitativo di gas naturale sottratto era pari a 1.558.526 stmc dal 1°/8/2009 al 30/6/2014 e pari a 226.563 stmc dal 1°/7/2014 al 31/3/2015; che prima del 4/3/2015 il profilo dei consumi era stato fondamentalmente alterato dal by pass provocando un danno quantificabile di circa
€960.000,00; che, dall'analisi dei consumi, poteva rilevarsi che già all'inizio del 2009 il avesse manomesso il misuratore, potendosi utilizzare la data del 1 agosto 2009 come CP_1 partenza per quantificare il danno prodotto;
che era evidente la perdita patrimoniale subita nonché quella che prevedibilmente si sarebbe verificata in futuro. Parte attrice concludeva: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: Nel merito in via principale, accertati e valutati i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig.
[...]
e dichiarata l'illiceità degli stessi, accogliere la domanda attrice per le ragioni Controparte_1 di fatto e diritto di cui in premessa e conseguentemente condannare il sig. Controparte_1 al pagamento della somma di € 960.000,00 pari alla quantificazione dei consumi non
[...] contabilizzati dal 1 agosto 2009 al 31 marzo 2015, oltre al maggior danno conseguente al mancato introito della somma quantificata, o di quella somma maggiore o minore che verrà quantificata dall'On.le Giudicante, anche in via equitativa, quale risarcimento di tutti i danni patiti dalla società a seguito degli illegittimi atti posti in essere dal Parte_1 sig. il tutto oltre gli interessi legali e rivalutazione monetari. Vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 7/1/2016 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e di risposta, il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti di cui alla citazione, eccependo che non fosse dato comprendersi il fondamento della propria legittimazione passiva, in quanto non vi era alcun riscontro concreto che comprovasse l'esistenza dei riferiti consumi e la propria responsabilità in ordine a fatti che originavano su mere ricostruzioni suffragate da riscontri documentali di provenienza interna, inidonei a provare le gravi e lacunose presunzioni allegate, considerando
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anche che l'area industriale su cui si estendeva la rete gas comprendeva numerosi opifici industriali;
eccependo che, nei casi di malfunzionamento del contatore, la delibera ARG/gas
7/10 prevedesse la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente ed il diritto ad un'esatta ricostruzione dei consumi, a partire dall'ultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso e la garanzia di restituzione al consumatore di quanto eventualmente ingiustamente pagato;
che l'Autorità aveva anche stabilito che, quando non era possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore iniziava a non funzionare correttamente, il distributore doveva garantire la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra l'ultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato e laddove non fossero disponibili letture validate, la ricostruzione dei consumi avrebbe dovuto essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni e in caso di ricostruzione fosse sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori, al cliente non poteva essere addebitato l'importo derivante dalla ricostruzione;
che l'attrice avrebbe dovuto fornire prova rigorosa delle circostanze di fatto e di diritto dedotte, il verificarsi del fatto storico, la dinamica e la modalità dell'evento e gli eventuali danni patrimoniali subiti;
che la richiesta di risarcimento danni da fatto illecito si prescriveva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c. La parte convenuta concludeva chiedendo: “Rigettare la domanda così come proposta, perché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo”. La causa, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, subiva diversi rinvii. Il Giudice istruttore riteneva poi di ordinare il deposito della Sentenza penale n. 219/21 emessa dal Tribunale di Avellino nel giudizio RG 428/2016. La scrivente, subentrata in corso di causa nella trattazione, disponeva che la causa fosse istruita a mezzo di prove orali e di Ctu, infine, assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Reputa il Tribunale che la causa possa essere definita in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite
n. 9936 del 08/05/2014 per cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato); Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”; Corte appello Roma, 12/06/2019 “Il giudice non è tenuto ad affrontare tutte le questioni che si pongono al suo esame, secondo l'ordine logico
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in cui si presentano, potendo il giudizio essere definito, decidendo la questione più liquida, che renda inutile l'esame delle restanti questioni.”).
Va, anzitutto, dato atto che la Sentenza penale n. 219/2021 del Tribunale di Avellino, citata e versata in atti dalla difesa attrice, non passata in giudicato, risulta avere stabilito la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni arrecati alla parte Controparte_1 civile ivi costituita, che era la , società diversa rispetto Controparte_2 alla odierna parte attrice, che è la . Parte_1
Ciò posto, va rammentato che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè,
l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, compresi la colpa o l'eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il nesso causale tra la condotta dell'autore dell'illecito e il pregiudizio patito. L'onere della prova potrà ritenersi assolto ove vi sia stata puntuale e specifica allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie. Per completezza, va rammentato che, pure in ipotesi di responsabilità contrattuale, ricada in capo al soggetto che si reputa danneggiato l'onere della prova del danno, essendosi affermato che "anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento” (v. Cass. 20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274). Pertanto, se, per un verso, sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento (v., per tutte, Cass. S.U. n.
13533/2001), per altro verso, "la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento", sicché non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso di specie, come sopra detto, la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 960.000,00 pari alla quantificazione dei consumi non contabilizzati dal 1 agosto 2009 al 31 marzo 2015, oltre al maggior danno conseguente al mancato introito della somma quantificata. A supporto dei propri assunti la parte attrice ha prodotto, a livello documentale: una comunicazione di del Pt_1 Controparte_2
26/3/2015, indirizzata ad essa e alla , in cui, Parte_1 Controparte_4 fatta la premessa dell'avvenuto riscontro presso l'utenza del Controparte_1 identificata dal PDR indicato, di un prelievo fraudolento di gas realizzato con un by-pass diretto e teso ad eludere la contabilizzazione dei prelievi, si stimava il volume sottratto, sulla base dei dati in proprio possesso, ad oltre 1.000.000 di metri cubi dal 2011 a marzo 2015, a tale nota era allegata una Relazione redatta dal Dirigente tecnico e la denuncia-querela presentata alla
Procura della Repubblica (v. doc. 2, 3 e 4 alleg. Atto di citazione); ricorso monitorio, decreto
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ingiuntivo emesso in data 16.7.2012, a favore di ed a carico di Controparte_3 Parte_1
per €552.372,73 oltre interessi e spese, provvisoriamente esecutivo per
[...]
€330.333,15 e pedissequo atto di precetto per €337.618,66 oltre interessi e spese, successiva ordinanza del Tribunale del 3.1.2013 di concessione della provvisoria esecuzione per l'intera somma;
accordo transattivo tra e non datato e non Parte_1 Controparte_3 recante in calce alcuna sottoscrizione (v. doc. 8 alleg. Atto di citazione), con allegato prospetto parimenti non datato e non sottoscritto, concernente la differenza tra consumi fatturati e stimati e il consumo da recuperare, dai quali non è però dato ricavare l'utenza a cui sarebbero riferibili. Null'altro veniva allegato da parte attrice alle memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI co. n. 2
c.p.c.
Va poi constatato come dall'attività istruttoria orale ammessa ed espletata in corso di causa, consistente nella escussione di due testimoni per parte attrice e due per parte convenuta a prova contraria (v. Ordinanza del 25/7/2024), nulla sia emerso di decisivo ai fini della individuazione e quantificazione dei precisi volumi di gas sottratto e del presunto danno per il risarcimento del quale la parte attrice agiva, avendo i testi e Controparte_5 ES
, dipendenti di , riferito principalmente in ordine alla
[...] Controparte_2 scoperta della condotta interrata parallela che riforniva lo stabilimento ove Controparte_1 svolgeva la propria attività ed al funzionamento del bypass (v. Verbale di udienza del 5/09/2024); nulla poi dichiaravano di rilevante i testi, escussi per parte convenuta,
[...]
e (v. Verbale di udienza del 5/09/2024 e Verbale di udienza del Tes_2 Persona_1
7/11/2024).
Così compendiato il quadro probatorio offerto da parte attrice, è necessario ora dare conto delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa. In particolare, deve darsi atto che tra i quesiti posti al Consulente d'ufficio vi fosse quello di accertare e quantificare “i consumi non contabilizzati dal 1 agosto 2009 al 31 marzo 2015, indicando i criteri di stima utilizzati;
accerti e quantifichi le somme eventualmente dovute, anche a titolo di danni, da parte del convenuto alla parte attrice Controparte_1
(v. Ordinanza del 25/07/2024). Parte_1
Il CTU, premesso l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca del fatto per cui è causa (pag. 5) e dopo avere fornito una breve descrizione della filiera del gas, precisando, per quanto di interesse, che il servizio di distribuzione è disciplinato da contratti stipulati tra distributore (nella specie, SED spa) e venditore al dettaglio o Trader (nella specie, SEV spa), denominati “contratti di vettoriamento” con tariffe sottoposte ad approvazione da parte dell'Autorità Energia Elettrica e Gas (ARERA) e che, per esercitare la propria attività, i
Trader utilizzano le reti di distribuzione locali al fine di prelevare e consegnare il gas naturale dai Punti di Consegna ai Punti di Riconsegna (o punti di fornitura dei clienti finali (v. pag. 14 e 15), nonché le differenti metodologie per la ricostruzione dei consumi del gas (l'analisi storica dei consumi, le stime basate su consumi similari, le stime basate su fattori esterni o la lettura manuale dei contatori), forniva sintetica panoramica degli approcci utilizzabili in caso di prelievi fraudolenti di gas rilevando che “Le metodologie per la ricostruzione dei consumi del gas sono diverse e vanno dall'analisi storica dei consumi, alle stime basate su consumi similari
o su fattori esterni o mediante lettura manuale dei contatori.” (v. pag. 16 Relazione CTU del 10/12/2024).
Venendo al punto della parte di quesito ove si chiedeva di accertare e quantificare i consumi non contabilizzati dal 1 agosto 2009 al 31 marzo 2015, indicando i criteri di stima utilizzati, il C.t.u. premetteva “preliminarmente l'impossibilità di desumere il periodo a cui risale l'abusiva alimentazione, per la mancanza di elementi probatori o comunque per la presenza in atti di elementi eccessivamente generici. Non risulta, infatti, offerto alcun elemento di riferimento idoneo a ricavare la data di inizio della manomissione e dell'eventuale prelievo fraudolento, non essendo stato allegato alcunché al riguardo e non essendo depositati, ad esempio, le fatture o altro elemento idoneo a dimostrare i consumi storici o quelli antecedenti
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alla scoperta del bypass, così da far presumere, conseguentemente, che l'allaccio abusivo fosse riconducibile al momento indicato e assunto. Anzi, la retrodatazione dell'illecita derivazione abusiva apposta alla presa stradale su via Municipio risulta aleatoria, priva di qualsiasi riscontro probatorio.”, quindi osservava che “Nel caso di specie, trattandosi di consumi derivati dalla realizzazione di una derivazione abusiva mediante tubazione e valvola di by- pass, la ricostruzione dei consumi non può avvenire in virtù dei dati di consumo rilevati, non potendo essere effettuato alcun rilievo, stante “l'aggiramento” del contatore mediante l'allaccio diretto (abusivo) della rete interna mediante una tubazione secondaria, ma può effettuarsi solo in via presuntiva in presenza di “dati oggettivi” costituenti la base del calcolo per i presunti crediti della società di vendita. La società di vendita del gas, pur avendo provato mediante un verbale che ha descritto il prelievo abusivo e la sentenza del Tribunale penale che ha ricostruito e acclarato le modalità di realizzo dell'allacciamento abusivo, non ha offerto, allo stato, validi elementi di prova della durata del prelievo illegittimo. Tralasciando i metodi che utilizzano i dati di consumo di clienti simili per stimare i consumi mancanti, attesa la difficoltà di identificazione dei clienti con caratteristiche analoghe e similari (tipologia di utilizzo del gas, dimensione dell'attività, abitudini di consumo, apparecchiature servite, materie prime lavorate, ore di utilizzo, ecc.), l'approccio storico dei consumi potrebbe essere plausibile nel caso in questione mediante l'esame dei dati di consumo passati per identificare modelli e tendenze da utilizzare per stimare i consumi durante il periodo in cui i dati sono mancanti. I soli dati rilevati post rinvenimento by-pass per un periodo di 7 giorni (“Si è partiti calcolando i consumi regolarmente misurati dalle ore 00.00 di lunedì 09/03/2015 alle ore 24.00 del 15/03/2015 effettuati dal sig. allorquando il by-pass era stato sigillato” – cfr. Atto CP_1 di citazione) non appaiono estendibili all'intero anno di 365 giorni convenzionali ove, in generale, i consumi in ambito manufatturiero sono dipendenti dalle commesse, dal tipo di apparecchiature, dalle ore di attività e di funzionamento delle macchine allacciate alla rete, dal numero di addetti, ecc. Anche la relazione della SED allegata all'atto di citazione valuta, mediamente, un consumo di gas pari a circa 200 mc/giorno (“L'utenza e Cliente di
[...]
ben prima del 2014 ed in particolare abbiamo caricato nel sistema informativo Parte_1 dati sin dal 2011 che confermano un andamento dei consumi dell'ordine di 200 mc giorno.”).”. Richiamando le allegazioni di cui all'Atto di citazione, ancora il C.t.u. osservava “la società di vendita (SEV) si è limitata ad allegare in maniera estremamente generica, nell'atto di citazione e nella relazione tecnica allegata, il dettaglio delle attività di verifica compiute presso la ditta
Ferrante accertando un prelievo irregolare di gas sì, ma nulla precisando in ordine alla retrodatazione dei consumi accertati in soli tre giorni, né gli elementi e le ragioni per i quali la data di inizio possa essere individuata nel 1/8/2009, né fornendo alcuna documentazione comprovante l'entità dei consumi storici, non allegando dunque, né a fortiori provando, la durata della manomissione. Ma anche il considerare il prelievo irregolare senza alcuna ulteriore precisazione appare abnormemente generico per costituire un “fatto” suscettibile di non contestazione. Pertanto occorre rimarcare come non risulti offerto alcun termine di riferimento idoneo a ricavare la data di inizio della manomissione, non avendo il trader allegato alcunchè al riguardo e non avendo depositato, ad esempio, le fatture o altro documento idoneo a dimostrare i consumi storici o quelli antecedenti al riscontrato fatto illecito (i.e. letture stimate o effettive al PdR rilevate dal Distributore), e far conseguentemente presumere che l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione del gas si fosse verificato in un preciso specifico momento. Conseguentemente, non risulta dimostrata la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente. Anzi, la retrodatazione dell'illecita derivazione abusiva apposta alla presa della tubazione risulta meramente ipotetica, priva di qualsiasi riscontro probatorio. Inoltre, anche l'assenza del rapporto contrattuale intercorrente tra il rivenditore del gas (società di vendita SEV) e il cliente finale, non consente di avere prova delle pretese, ivi inclusa la correttezza dei criteri di
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determinazione degli importi richiesti, comprensivi delle modalità di calcolo dei consumi.
Sebbene i vari corrispettivi (distribuzione, misura, trasporto) possano dedursi da quelli determinati dall'Autorità di regolazione (ARERA), nell'ambito del mercato libero il corrispettivo per la materia prima gas è pattuito contrattualmente e potrebbe essere diverso da quello stabilito dall'Autorità per i clienti rientranti nel vecchio regime di tutela. E quindi questa è, e risulta, un'ulteriore incognita, sebbene sia onere delle Parti provare i relativi fatti.”. Richiamata la stima dell'entità dei volumi prelevati ma non contabilizzati operata dal Distributore, il C.t.u. rilevava “Nessun dato ragionevolmente certo è, quindi, posto alla base della ricostruzione dei consumi ovvero del ricalcolo dei volumi sottratti, né alcun ragionevole dato delle ore di funzionamento delle macchine è presente. 'incertezza è mostrata anche dal Distributore (Relazione SED) allorquando evidenzia che “Quanto sopra, ovviamente vale se l'azienda è stata in attività e dovessero risultare comunque attive le linee di produzione e di vendita nel periodo pregresso e sempreché non siano presenti altre fonti di energia alternative (cosa che non credo, ma possibile)”.”, altresì commentando i grafici allegati (v. pag. 46 e 47) il Ctu rilevava “Pertanto, da tali grafici (cfr. “Relazione SED allegata all'atto di citazione della SEV”) non pare ragionevole estendere e quindi retrodatare il consumo rilevato in soli 3-4 giorni (1400 mc/giorno) al più ampio arbitrario periodo di ricostruzione dei consumi che va dal 1/8/2009 al 31/3/2015. Ciò in quanto il consumo medio dal 2011 al 2015 si attesta all'incirca sui 200 m3/giorno, in assenza, comunque, di prove che possano confermare la manomissione già in tale periodo e quindi di elementi probatori validi ad acclarare una mancata contabilizzazione dei consumi per tutto il periodo di ricostruzione considerato dalla società di vendita del gas (2009-2015).”, aggiungendo poi che “Anche il processo di allocazione, sebbene richiamato nell'atto di citazione, non apporta alcun dato e/o elemento utile ai fini della ricostruzione dei consumi, in assenza di elementi validi a supportare le affermazioni e le assunzioni di parte effettuate ai fini del ricalcolo dei consumi…” e sul punto evidenziando che “Ai fini del bilancio dei volumi di gas allocati, mancano in atti i documenti di fatturazione di acquisto del gas dagli shipper (grossisti) e i relativi contratti, le letture effettuate dal distributore (SED) ai vari PdR serviti dal trader SEV e i dati di allocazione del trasportatore per le Re.Mi. di riferimento, per gli specifici fornitori (shipper) e per gli CP_6 specifici clienti (società di vendita). In particolare, non sono noti quanto gli shipper (grossisti) abbiano fatturato per i quantitativi di gas venduti alla società di vendita, i volumi di gas effettivamente venduti dalla società di vendita (SEV) ai propri utenti, nonchè i dati di allocazione dei volumi di gas, per eventuali considerazioni e valutazioni di bilancio.” CP_6
(v. per tutto risposta al quesito sub 3) pag, da 43 a 50 Relazione CTU depositata nel fascicolo telematico in data 10/12/2024).
In ordine alla parte del quesito in cui veniva richiesto di accertare e quantificare le somme eventualmente dovute, anche a titolo di danni, da parte del convenuto Controparte_1 alla parte attrice parimenti il C.t.u. evidenziava che
[...] Parte_1
“Per la risposta a tale quesito necessita conoscere oltre i volumi prelevati fraudolentemente, incogniti, anche quanto già pagato dall'utente con le bollette di periodo (volumi di gas), per il che sono necessarie tutte le fatture pregresse, mancanti, onde rilevare i quantitativi (volumi) e
i servizi fatturati, da portare in detrazione. Inoltre, l'assenza del contratto di fornitura (venditore-utente) non consente di rilevare il prezzo applicato alla materia prima gas. L'assenza della relativa documentazione di fatturazione non consente di effettuare la richiesta valutazione, pur confermando la mancanza di dati plausibili dei consumi da assumere ai fini della ricostruzione dei consumi e del periodo rispetto al quale retrodatare i consumi.” (v. pag.
50 Relazione CTU cit.). Alle risultanze emerse dalla Relazione, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, in considerazione del rigore metodologico seguito dal Consulente, della chiarezza espositiva e della rispondenza ai quesiti formulati, si ritiene di doversi uniformare, avendo pure il Ctu replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dal Ctp di parte
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attrice. Sotto tale ultimo profilo, il Ctu, ancora richiamando i grafici allegati, aveva cura di controdedurre che “La lettura di tali grafici mostra con evidenza come non sia un riferimento oggettivo il consumo rilevato in soli 3-4 giorni (1400 mc/giorno) e da assumere per il più ampio arbitrario periodo di ricostruzione dei consumi. Ciò in quanto il consumo medio dal 2011 al 2015 si attesta all'incirca sui 200 m3/giorno o addirittura inferiore, in assenza, comunque, di elementi probatori che possano confermare, retroattivamente, la manomissione già in tale periodo e quindi di elementi probatori validi ad acclarare una mancata contabilizzazione dei consumi per tutto il periodo di ricostruzione richiesto dalla società di vendita del gas. Anche la ricostruzione dei consumi con riferimento alla massima portata termica, in analogia ad un cavo abusivo di energia elettrica, non è condivisibile. Tale criterio, puramente induttivo, non trova riscontro in ulteriori elementi probatori che consentano di ritenere ragionevole un utilizzo continuativo di gas alla portata massima del contatore tecnicamente prelevabile o un utilizzo dei consumi rilevati in un esiguo numero di giorni e per un numero di ore standard e costanti. Così operando si giungerebbe ad una quantificazione del prelievo illegittimo di gas prescindendo da una valutazione specifica di elementi oggettivi utili a tal fine (consumi storici
e altre circostanze rilevanti: ore medie di utilizzo, potenza termica degli impianti presenti, macchinari utilizzati, ecc.) con una quantificazione del gas illecitamente prelevato, tale da risultare arbitraria e sanzionatoria, laddove, invece, appaia ragionevole aderire ad una ricostruzione basata sul criterio dei consumi storici associati alla fornitura (mediamente dell'ordine dei 200 m3/giorno). In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, deve evidenziarsi che il prelievo fraudolento non può essere equiparato ad un prelievo irregolare e pertanto non risulta regolamentato da alcuna delibera dell'Autorità di regolazione. Da ciò conseguendone la non applicazione dei criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti da eventuali delibere esistenti in materia. Infine, per quel che concerne la sottrazione fraudolenta di gas nel periodo 16-20 marzo 2015, sebbene risulti accertata la fuoriuscita dei fumi dal condotto di scarico della caldaia nel giorno del secondo intervento di verifica da parte del Distributore (20/3/2015), non si dispone di elementi validi a ritenere la costanza dei consumi in detto periodo, né, la mancanza delle bollette in atti, consente di valutare i quantitativi di gas fatturati dal trader e pagati dall'utente, per operare un eventuale conguaglio.” (v. pag. 58 e 59 Relazione cit.).
La completezza dell'impianto motivazionale della Consulenza tecnica d'ufficio, supportata dai necessari rilievi di competenza specifica, impone la piena condivisione delle relative risultanze, occorrendo altresì precisare, quanto ancora ai sollevati rilievi, come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355). Neppure può dirsi persuasivo il riferimento operato dalla difesa attrice, in sede di scritti conclusivi, all'articolo 198 c.p.c. ed alla possibilità per il C.t.u. di acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Difatti, va, anzitutto, rimarcato ed evidenziato con la dovuta rilevanza che il richiamato articolo 198 c.p.c. si riferisca alle ipotesi di “esame contabile” e di consulenza disposta quando va ricostruito un conto con contrapposte partite di “dare/avere” ed è, perciò, necessario esaminare documenti contabili e registri e consente comunque al Consulente di tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti.
Inoltre, premesso che non sfugge certamente al Tribunale il principio richiamato da parte
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attrice, espresso dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso (v. Cass. Sez. U., Sentenza n.
3086 del 01/02/2022), non potrà parimenti sfuggire come il principio affermato sia il seguente
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.”. Ebbene, non è chi non veda come la prova dell'esistenza del danno, ivi compresa la quantificazione, rientri esattamente nel novero dei fatti principali che è onere di parte attrice allegare e comprovare adeguatamente (v. ex multis Cass. civ. n. 2422/2014 “Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri.”), non potendo la consulenza tecnica d'ufficio supplire alle carenze probatorie di parte. Quanto poi all'articolo 198 cpc, la Suprema Corte non ha mancato di rimarcare che “E' convinzione invece delle SS.UU. che ciò che nell'interpretazione dell'art. 198 c.p.c., occorre salvaguardare è la sua specialità; che non discende semplicemente dal fatto di affiancarsi alla disciplina generale della consulenza tecnica risultante dagli artt. 194 c.p.c. e segg., ovvero dal suo contenuto precettivo infittito di oneri formali ignoti alla disciplina generale e reso per questo più rigoroso;
ma che va, piuttosto, ascritta alla particolare natura delle materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della decisione Questa complessità delle materie oggetto di giudizio non riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria;
di essa si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi probatori postulati dal giudizio. Nel ragionare perciò sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente. Va da sé - ed è appena il caso di precisarlo, vigendo al riguardo il principio della inderogabilità della domanda - che l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 c.p.c., sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti.”. Tale ipotesi, a parere del Tribunale, non si attaglia affatto al caso oggetto di odierno vaglio, non venendo qui in rilievo partite contabili, esame di registri o scritture contabili, quanto consumi di gas, la stima di prelievi assunti come illegittimi e la doglianza attorea di avere subito una
“perdita patrimoniale”, un danno emergente e mancato aumento del patrimonio ovvero il guadagno che avrebbe percepito in mancanza del comportamento illecito (v. pag. 6, 7 e 8 Atto di citazione), tutti profili che spettava all'attrice stessa precisamente comprovare, non potendo,
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peraltro, sottacersi come proprio la difesa discorra di gravissimi danni economici “facilmente riscontrabili sulla base dell'esborso di somme non dovute, quindi un danno esistente e ben quantificabile” (v. ancora pag. 6 Atto di citazione), così smentendo l'assunto secondo cui spettasse al Ctu acquisire la documentazione necessaria.
Pertanto, deve ritenersi che le richieste risarcitorie dell'attrice non possano trovare accoglimento, anche prescindendo dalla puntuale ricostruzione fattuale della vicenda e, dunque, dell'accertamento del fatto costitutivo, avendo essa omesso di allegare e provare le concrete conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla condotta ascritta al convenuto, dal momento che di tale dimostrazione non è dato ravvisare in atti i necessari estremi. Nel dettaglio, come sopra detto, le limitate allegazioni documentali attoree, gli insufficienti esiti dell'espletata istruttoria e quindi la carenza di criteri e dati oggettivi di riferimento impediscono di fare ricorso ad alcuna delle metodologie di calcolo per la ricostruzione dei consumi, illustrate nella relazione di C.t.u., che per tali motivi non approdava ad alcun risultato utile in termini di quantificazione, essendo piuttosto emersa l'impossibilità segnatamente di individuare il periodo a cui risalirebbe l'abusiva alimentazione ovvero la data di inizio dei prelievi, di procedere alla ricostruzione dei consumi anche solo via presuntiva, in mancanza di dati costituenti la base del calcolo per i presunti crediti della società di vendita ed in mancanza di individuazione del rapporto contrattuale intercorrente tra il rivenditore del gas e cliente finale e del regime dello stesso, del contratto di fornitura tra venditore-utente per rilevare il prezzo applicato alla materia prima gas, nonché dei documenti di fatturazione di acquisto del gas dai grossisti e relativi contratti, delle letture effettuate dal distributore ai vari PdR e dei dati di allocazione del trasportatore, in definitiva per individuare e quantificare così il danno derivato all'attrice.
Con riguardo poi al verbale di accertamento o verifica redatto dai verificatori della distribuzione, appare necessario osservare come nella Relazione allegata risulti esservi una mera stima di quella “che potrebbe essere l'entità dei volumi prelevati ma non contabilizzati”, in termini di ipotesi e di stima soggetta ad evidenziate variabili (v. pag. 22 e 23, Relazione Ing.
alleg. doc. 1 prod. attrice), con margini di incertezza sottolineati anche dal C.t.u. (v. ES ancora pag. 46 Relazione cit.). Diversamente da quanto opinato dalla difesa attrice, elementi decisivi non possono trarsi nemmeno da quanto allegato come “altra vicenda processuale sorta nell'anno 2012, tra il Distributore di quel periodo ( ) e per il pagamento Controparte_3 Parte_1 di volumi di gas che il distributore richiedeva”, non solo per l'obiettiva lacunosità della relativa documentazione allegata, come già spiegato in apertura, ma anche perché non risulta sufficientemente illustrato e dimostrato il vincolo di stretta dipendenza causale tra la dedotta vicenda e quella per cui è causa.
Quanto poi al richiamo, ancora operato dalla difesa attrice, alla normativa di settore che consentirebbe di poter effettuare la quantificazione in caso di manomissione degli impianti, trattasi di punto pure esaminato dal C.t.u. che chiaramente replicava che “il prelievo fraudolento non può essere equiparato ad un prelievo irregolare e pertanto non risulta regolamentato da alcuna delibera dell'Autorità di regolazione.” (v. ancora pag. 58 Relazione C.t.u. cit.).
Val la pena precisare, infine, come, in siffatta situazione, nemmeno possa procedersi a liquidazione in via equitativa del danno, in mancanza dei presupposti della dimostrazione di un pregiudizio risarcibile e della impossibilità di una stima precisa dello stesso (v. in tema Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso
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dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.”).
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore aspetto, in virtù del criterio della cd. “ragione più liquida”, già richiamato, per cui il giudice, ai fini della definizione della controversia, può procedere all'esame della questione assorbente di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata ad altre dedotte dalle parti quali, nella fattispecie, la verifica della sussistenza del danno, nonché l'entità e la natura dello stesso (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Cass. civile sez. lav., 19/08/2016, n.17214 per cui “il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.”).
Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
Vanno, infine, regolamentate le spese del presente giudizio.
La peculiarità della fattispecie, da valutarsi anche alla luce della parallela vicenda penale, l'iter processuale che ha segnato il giudizio, le ragioni della decisione e l'esito della lite possono consentire, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune di giustizia (v.
Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n. 11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota le spese della Consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con Decreto del 21/05/2025. Così deciso in data 22 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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